CCNL in vigore
LAVORO PORTUALE
Testo consolidato del CCNL 15/12/2015
Per il personale dipendente dei porti
Decorrenza: 01/01/2016
Scadenza: 31/12/2018
CCNL 15/12/2015 come modificato da:
- Accordo previdenza integrativa 25/01/2017
- Protocollo di intesa 12/02/2018
- Accordo di adesione 14/03/2018
- Ipotesi di accordo 24/02/2021
- Verbale di ratifica 30/04/2021
- Errata corrige 04/05/2021
- Accordo previdenza integrativa 12/09/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 15 dicembre 2015
PREFAZIONE
In coerenza con la natura e gli obiettivi che lo connotano, l'Ente Bilaterale Nazionale dei Porti ha voluto, ancora una volta, curare la stampa e la diffusione del testo del CCNL dei lavoratori dei porti, riconoscendo in esso la funzione di strumento di garanzia per le imprese autorizzate ex artt. 16 e 17 della Legge n. 84 del 1994; per i terminalisti ex art. 18 e per le Autorità Portuali, e di tutela per i rispettivi lavoratori.
ASSOPORTI.
ASSITERMINAL.
ASSOLOGISTICA.
FISE Uniport:.
FILT-CGIL.
FIT-CISL.
UILTRASPORTI.
Accordo di adesione 14/03/2018
Verbale di stipula
Il giorno 14 marzo 2018 in Roma si sono incontrati:
ASSOPORTI;
UGL Mare e Porti:
Assoporti, in qualità di parte datoriale del CCNL per le AdSP, illustra i contenuti del protocollo d'intesa riguardante la contrattazione decentrata dei dipendenti delle AdSP, sottoscritta in data 12-2-2018.
L'UGL Mare e Porti, presa visione del testo, dichiara di sottoscrivere per adesione l'intero testo della predetta intesa.
Verbale di stipula
Addì 24-2-21 tra le Segreterie nazionali delle OOSS FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le Associazioni datoriali ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISEUNIPORT, ASSOPORTI si conviene quanto segue per il rinnovo del CCNL Lavoratori dei Porti.
[___]
Dichiarazioni delle OOSS e delle Parti datoriali
La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta alla consultazione indetta con le modalità che le OOSS definiranno tra le lavoratrici ed i lavoratori interessati.
Le associazioni datoriali si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri organismi deliberanti.
Successivamente, nel caso di esito positivo delle consultazioni, si procederà alla sottoscrizione formale dell'accordo.
Verbale di ratifica 30/04/2021
Verbale di stipula
Addì 30 aprile 2021 tra le Segreterie nazionali delle OOSS FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le Associazioni datoriali ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISEUNIPORT, ASSOPORTI si conviene quanto segue.
a) Le parti confermano le pattuizioni e previsioni
Sottoscritte con l'ipotesi di accordo del 24-2-21 e relativi allegati, concernenti il rinnovo del CCNL lavoratori dei porti, avente durata sino al 31-12-2023.
[___]
Verbale di stipula
Addì, 4 maggio 2021
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e le Associazioni datoriali ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA, FISEUNIPORT, ASSOPORTI
Sostituire i valori dei Minimi conglobati dei quadri Adsp inseriti nel verbale del 30-4-21 con i seguenti:
[___]
Accordo previdenza integrativa 12/09/2022
Verbale di stipula
Addì, 12 settembre 2022
a) Visto quanto pattuito in sede di rinnovo CCNL Lav. Porti con riguardo specifico al p.to 2 del verbale di accordo del 24-2-21;
b) Visti i commi 3 septies e ss dell'art. 10 del Dl 228/2021 convertito in L. 25-2-22 n. 15 concernenti il "fondo" per il finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi degli artt. 16 e 18L. 84/94 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco/imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 cod. nav., nonché per i dipendenti delle Adsp, che applicano il CCNL Lavoratori dei Porti;
[___]
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/94 e successive modificazioni, le Autorità Portuali di cui all'articolo 6, i soggetti di cui all'articolo 17 comma 2 (imprese), comma 5 (agenzie) della predetta Legge ed il personale da esse dipendente, ivi compresi i lavoratori e i soci lavoratori delle imprese di cui all'articolo 21 della richiamata Legge.
SEZIONE 1 - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 2 - Assunzione e documenti di lavoro
L'assunzione del lavoratore avviene in conformità alle norme di Legge. Per l'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:
- certificato di disponibilità al lavoro;
- la carta di identità o documento equivalente;
- il tesserino del codice fiscale;
- il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi;
- ogni altro documento previsto a livello aziendale.
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:
- la data ed il luogo di assunzione;
- il luogo di lavoro;
- la qualifica ed il livello con cui viene assunto;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova previsto da questo contratto;
- il numero di iscrizione al libro matricola;
- l'informativa ai sensi degli artt. 10 e 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 integrata dal D.Lgs. 196/03.
Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore ogni altro documento che ritenga opportuno in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la propria residenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa. Dovrà inoltre presentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla Legge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico competente, ai sensi della vigente normativa di settore (Dlgs 272/99 e Dlgs 81/2008, per quanto applicabile), e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.
