CCNL Lavoro Portuale
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 15/12/2015 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018
Ultimo aggiornamento
15 aprile 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti da imprese portuali e dipendenti da Autorità portuali.
Parti Stipulanti
Assologistica
Associazione Italiana Imprese di Logistica
magazzini generali e Frigoriferi
Terminal Operators Portuali
Interportuali ed Aeroportuali
Fise Uniport
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Assoporti
Associazione Porti Italiani
Ugl Mare e Porti
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Assiterminal
Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2325,03 € | 2325,03 € |
| 2 | 2170,80 € | 2170,80 € |
| 3 | 2012,84 € | 2012,84 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Lavoro Portuale: Accordo assistenza sanitaria 18/03/2025
In data 18 marzo 2025 Assoporti, Assologistica, Assiterminal, Uniport e Ancip, parte uditrice, e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un accordo per migliorare le ...
Lavoro Portuale: Aggiornamento minimi contrattuali
LAVORO PORTUALE Lavoro Portuale Minimi in vigore dal 01/12/2025 Livello Paga Base Contingenza EDR Importo Scatto Divisore Orario Divisore giornaliero Somma Q1 - Im...
Orario di lavoro
La durata dell'orario normale è di 38 ore settimanali per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista non h 24 normalmente distribuite su 5 o 6 giorni.
La prestazione di lavoro ordinario giornaliero (orario spezzato) può essere compresa in un arco temporale di 10 ore, comprensive della pausa per la consumazione del pasto.
Possono inoltre essere definiti "orari promiscui" vale a dire con l'utilizzo alternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero.
La durata massima dell'orario di lavoro, anche in regime di flessibilità, è di 50 ore settimanali. La durata media non può superare le 48 ore settimanali, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
Autorità portuali: I turni avvicendati, settimanali o programmati, si possono articolare su 5 o 6 giorni di prestazione nell'arco della settimana: l'eventuale differenza tra le ore prestate e quelle settimanali previste viene recuperata con rientri; qualora i turni programmati siano di 8 ore per 5 giorni, l'eccedenza verrà compensata con giornate di riposo compensativo.
Lavoro straordinario
E' straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di legge (40 h settimanali).
Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Dipendenti imprese
Per ogni ora di lavoro supplementare/straordinario prestata è corrisposto un compenso pari ad un'ora base maggiorata delle seguenti percentuali:
- diurno feriale: 27%;
- notturno feriale: 50%;
- diurno festivo: 65%;
- notturno festivo: 75%.
La giornata destinata al riposo settimanale è considerata festiva; in caso di prestazione richiesta in questa giornata verrà corrisposta la sola maggiorazione straordinaria festiva più riposo compensativo.
Personale autorità portuali
Per ogni ora di lavoro supplementare/straordinario prestata è corrisposto un compenso pari ad un'ora base maggiorata:
- del 25% per lavoro straordinario feriale diurno;
- del 38% per lavoro straordinario notturno o festivo o domenicale.
Ferie
Dipendenti imprese
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuite pari a 4 settimane e 2 giorni.
Il lavoratore che alla data di sottoscrizione del "Protocollo d'intesa" del 27 luglio 2000 avrà già maturato un numero di ferie superiore li manterrà "ad personam". Nelle aziende provenienti da contratto FISE, ai lavoratori a cui viene mantenuto a titolo "ad personam" non riassorbibile un monte ferie annuo di 30 giorni, lo stesso si intende comprensivo delle festività soppresse, a norma dell'art. 16, c.c.n.l. 1992.
L'ipotesi di accordo 08.10.2024 prevede quanto segue: Attribuzione di una giornata di ferie aggiuntiva a decorrere dall'anno 2025.
Personale autorità portuali
Il dipendente matura per ogni anno di servizio un periodo di ferie di 20 giorni (4 settimane), al quale non può rinunziare.
Oltre i 10 anni di servizio compete un periodo pari a 25 giorni.
Oltre i 15 anni di servizio compete un periodo pari a 30 giorni.
Ai dipendenti in servizio alla data del 30 giugno 2000 competono altresì gli importi "ad personam" attribuiti ai sensi di norma specifica.
Oltre al trattamento economico di cui sopra, a tutto il personale inquadrato dal 7º al 2º livello compete anche, per i giorni di ferie corrispondenti a giorni lavorativi, un compenso di € 0,46 per le ore lavorative previste.
L'ipotesi di accordo 08.10.2024 prevede quanto segue: Attribuzione di una giornata di ferie aggiuntiva a decorrere dall'anno 2025.
Mensilità Aggiuntive
Al lavoratore competono due mensilità aggiuntive - 13ª e 14ª - da corrispondersi rispettivamente la 13ª nel mese di dicembre e la 14ª nel mese di giugno di ogni anno, costituite da un importo pari a: minimo conglobato + aumenti periodici (scatti) di anzianità in godimento nei suddetti mesi + altri eventuali elementi retributivi in godimento che risultino spettanti in base a quanto specificamente previsto nei cc.cc.nn.l. di provenienza applicati alla data del 30 giugno 2000 rispettivamente nelle imprese e nelle autorità portuali.
Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio prestato durante i dodici mesi precedenti l'erogazione, in ragione di dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma in servizio è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
13ª e 14ª saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per malattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la riduzione della retribuzione.
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