CCNL in vigore
ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Testo consolidato del CCNL 10/01/2022
per il personale dipendente dagli Istituti per il sostentamento del Clero
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2024
L'anno 2022, il giorno 10 del mese di gennaio in Roma
tra
l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del Suo Presidente, in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il Sostentamento del Clero
con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese
e
la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turisno (FISASCAT-CISL),
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (F.I.L.C.A.M.S.-C.G.T.L.) con l'assistenza dell'ufficio giuridico Filcams CGIL,
l'Unione Italiana del Lavoro Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)
i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.
visto
il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 1º gennaio 2017 e pervenuto a scadenza il 31 dicembre 2019.
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.
TITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 21 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore e avverrà con apposito atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la tipologia e durata del rapporto;
c) la durata del periodo di prova;
d) la qualifica attribuita;
e) il livello di inquadramento;
f) la tipologia contrattuale;
g) il trattamento economico;
h) l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Contestualmente alla lettera di assunzione, l'Istituto dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici con possibilità di accesso per i lavoratori.
All'atto dell'assunzione sono richiesti al lavoratore i seguenti documenti, dei quali l'Istituto rilascerà apposita ricevuta:
a) documento di identità, codice fiscale e certificato di residenza;
b) curriculum vitae;
c) attestazione relativa ai titoli di studio;
d) attestato dei corsi di addestramento frequentati;
e) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
f) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giorni di malattia indennizzati nel periodo, precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità o dalle leggi vigenti;
j) eventuali altri documenti e certificati che l'Istituto riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Del provvedimento di assunzione viene data comunicazione al lavoratore interessato, in duplice copia, di cui una sarà restituita all'Istituto debitamente firmata per accettazione.
È in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto di assunzione, non può superare:
a) sei mesi per i Quadri Super, Quadri, I° Livello Super ed il I° Livello;
b) tre mesi per gli altri Livelli.
I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.
Durante il periodo di prova si applicano le disposizioni di Legge in vigore al riguardo e, dopo che lo stesso sia trascorso senza che le parti abbiano dato disdetta, l'assunzione si intenderà confermata.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4 - Classificazione del personale
Ai fini del presente contratto il personale è classificato come segue:
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Istituto e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
OVVERO
- siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Istituto verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendone adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un'alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell'ambito della gestione di funzioni assegnate.
I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive e organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell'Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.
A titolo esemplificativo: responsabile del coordinamento di un Ente o di più unità organizzative di rilevanti dimensioni.
Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell'ambito della gestione di funzioni assegnate. Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati.
Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.
A titolo esemplificativo: responsabile di una unità organizzativa (area organizzativa con due o più uffici).
Comprende i lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni di responsabilità di direzione esecutiva che richiedono notevole professionalità c che siano preposti, alla funzione di conduzione e di coordinamento, di uno o più uffici operativi, di notevole rilevanza e di particolare complessità organizzativa dell'azienda, con compiti di gestione di risorse economiche ed umane.
Ad esempio: - Responsabile Sottoarca; Responsabile amministrativo dell'Istituto Diocesano o Interdiocesano; Responsabile amministrativo o tecnico; Responsabile di progetto; Capo di Uffici di particolare importanza; coordinatore di più Uffici.
Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole professionalità con responsabilità di direzione esecutiva e che sovrintendono alle singole unità operative con compiti di gestione di risorse anche umane.
Ad esempio: - Capo ufficio amministrativo, tecnico, legale o contabile; Capo centro EDP; Responsabile dello sviluppo delle applicazioni; Responsabile di progetto; Responsabile amministrativo dell'Istituto Diocesano o Interdiocesano.
Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole professionalità.
Ad esempio: - Esperto di sviluppo organizzativo; Sistemista; Analista di sistemi.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento e lavoratori che svolgono funzioni che richiedono particolari professionalità.
Ad esempio: - Capo reparto o settore; Analista programmatore; Sistemista programmatore.
La posizione di Capo reparto o settore compete ai dipendenti ai quali vengono attribuite funzioni di coordinamento di risorse umane che svolgono mansioni di concetto nell'ambito di articolazioni organizzative di strutture di Uffici o di Servizi.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite, anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni.
Tali lavoratori supervisionano l'attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo, amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell'ufficio, supervisionano l'attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.
Ad esempio: - coordinatore di centro elettronico - addetto coordinatore della contabilità - coordinatore degli addetti alla gestione delle posizioni dei sacerdoti; coordinatore degli addetti a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate; coordinatore degli addetti di segreteria.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono una preparazione e/o conoscenza di natura tecnico-professionale, con maturata esperienza.