Nota aggiuntiva per le Autorità Portuali:
L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di impiego privato. Essa può aver luogo mediante selezione per titoli e/o per esami, ovvero per chiamata diretta in caso di particolari esigenze avuto riguardo alle caratteristiche professionali e specificità delle funzioni da coprire, con criteri aziendalmente stabiliti.
(*) A tal fine, tenuto conto dei posti da coprire, l'Ente fisserà di volta in volta le condizioni e le modalità delle assunzioni nonché, nel caso di assunzione mediante selezione di cui al comma precedente, la pubblicità da darsi all'avviso di ricerca del personale.
Sulle modalità e criteri anzidetti saranno preventivamente informate in apposito incontro le R.S.U. o in mancanza le rappresentanze sindacali aziendali e comunque le O.S.L. territoriali di categoria stipulanti il presente contratto.
Qualora l'Ente decida di provvedere all'assunzione del personale mediante selezioni, queste potranno essere svolte direttamente dall'Ente stesso, nel qual caso sarà nominata apposita Commissione, oppure utilizzando enti o strutture specializzate esterne. Le selezioni, da svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, saranno mirate all'accertamento dei requisiti previsti per la professionalità richiesta.
(*) Nota:
La formulazione del presente comma, per la parte modificata, costituisce interpretazione autentica della nota aggiuntiva medesima al CCNL 2000-2004.
L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da atto scritto. La durata del periodo di prova non può superare:
- sei mesi per i lavoratori assunti nella categoria "quadri" e per quelli assunti al I° livello;
- tre mesi per il personale inquadrato nei livelli 2º e 3º;
- due mesi per il personale inquadrato nel livello 4º;
- un mese per il personale inquadrato nei livelli dal 5º al 7º.
Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera sospeso fino a guarigione clinica. In ogni caso i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza reciproco obbligo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assun-zione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione in prova a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 4 - Classificazione del personale
I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in una classificazione su livelli professionali, ferma restando la preesistente distinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme legislative - regolamentari - contrattuali/sindacali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei profili professionali di seguito descritte.
I requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo.
Ai fini dell'inquadramento nel livello di appartenenza e del profilo professionale specifico ogni lavoratore dovrà possedere i requisiti stabiliti dalla declaratoria generale di livello.
La mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili professionali dello stesso livello è determinata dalle necessità organizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda/A.P. previa adeguata formazione/affiancamento.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo sei mesi per i quadri e tre mesi per tutti gli altri lavoratori, fatta esclusione per i periodi di formazione/affiancamento predeterminati e propedeutici all'acquisizione delle nuove mansioni che saranno oggetto di consultazione preventiva a livello aziendale con RSU o RSA.
Anche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno essere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non prevalenti; tale affidamento di compiti potrà essere disposto nei confronti di lavoratori neo assunti per le mansioni svolte dai colleghi con il medesimo livello di inquadramento, previa adeguata formazione ove necessario.
All'interno di ciascun livello l'equivalenza dei contenuti professionali, deve intendersi garantita e rispettata, essendo stata preventivamente valutata dalle parti in relazione al contenuto professionale delle attività svolte nel livello.
Per la copertura dei posti disponibili o resisi vacanti o determinati da particolari esigenze organizzative, l'azienda/ Ente prima di procedere ad assunzioni, valuterà se all'interno dell'organico esistano esperienze professionali coerenti con la posizione da ricoprire, con particolare riguardo a quelle maturate dal lavoratore nel settore specifico, riservandosi la scelta definitiva tra i suddetti lavoratori, ovvero il ricorso a risorse esterne.
Per quanto non previsto dal presente articolo circa la disciplina delle mansioni valgono le norme di cui all'art. 2103 C.C., così come modificato.
Nota
Qualora si versi nelle ipotesi di cui al comma 6, dell'articolo 3 del Dlgs. n. 81/2015, le parti convengono che la tutela del/i lavoratore/i sia affidata di norma al confronto tra azienda e RSU/RSA delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
SETTIMO LIVELLO
- Livello di ingresso per i lavoratori neo assunti ai quali non si applicano le norme dei contratti di inserimento e dell'apprendistato.
Detti lavoratori
- allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività semplici, superato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di quattro mesi verranno inquadrati al sesto livello professionale;
- allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività complesse, superato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di otto mesi verranno inquadrati al quinto livello professionale.
SESTO LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che svolgono attività semplici per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Fattorino
- Archivista, dattilografo/protocollista, addetto alla digitazione dati al terminale
- Telefonista e/o centralinista
- Facchini
- Guardiani e portinai con compiti di sorveglianza agli accessi degli impianti/immobili
- Addetti magazzinieri, addetto confezionamento e trasferimento merci con mansioni promiscue
- Addetti rizzaggio e derizzaggio
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
QUINTO LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con conoscenza delle procedure attività esecutiva di natura tecnico/amministrativa, operativa anche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica d'ufficio e/o una adeguata esperienza di lavoro.
- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e/o alla utilizzazione di macchine/impianti con particolari capacità ed abilità esecutive conseguite mediante diplomi e/o attestati di istituti e/o centri professionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.
Le attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione, conseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle concrete situazioni determinatesi.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale:
es. impiegato amministrativo e/o contabile esecutivo, segretario esecutivo e/o addetto alla segreteria, ecc.;
es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di vettura e/o bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e rilascio di merci e/o contenitori con emissione di relativa documentazione anche con utilizzo di sistemi elettronici; ecc..
