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CCNL Istituti per il sostentamento del clero

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 14/01/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027

Ultimo aggiornamento

17 gennaio 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Istituto centrale per il sostentamento del clero

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
12153,63 €2690,34 €
21829,97 €2362,22 €
2S1961,27 €2493,52 €

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Orario di lavoro

Orario normale: la durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni lavorativi.

Turni di lavoro: in relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di 8 ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22,00. Durante il turno il personale ha diritto a un riposo intermedio retribuito di mezz'ora. Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del trattamento economico globale con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;

- 30% per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi (orario straordinario festivo);

- 50% per le prestazioni di lavoro effettuate nella notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6 (orario straordinario notturno).

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Al fine della determinazione del compenso spettante per lavoro straordinario, l'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo per 168 il trattamento economico mensile.

Quadri: Al personale che verrà inquadrato con la qualifica di Quadro Super e Quadro non verrà applicata la disciplina del presente articolo. Gli Istituti eventualmente potranno regolamentare un compenso forfettario per lo straordinario o un'indennità specifica per la funzione.

Ferie

Il personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze dell'istituto, di un periodo di ferie annuali retribuito, pari a:

- 26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;

- 22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno.

Quattordicesima mensilità: al personale sarà corrisposto, nel primo giorno lavorativo del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente (14a mensilità) commisurata al trattamento economico globale.

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