CCNL Istituti per il sostentamento del clero
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 14/01/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
17 gennaio 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Istituto centrale per il sostentamento del clero
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2153,63 € | 2690,34 € |
| 2 | 1829,97 € | 2362,22 € |
| 2S | 1961,27 € | 2493,52 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Istituti per il sostentamento del clero: CCNL 14/01/2025
Il 14 gennaio 2025 l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e la FISASCAT-CISL, la FILCAMS-CGIL, la UILTUCS hanno siglato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per ...
Istituti per il sostentamento del clero: Aggiornamento minimi contrattuali
ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Istituti per il Sostentamento del Clero Minimi in vigore dal 01/01/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Importo Scatto Divis...
Orario di lavoro
Orario normale: la durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni lavorativi.
Turni di lavoro: in relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di 8 ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22,00. Durante il turno il personale ha diritto a un riposo intermedio retribuito di mezz'ora. Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del trattamento economico globale con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;
- 30% per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi (orario straordinario festivo);
- 50% per le prestazioni di lavoro effettuate nella notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6 (orario straordinario notturno).
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Al fine della determinazione del compenso spettante per lavoro straordinario, l'importo orario della retribuzione si ottiene dividendo per 168 il trattamento economico mensile.
Quadri: Al personale che verrà inquadrato con la qualifica di Quadro Super e Quadro non verrà applicata la disciplina del presente articolo. Gli Istituti eventualmente potranno regolamentare un compenso forfettario per lo straordinario o un'indennità specifica per la funzione.
Ferie
Il personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze dell'istituto, di un periodo di ferie annuali retribuito, pari a:
- 26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
- 22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni anno.
Quattordicesima mensilità: al personale sarà corrisposto, nel primo giorno lavorativo del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno immediatamente precedente (14a mensilità) commisurata al trattamento economico globale.
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