- Stenodattilografo
- Hostess/steward
- Centralinista con compiti polivalenti
- Bilancista addetto alle bilance automatiche
- Addetto approvvigionamento idrico con mansioni plurime
- Addetto polivalente alle operazioni di magazzino e/o piazzale
- Addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti
- Addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente
- Operaio di manutenzione e di officina:
es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore, falegname/carpentiere, riparatore e manutentore containers ecc.
- Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e o traino
- Aiuto macchinista frigorista
- Operatore manovre carri ferroviari
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
QUARTO LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona conoscenza delle procedure, attività esecutive di particolare rilievo di natura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono un'idonea preparazione, capacità, pratica d'ufficio e/o corrispondente esperienza di lavoro.
- I lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione di macchine/impianti particolari, con capacità ed abilità conseguite mediante attestati e/o diplomi di istituti e/o centri professionali specifici e/o acquisite con la necessaria esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono compiere con perizia e buona autonomia i lavori loro affidati, che possono comportare anche la trasmissione di istruzioni ricevute di contenuto tecnico-operativo ad altri lavoratori.
Le attività comportano buona autonomia nell'esecuzione del lavoro conseguente anche alla variabilità delle condizioni e si manifesta nell'adattamento delle procedure alle concrete situazioni di lavoro e connesse esigenze.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Operatore polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale:
- es. impiegato amministrativo e/o contabile, impiegato preposto al servizio di cassa e/o di esazione con autorizzazione a quietanze e versamenti, ecc.;
- es. commesso - misuratore - pesatore - smarcatore sottobordo/piazzale - deckman, ecc.,
- Gestore e/o sorvegliante portuale
- Operatore CED addetto al sistema informativo/co
- Operaio di manutenzione, riparazione e trasformazione
- Operaio preposto alla conduzione di nastri trasportatori anche dei silos che compie lavori/operazioni di notevole difficoltà, delicatezza, complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche capacità tecnico pratiche
- Operaio polivalente che svolge tutte le operazioni di magazzino
- Addetto al controllo qualità delle merci
- Segnalatore, verricellista
- Operatore di pompe di azionamento, di torrette e conduttore di pompe da aspirazione di silos
- Addetto alle operazioni di sbarco/imbarco: operai in grado di eseguire in maniera autonoma e professionale tutte le operazioni attinenti l'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci compresa la guida esperta dei mezzi meccanici
- Bilancista addetto alle bilance automatiche dei silos portuali
- Macchinisti frigoristi con patente e con ceriticato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi
- Operatore di mezzi meccanici complessi di sollevamento e/o traino
- Conduttore motrici ferroviarie
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
TERZO LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico - pratiche attestate da diploma di scuola superiore specifica e/o acquisite attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico, operativo, promozionale/marketing/commerciale e/o assumendo compiti di guida, coordinamento e di controllo di altri lavoratori.
- I lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali si richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e/o impianti complessi. Le capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante specifici diplomi di istituti e/o centri professionali e/o attraverso la necessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono svolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e/o assumere compiti di coordinamento e controllo di altri lavoratori.
Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili e/o comportano la partecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Traduttore
- Addetto elaborazione statistiche e studi
- Analista programmatore
- Impiegato amministrativo e/o contabile di concetto:
- es. economo,
- addetto paghe e contributi,
- addetto contabilità generale e/o industriale, e/o controllo gestione addetto servizio clienti, addetto al controllo e sicurezza,
- Impiegato tecnico
- Operatore promozione/relazioni esterne/marketing
- Gestore magazzini scorte e ricambi
- Pianificatore di piazzale e ferrovia (yard planner e rail planner)
- Capo piazzale
- Magazziniere
- Capo squadra operai; Capo squadra operai manovre ferroviarie
- Tecnico specialista di officina o manutenzioni che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità
- Operatori di quadri sinottici per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali
- Tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funziona mento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo
- Capo commesso
- Pesatore iscritto al ruolo pubblico e munito di apposito patentino
- Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o con funzioni inerenti il ciclo operativo (spuntatore, segnalatore, commesso); la funzione di istruttore è compresa nel presente profilo professionale ma non è da considerarsi requisito indispensabile per il riconoscimento di livello.
Nota interpretativa:
si conferma l'inquadramento al terzo livello del conduttore della gru di banchina che, dopo aver acquisito tutte le altre abilitazioni professionali richieste dal relativo profilo professionale esemplificativo, sia stato destinato dall'azienda esclusivamente alla manovra della gru di banchina a valle del conseguimento dell'abilitazione a quest'ultimo mezzo.
Altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che, con specifica collaborazione, essendo in possesso di notevole espe-rienza e dei requisiti previsti nel terzo livello, svolgono con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, nell'ambito di direttive generali, attività che richiedono particolari preparazione/competenza e capacità professionali.
- I lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività organizzativamente articolate/strutturate ovvero esplicano compiti di programmazione, coordinamento e/o controllo di corrispondente rilevanza.