Ad esempio: - Operatore di centro elettronico o addetto al controllo della rete trasmissione dati; Programmatore; Procedurista; Impiegato contabile, amministrativo o tecnico, di concetto; Addetto alla gestione dei documenti contabili degli Istituti; Addetto alla gestione delle posizioni dei sacerdoti con compiti di verifica degli elaborati automatizzati e di assistenza agli utenti; Addetto a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate; Addetto di segreteria con mansioni di concetto.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni tecnico-pratiche e che possiedono una preparazione adeguata in relazione ai compiti ed alle attività cui sono addetti.
Ad esempio: - Contabile d'ordine; Cassiere; Addetto di segreteria; Operatore addetto all'acquisizione dei dati; Schedarista addetto alla gestione dell'input e dell'output; Impiegato amministrativo o tecnico d'ordine; Centralinista; Centralinista-portiere; Autista; Operatore tecnico.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di natura meramente esecutiva.
Ad esempio: - Archivista, Dattilografo.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni le quali richiedono un addestramento pratico e la conoscenza di nozioni elementari.
Ad esempio: - Portiere; Fattorino; Usciere.
Comprende i lavoratori che svolgono mansioni ausiliari e di manovalanza.
Ad esempio: - Personale di fatica e di pulizie.
La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in cinque o sei giorni lavorativi.
Nel caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.
In relazione ad esigenze pre-individuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio, retribuito, di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.
| Al 31-12-2018 | Al 31-12-2021 |
LIVELLO | IMPORTO | IMPORTO |
EURO | EURO | |
II° Super | 7,87 | 7,98 |
II° | 7,62 | 7,73 |
III° Super | 7,49 | 7,59 |
III° | 7,20 | 7,30 |
IV° | 6,81 | 6,91 |
V° | 6,64 | 6,73 |
VI° | 6,41 | 6,49 |
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che gli importi sopra indicati decorrono dal mese di gennaio 2022 e che gli stessi vengono aggiornati, a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, sulla base dell'aumento medio del costo della vita per l'anno precedente, rilevato dall'ISTAT.
TITOLO V - LAVORO STRAORDINARIO
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge è facoltà dell'Istituto di richiedere prestazioni straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo, un danno alle persone o al servizio.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore.
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 42 con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 40 ore settimanali;
- 30% per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi (orario straordinario festivo);
- 50% per le prestazioni di lavoro effettuate nella notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 (orario straordinario notturno).
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
A decorrere dall'1 gennaio 2019, al personale che verrà inquadrato con la qualifica di Quadro Super e Quadro non verrà applicata la disciplina del presente articolo. Gli Istituti eventualmente potranno regolamentare un compenso forfettario per lo straordinario o un'indennità specifica per la funzione.
TITOLO VI - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - FESTIVITÀ ABOLITE
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle appresso indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione
2) 1º maggio - Festa dei Lavoratori
3) 2 giugno - Festa della Repubblica
Festività infrasettimanali
4) il 1º giorno dell'anno
5) l'Epifania
6) il giorno del lunedì dopo Pasqua
7) il 15 agosto - festa dell'Assunzione
8) il 1º novembre - Ognissanti
9) l'8 dicembre - Immacolata Concezione
10) il 25 dicembre - Natale
11) il 26 dicembre - Santo Stefano
12) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
Nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera del trattamento economico globale di cui all'art. 42 spettante nel mese in cui cade la festività.
Per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della Legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Lo stesso trattamento compete, ad integrazione di quanto corrisposto dagli enti previdenziali, ai dipendenti in malattia, in infortunio, in assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera del trattamento economico globale di cui all'art. 42 spettante nel mese in cui cade la festività.
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo.
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 42, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 (19 marzo- S. Giuseppe; il giorno dell'Ascensione; il giorno del Corpus Domini; 29 giugno - SS. Pietro e Paolo), verranno fruiti dai lavoratori.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal line, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione, o integrazione retribuita, secondo norma di Legge e di contratto.
Il personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, di un periodo di ferie annuali, retribuito, pari a:
- 26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni;
- 22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno il numero dei giorni di ferie è proporzionale ai mesi di servizio prestato.
Le ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere frazionate in non più di due periodi.
Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia
Il decorso delle ferie si interrompe nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di ricovero ospedaliero e/o di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il diciottesimo mese successivo alla fine dell'anno di maturazione.
Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie si calcola dividendo la retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 42 per ventisei, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni, e per 22 nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni.
NOTA A VERBALE
Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno.
TITOLO VIII - ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI
Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere comunicate all'inizio dell'orario di lavoro della giornata cui si riferiscono, tramite chiamata telefonica o email indirizzata all'ufficio del personale o a persona all'uopo preposta, o attraverso ogni mezzo idoneo indicato dall'Istituto, possibilmente prima dell'inizio del suo normale orario di lavoro fatti salvi i casi d