Le attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione alle attività svolte, una responsabilità relativa al coordinamento, al controllo della correttezza amministrativa, tecnico-operativa, e della rispondenza giuridica del proprio lavoro e/o degli atti dell'area di appartenenza.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Impiegato specialista in sistemi amministrativi: es. impiegato con mansioni di concetto incaricato della gestione di procedure ed atti autoritativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) e relativi controlli,
- Impiegato con mansioni di concetto incaricato di attività di promozione/relazioni esterne - marketing - sviluppo -studi/ricerche, impiegato con mansioni di concetto incaricato dell'amministrazione del personale,
- Impiegato con mansioni di concetto incaricato alla gestione di tesoreria, contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, contabilità LL.PP. ed ai conseguenti adempimenti interni ed esterni, ecc;
- Segretario di direzione con uso corrente di lingue straniere
- Tecnico responsabile
- Analista responsabile di progetto/i dei sistemi informativi
- Tecnico alla sicurezza - ispettore portuale
- Coordinatore operativo (capo banchina/ terminal/ depositi/ piattaforme, ecc.)
- Procuratore doganale
- Cassiere con responsabilità ed oneri per errore
- Tecnico della comunicazione a mezzo media, tecnico della ciberunit
- Capo ufficio
- Coordinatore del servizio manutenzione
- Pianificatore nave, stivatore - responsabile carico e scarico nave (ship planner)
- Gestore di magazzino
Altri profili di valore equivalente di impiegato di concetto con notevole esperienza non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
PRIMO LIVELLO
DECLARATORIA
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali e con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, svolgono attività di rilievo che richiedono notevole preparazione, com-petenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio pluriennale delle relative funzioni. Agli stessi lavoratori sono assegnati incarichi di particolare importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali.
- I lavoratori con funzioni direttive che, con conseguente assunzione delle relative responsabilità siano preposti ad attività di coordinamento di uno o più servizi, uffici o rami produttivi dell'Azienda/Autorità Portuale.
I lavoratori inseriti in questo livello sono preposti con carattere di continuità a funzioni caratterizzate da un consistente grado qualitativo e/o da alte specializzazioni da porsi in relazione ad una accertata capacità organizzativa-gestionale, derivante da elevato livello di conoscenze e/o da una corrispondente esperienza, per la risoluzione di problemi di notevole complessità e rilevanza.
Le scelte operative da parte dei lavoratori inquadrati nel presente livello non sono limitate da specifiche prescrizioni ma vengono effettuate nell'ambito di linee di indirizzo, piani e programmi. Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
- Funzionario incaricato dell'Autorità portuale
- Coordinatore di ispettori dell'Autorità Portuale
- Interprete in simultaneo e consecutivo
- Responsabile di funzione amministrativa o tecnica dell'Autorità Portuale
- Capo servizio o funzione, capo movimento, capo contabile
- Responsabile di progetti significativi
- Impiegato munito di patente di spedizioniere doganale quando la patente viene utilizzata per conto dell'Azienda
- Produttore e acquisitore di traffici internazionali in autonomia, con specifica conoscenza tecnica o con padronanza di lingue straniere
- Responsabile operativo con competenza tecnica ed amministrativa di terminal, deposito, piattaforma
- Responsabile dei servizi manutenzioni meccanica, elettrica ed elettronica di azienda di rilevanti dimensioni.
Altri profili di lavoratori con funzioni direttive e di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.
Nota:
Al personale impiegatizio di 1º livello delle Autorità portuali potranno essere affidati specifici incarichi, caratterizzati da particolare impegno, competenza, responsabilità ed autonomia, in relazione ai quali potranno essere erogati specifici riconoscimenti economici.
Art. 4.1. - Quadri delle imprese
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativo, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.
A questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro" di cui alla Legge 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo art. 4.1.1.
PROFILO 1
Lavoratori che nell'ambito delle direttive generali previste per la funzione di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con autonomia e capacità propositiva e conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, unità tecnico produttive e/o di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito delle direttive tecnico generali previste per la funzione di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
PROFILO 2
Lavoratori che nell'ambito delle direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più rilevanti unità tecnico produttive e/o di servizi.
Art. 4.1.1. - Quadri delle imprese
Ai sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2 aprile 1986, n.106, si concorda quanto segue:
L'azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 del C.C. e dell'art. 5 della L. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità è garantita mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli. Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell'azienda verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione mensile.
L'indennità di funzione quadri sono le seguenti:
Quadri profilo 2 120,00; con decorrenza dal 1-7-2010 150,00
Quadri profilo 1 80,00; con decorrenza dal 1-7-2010 100,00
Per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni del presente contratto.
Le Parti si danno atto che con il presente articolato si è data piena attuazione al disposto della L. 13 maggio 1985, n. 190 recante "riconoscimento giuridico dei quadri intermedi".
Note a verbale:
Nelle società Cooperative i dirigenti con ampio potere di firma ed ampia rappresentatività esterna non possono essere inquadrati nella categoria "Quadri" ma agli stessi verrà riconosciuta la qualifica di dirigente.
In seno alle aziende Cooperative i Consiglieri eletti, ai quali è stata assegnata una delega specifica nel periodo pro-tempore della carica, assumono le caratteristiche retributive e contrattuali previste per tali mansioni attribuite.
Art. 4.2. - Quadri delle autorità portuali
A seguito del disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190, integrata con la Legge 2 aprile 1986, n. 106, viene riconosciuta la categoria "quadri". Per questi, ai sensi della L. 190, l'A.P. promuoverà un maggiore coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente.
1. Definizione categoria quadri Appartengono alla categoria "quadri" quei lavoratori che, in relazione al modello organizzativo adottato dalle singole Autorità Portuali (organigramma della segreteria tecnico-operativa):
- Sono responsabili di strutture organizzative complesse di line o di staff, comprendenti generalmente più unità organizzative;
- Quadro A
- I lavoratori che, con qualifica di quadro, svolgendo funzioni direttive adempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti responsabili ovvero autonomamente, a rilevanti compiti caratterizza-ti da un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità;
- Quadro B
Le attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento, promozione e controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia autonomia decisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale - e con conseguente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo sviluppo dei programmi della struttura e/o delle funzioni cui sono preposti. Come tale il quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di attività dell'Autorità Portuale.
Il quadro fornisce contributi originali al Segretario Generale e/o al dirigente dell'A.P. dal quale dipende, anche in termini propositivi, per la definizione degli obiettivi ed in ordine all'attuazione dei fini istituzionali dell'Autorità Portuale.
Risponde, conseguentemente, del raggiungimento degli obiettivi di piano e del budget delle unità (centro di costo - profitto) ai quali è preposto ed alla cui definizione ha contribuito.
Assume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna dell'A.P., sia per la trattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio di funzioni delegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti da normative particolari, conferiti dagli organi dell'A.P.
All'interno della categoria, come sopra definita, dei quadri delle Autorità Portuali si individuano per le due fasce professionali (A e B) differenti trattamenti retributivi tabellari (vedasi art. 15).
2. Attribuzione della qualifica
La nomina dei quadri verrà effettuata dal competente organo deliberante dell'Ente su proposta del Segretario Generale.
3. Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto al successivo punto 4., i quadri sono tenuti comunque ad osservare un normale orario settimanale di lavoro, corrispondente all'effettiva prestazione, pari a quello previsto dall'art. 5 del CCNL.
In relazione alla particolare posizione ricoperta dai quadri ed al carattere delle funzioni direttive espletate, per gli stessi possono prevedersi orari elastici compatibilmente con le esigenze di servizio. Inoltre i quadri possono in qualsiasi momento essere chiamati a collaborare con la direzione dell'Ente nell'arco delle 24 ore per motivati e/o urgenti necessità inerenti alle funzioni svolte.
4. Trattamento economico
Al personale cui è conferita la nomina di "quadro", fermo restando che il trattamento economico è onnicomprensivo di ogni elemento accessorio della retribuzione contrattuale del restante personale (a scopo esemplificativo: indennità in genere, compenso turni, compensi per prestazioni straordinarie), spetterà in aggiunta "l'indennità di funzione", come meglio specificato all'art. 15 -"Norme e note relative ___ A.P." lettera B).
L'indennità di funzione quadri sono le seguenti:
Quadri A € 120,00; con decorrenza dall'1-7-2010 € 150,00
Quadri B € 70,00; con decorrenza dall'1-7-2010 € 100,00
Tale indennità verrà corrisposta per 14 mensilità e costituirà retribuzione ad ogni effetto.
5. Informazione e formazione
Sul piano informativo i quadri vengono sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni dal parte dell'Ente e saranno destinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione dell'Ente. Ai quadri si riconosce la necessità ed opportunità di interventi formativi atti a favorire l'adeguamento, il completamento ed ampliamento dei livelli di preparazione ed esperienze professionali, quale supporto alle responsabilità affidate.
6. Innovazioni ed invenzioni
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti d'autore, al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
7. Svolgimento di mansioni superiori
Qualora, in sintonia con la propria struttura (Segreteria TecnicoOperativa), l'Autorità Portuale affidi in via continuativa e prevalente al lavoratore inquadrato nel livello sottordinato, rispetto alla categoria dei quadri, le mansioni proprie di quest'ultima categoria e sempreché non si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente con diritto di con-servazione del posto, verrà disposta, in suo favore, l'attribuzione della qualifica di "quadro", trascorso un periodo continuativo di sei mesi di effettivo esercizio di dette superiori mansioni.
8. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità civile Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, con relativa anticipazione delle stesse, in caso di procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti diret-tamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'Ente assicurerà il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a fatto colposo nello svolgimento delle funzioni proprie o incarichi attribuiti.
9. Premio per raggiungimento degli obiettivi In caso di accertato raggiungimento degli obiettivi prefissati e quantificati, l'Ente ha facoltà di assegnare al quadro, al termine di ogni esercizio, un premio una tantum, il cui ammontare sarà determinato dal proprio organo deliberativo tenuto conto delle risultanze di bilancio, degli indici significativi di andamento aziendale ed altresì considerati eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di Legge/regolamentari (vedi art. 92 D. Lg.vo n. 163/2006, ex art. 18 L. 11-2-94, n.109 e successive modificazioni). Tale premio sarà comprensivo del premio o erogazione di cui all'art. 52 del presente CCNL attribuito a tutto il personale dipendente.
10. Ad personam
L'A.P. per particolari posizioni, incarichi ricoperti stabilmente e/o per consolidati meriti specifici o traguardi significativi conseguiti dal quadro, potrà autonomamente riconoscere allo stesso eventuali premi "ad personam" e/o superminimi onnicomprensivi, tenuto conto della situazione strutturale-organizzativa e dell'andamento economicofinanziario dell'Ente. Gli importi riconosciuti a tale titolo sono pensionabili e utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.
11. Norme generali di rinvio Al quadro, salvo le specifiche disposizioni di cui al presente articolato, si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di primo livello.
Nota a verbale
I quadri dell'A.P. possono assumere, con il consenso della stessa l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale in società, enti, consorzi, cui partecipi l'Autorità Portuale.
Nota a verbale
Per la copertura dei posti di dirigente portuale disponibili o resisi vacanti o determinati da particolari esigenze organizzative e previsti dalla Segreteria Tecnico-Operativa delle Autorità Portuali, l'ente medesimo, prima di procedere ad assunzioni, valuterà se all'interno dell'organico della categoria quadri esistano esperienze, con particolare riguardo a quelle maturate nel settore in oggetto, professionalità e requisiti adeguati che possano essere presi in considerazione a tal fine.
La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 38 ore per il personale con orario spezzato, promiscuo o similare e per il personale turnista non h24.
La durata dell'orario normale di lavoro settimanale è di 36 ore per il solo personale turnista h24 e per il personale addetto al ciclo delle operazioni portuali appartenente ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo portuale ai sensi dell'art. 17 o, in via transitoria, dall'art.21/b della Legge n. 84/94 e successive modificazioni.
L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6 giorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle norme sulla flessibilità.
La distribuzione/articolazione dell'orario di lavoro e la scelta del modello di flessibilità di cui al successivo art. 6 sono determinate dall'Azienda/Ente, previa comunicazione alla R.S.U./R.S.A., e terrà conto dell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.
L'Azienda/Ente dovrà, inoltre, provvedere all'indicazione degli orari convenzionali riferiti all'inizio e fine turno, e all'orario spezzato, dandone comunicazione ai lavoratori e alle R.S.U./R.S.A. .
Gli orari di lavoro ed i turni non programmati sono predisposti dal datore di lavoro in modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole preavviso.
È rimandata agli usi localmente in essere, ovvero alla contrattazione aziendale laddove gli stessi non risultassero evidenti da consolidata tradizione, la definizione del tempo di preavviso. Tutti gli accordi in essere alla data della sottoscrizione del presente contratto restano in vigore.
Laddove a livello locale dovesse rilevarsi l'esigenza di una codificazione degli usi in essere, senza modifica degli stessi, le parti, a livello territoriale o aziendale, si incontreranno per procedere in tal senso.
La prestazione ordinaria giornaliera non a turni (orario spezzato) può essere compresa in un arco di 10 ore decorrenti dall'inizio della prestazione, comprensive di pausa pasto (pausa che non rientra nell'orario effettivo di lavoro).
L'orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l'utilizzo alternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come specificato nel comma precedente; tale articolazione sarà denominata "orario promiscuo". La programmazione dell'orario promiscuo sarà di norma predisposta per settimana.
Gli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti in maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a seconda delle esigenze dell'azienda / A.P., anche per periodi predeterminati.
Il lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti per singoli reparti. Previa informativa alle R.S.U./R.S.A. /OO.SS. , per i soli lavoratori che hanno la turnistica programmata su base annua, le aziende possono riferire tale orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo di quattro settimane. Sono fatte salve eventuali diverse situazioni discendenti da accordi locali.
Nella predisposizione annuale della turnistica, il datore di lavoro potrà programmare, secondo quanto stabilito al punto 1.4 della circolare del Ministero del Lavoro 10/2000, un orario di lavoro settimanale non inferiore a 30 ore e non superiore a 42; le ore di lavoro in eccedenza alle 42 ore settimanali o alle 36 ore medie nelle quattro settimane saranno retribuite e considerate in regime di straordinario.
Nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'Azienda/Ente, i turni stessi siano programmati e coordinati in modo che le domeniche e quelli notturni siano equamente ripartiti tra il personale stesso.
Nel caso di più turni che richiedono continuità di presenza i lavoratori del turno cessante potranno lasciare il posto di lavoro solo quando siano stati sostituiti.
In caso di mancato arrivo dei lavoratori subentranti sarà cura dell'Azienda/Ente provvedere al rimpiazzo entro due ore da inizio turno, salvo casi eccezionali.
Al lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno successivo, verrà corrisposto, per le relative ore di prestazione aggiuntiva, quanto previsto per lavoro straordinario.
In base all'art. 1, co. 2, lett. A) del D.Lgs. n. 66/2003, costituisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Laddove non diversamente pattuito, non rientrano nell'orario di lavoro le eventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della mensa, consumazione pasto/refezione di durata superiore a 10 minuti, nonché il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro, esclusa la vestizione dei D.P.I. individuati nel D.V.R..
Ferma restando la validità di eventuali accordi migliorativi di secondo livello in vigore, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore effettive e continuative il lavoratore beneficerà di una pausa, retribuita e computata nell'orario di lavoro, di almeno 15 minuti, le cui modalità di fruizione saranno stabilite dall'Azienda/Ente previa informativa alle R.S.U./R.S.A.
Resta in vigore il regime di eventuali pause a qualsiasi titolo stabilite a livello aziendale tramite accordi o consuetudini.
La durata massima settimanale dell'orario di lavoro, compreso l'orario normale, l'orario straordinario nonché l'orario di cui alla norma transitoria, è di 52 ore sino al 31-12-2006; a partire dal 1-1-2007 tale durata sarà pari a 50 ore. Detti limiti valgono anche in caso di ricorso all'orario di lavoro normale in regime di flessibilità di cui ai punti 1 e 2, art. 6 del CCNL.
La durata media dell'orario di lavoro di cui ai commi 2 e 3 art. 4 D.Lgs. 66/03 non potrà superare le 48 ore settimanali, comprensive di orario straordinario, da calcolarsi con riferimento ad un periodo di 6 mesi. I periodi di assenza retribuita a qualunque titolo non sono presi in considerazione ai fini del computo della suddetta media.
Ferma restando la durata normale e massima dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.
Norma integrativa
Per personale turnista h24 si intende il lavoratore impiegato con alternanza regolare e non, tra turni di lavoro giornalieri e notturni (con orario compreso tra la 18ª e la 24ª ora).
I lavoratori impiegati presso aziende che non adottano la programmazione della turnistica h 24, fermo restando che a loro deve essere comunque comunicato il turno di lavoro con ragionevole preavviso, dovranno essere considerati turnisti h24 qualora l'organico del repar-to/unità funzionale operativa sia stato avviato nell'anno precedente per un numero medio di turni notturni, con orario compreso tra la 18ª e la 24ª ora, superiore a 12, siano essi turni in orario di lavoro normale, in regime di flessibilità, o di straordinario. L'azienda fornirà alla R.S.U./R.S.A trimestralmente tutti i dati relativi ai turni effettuati al fine della verifica; in difetto di tale comunicazione si applicherà l'orario normale settimanale di 36 ore . Situazioni di sforamento di turni precedenti o successivi entro il 50% totale della forbice contenuta nell'ambito 18-24 (3 ore), siano tali sforamenti in regime straordinario (fine lavoro) o ordinario (realizzazione dell'orario settimanale), non possono essere computati per la determinazione del regime h 24 e di conseguenza dell'orario normale settimanale di 36 ore.
Previa informativa con le R.S.U./R.S.A o OO.SS. . stipulanti il CCNL, per una sola volta, è data la facoltà al datore di lavoro, in alternativa all'applicazione dell'orario di lavoro a 36 ore, di diminuire il numero dei turni notturni compresi tra la 18ª e la 24ª ora procedendo a nuove assunzioni che, qualora non a tempo indeterminato, non potranno avere durata inferiore a 18 mesi, fermo restando che superato nuovamente il numero medio di 12 turni di cui sopra i lavoratori di quel reparto/unità funzionale operativa dovranno essere considerati in regime di h24.
Una volta effettuata tale verifica a livello aziendale l'orario di lavoro a 36 ore non potrà essere ulteriormente modificato, fatta eccezione per il caso di modifiche dell'organizzazione aziendale che comportino la totale cessazione dell'utilizzo del personale sul turno in questione; nel caso venga ripreso l'utilizzo di tale turno notturno, i lavoratori addetti osserveranno immediatamente l'orario di 36 ore settimanali. Ferma restando la validità degli accordi aziendali e di ogni condizione di miglior favore, ai lavoratori ai quali non sia stato applicato l'orario settimanale di 36 ore, la verifica sarà fatta sull'anno 2004 e tale orario sarà applicato a far data daU'1-1-2005.
Norme aggiuntive
Gli accordi collettivi aziendali possono prevedere la realizzazione dell'orario settimanale partendo dall'orario legale di 40 ore settimanali ed utilizzando anche parzialmente il riconoscimento di giornate di ROL annuali (permessi). Le giornate o le ore di ROL, così determinate, eventualmente non fruite, saranno compensate con la maggiorazione per lavoro straordinario diurno.
Si conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione facoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre matureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario, sono escluse dall'ambito di applicazione della durata settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art. 3 del D.Lgs. 8-4-2003 n. 66, le fattispecie di cui al regio decreto 10-9-1923 n. 1957 e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8 e 10 del regio decreto 10-9-1923, n. 1955.
Per memoria
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
(ex art. 5 CCNL 2000-2004)
La riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali si attua: o attraverso riconoscimento di R.O.L. annuale (permessi) o attraverso orari effettivi settimanali ridotti o attraverso il mix delle due ipotesi. La scelta della modalità è determinata dall'azienda/A.P. preventivamente informate le R.S.U.
Con decorrenza dal 1-1-2003 si perviene alle 38 ore settimanali di lavoro effettivo per il personale non turnista h 24 e per il personale ad orario spezzato o similare, con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente in essere nel CCNL di provenienza.
Con decorrenza dal 1-1-2004 si perviene alle 36 ore settimanali di lavoro effettivo per il solo personale turnista h 24 e per il "pool" di manodopera, con assorbimento di eventuale R.O.L. residuo attualmente in essere nel CCNL di provenienza.
Sino alle date sopraconvenute restano in vigore gli orari contrattuali in atto presso le diverse imprese e presso le A.P. sulla base delle norme dei rispettivi CCNL applicati al 30-6-2000 dalle stesse (*).
Si conferma che eventuali R.O.L. non matureranno nei periodi di astensione facoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare, mentre matureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di calendario.
(*) Nota relativa ad alcune esemplificazioni sugli orari normali settimanali di lavoro in vigore al 30-6-2000:
- per i dipendenti delle A.P. l'orario normale settimanale di lavoro è di 39 ore e 15 minuti per il personale non turnista e di 38 ore e 15 minuti per il personale turnista;
- per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30-6-2000 il CCNL Assologistica, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore; agli stessi lavoratori è riconosciuta una riduzione oraria annuale (R.O.L.) di ore 68;
- per i dipendenti delle imprese che applicavano alla data del 30-6-2000 il CCNL Fise, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore per i giornalieri e di 39 stessi lavoratori è riconosciuta (R.O.L.) pari a 40 ore.
ore per i turnisti/promiscui; agli una riduzione oraria annuale
Art. 6 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
1. ATTIVITÀ' CON PROGRAMMAZIONE DELLA TURNISTICA
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da aziende/enti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione multiperiodale degli orari ovvero dei turni.
La programmazione della turnistica prevede l'utilizzo di sei turni al mese in regime di flessibilità (così detti jolly).
Le aziende/enti, variando con ragionevole preavviso l'orario programmato, potranno utilizzare 130 ore/pro capite annue di flessibilità, che potranno essere recuperate, anche anteriormente, con analoghe modalità.
Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno oggetto di consultazione previo apposito incontro con le R.S.U./R.S.A. .
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario programmato.
Nel caso in cui la prestazione del lavoratore risulti nel bimestre inferiore alle ore programmate si procede al recupero della prestazione, da parte del dipendente, nel bimestre successivo, ferma restando la retribuzione mensile.
Nel caso in cui tale prestazione nel bimestre in sede di conguaglio risulti superiore si darà luogo alla corresponsione del trattamento per lavoro straordinario per le ore eccedenti quelle contrattuali.
Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di secondo livello.
2. ATTIVITÀ SENZA PROGRAMMAZIONE DELLA TURNISTICA
I datori di lavoro che non realizzino la programmazione delle prestazioni comunicano ai singoli lavoratori, con ragionevole preavviso, l'orario ovvero il turno corrispondente alla loro prestazione.
I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 180 ore su base annua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario contrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario contrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.
Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno oggetto di consultazione previo apposito incontro con le R.S.U./R.S.A.
I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dello stesso.
Eventuali variazioni relative all'orario od alla turnistica settimanale (ivi compreso lo slittamento di due ore ad inizio o fine turno) sono comunicate al dipendente con ragionevole anticipo e non possono superare le 4 volte al mese.
Lo slittamento di due ore ad inizio e a fine turno non concorre ai fini del raggiungimento del limite massimo di 180 ore annuali di flessibilità.
Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di contrattazione di secondo livello.
Nota a verbale
L'applicazione concreta del presente istituto contrattuale, che non è vincolata alla trattativa per il rinnovo del contratto 2º livello potendo avvenire anche all'interno del relativo periodo di vigenza, è subordinata alla stipula di un accordo con la RSU/ le RSA, assistite dalle segreterie territoriali delle OO.SS. stipulanti, in ordine alla indennità per le ore di flessibilità ed ai tempi di preavviso per il personale interessato, salvo che questi ultimi non risultino già evidenti da consolidata tradizione.
Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese
Nel caso di lavoro a turni, l'ora di inizio, la durata giornaliera e la programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio, informate preventivamente le R.S.U./R.S.A..
Per il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normative e maggiorazioni:
a. diurno feriale 5%
b. notturno feriale 31%
c. notturno feriale - IV turno 50%
d. diurno festivo 50%
e. notturno festivo 50%, 53% dall'1-3-05
f. notturno festivo - IV turno 60%
g. diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo 20%
h. notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo 50%
N.B. Le maggiorazioni b. ed e. di lavoro notturno decorrono dopo la 12ª ora dall'inizio del 1º turno diurno, le c ed f dopo la 18ª ora dal 1º turno diurno.
Con riferimento alle maggiorazioni nel loro complesso ed alla loro incidenza su tredicesima, quattordicesima e TFR rimangono in vigore i trattamenti in essere.
In caso di concorrenza la maggiorazione superiore assorbe la minore.
Le suddette maggiorazioni si applicano sull'ora base così come calcolata all'art. 8.
ADDENDUM PER ESPLICAZIONE APPLICATIVA DELLE MAGGIORAZIONI PER IL LAVORO ORDINARIO A TURNI DELLE IMPRESE
Per il lavoro a turni continuativi a carattere multiperiodale si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro ordinario con le seguenti modalità:
1. lavoro ordinario domenicale
diurno 20%
notturno 50%; 53% dall'1-9-05
2. lavoro nella giornata prevista per il riposo settimanale con riposo compensativo
diurno 50%
notturno 60%
3. lavoro ordinario in giornata infrasettimanale festiva
diurno 50%
notturno 60%
La presente griglia costituisce un compendio ed una esemplificazione delle normative contrattuali in materia di compensi previsti per il lavoro ordinario, festivo e a turni. In caso di problematiche che dovessero insorgere in merito all'interpretazione od all'applicazione dei compensi di cui trattasi si dovrà fare esclusivo riferimento alle normative di cui agli articoli 7, 7.1, 9 e 10 del CCNL Porti.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.
LAVORO ORDINARIO A TURNI DEI DIPENDENTI IMPRESE PRIVATE