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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Istituti per il sostentamento del clero

Istituti per il Sostentamento del Clero

CODICE CNEL: V511

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 14/01/2025

ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

 

Testo consolidato del CCNL 14/01/2025

per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del Clero

Decorrenza: 01/01/2025

Scadenza: 31/12/2027

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di gennaio in Roma

tra

l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del Suo Presidente in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il Sostentamento del Clero

con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese

e

la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT -CISL)

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense E Servizi (F.I.L.C.A.M.S. - C.G.I.L.) 

l'Unione Italiana del Lavoro Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)

e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

 

visto

 

il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 1º gennaio 2022 e pervenuto a scadenza il 31 dicembre 2024.

 

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

 

 

TITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente Contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 21 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

 

TITOLO II - ASSUNZIONE

Art. 2 - Assunzione

 

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore e avverrà con apposito atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

a) la data di assunzione;

b) la tipologia e la durata del rapporto;

c) la durata del periodo di prova;

d) la qualifica attribuita;

e) il livello di inquadramento;

f) la tipologia contrattuale;

g) il trattamento economico;

h) l'indicazione dell'applicazione del presente contratto collettivo di lavoro.

Contestualmente alla lettera di assunzione, l'Istituto dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici con possibilità di accesso per i lavoratori.

All'atto dell'assunzione sono richiesti al lavoratore i seguenti documenti, dei quali l'Istituto rilascerà apposita ricevuta:

a) documento di identità, codice fiscale e certificato di residenza;

b) curriculum vitae:

c) attestazione relativa ai titoli di studio;

d) attestato dei corsi di formazione frequentati;

e) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;

f) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;

h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giorni di malattia indennizzati nel periodo, precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;

i) ogni altro documento previsto dalle competenti autorità o dalle leggi vigenti;

j) eventuali altri documenti e certificati che l'istituto riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Del provvedimento di assunzione viene data comunicazione al lavoratore interessato, in duplice copia, di cui una sarà restituita all'Istituto debitamente firmata per accettazione.

È facoltà dell'Istituto sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto di assunzione, non può superare:

a) sei mesi per i Quadri Super, Quadri, I° livello Super ed il I° livello;

b) tre mesi per gli altri Livelli,

I periodi sopraindicati devono essere computati in giorni di calendario.

Durante il periodo di prova si applicano le disposizioni di Legge in vigore al riguardo e, dopo che lo stesso sia trascorso senza che le parti abbiano dato disdetta, l'assunzione si intenderà confermata.

 

 

TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4 - Classificazione del personale

 

Ai fini del presente contratto il personale è classificato come segue

 

QUADRI

 

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'istituto e quindi:

- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

OVVERO

- siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, di responsabilità e di elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Istituto verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendone adeguato, supporto, sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendone dei risultati.

LIVELLO Q SUPER

Appartengono a questa categoria: gli impiegati appartenenti al livello Q (come sotto definito) ai quali il datore di lavoro, riconoscendo la loro elevata competenza specialistica, acquisita attraverso un'alta formazione professionale o una lunga esperienza nel settore, con ampi livelli di responsabilità e/o significativi gradi di specializzazione nella gestione delle attività e nel coordinamento di ruoli/unità organizzative, conferisce deleghe nell'ambito della gestione di funzioni assegnate.

I Quadri Super sono, in particolare, titolari di posizioni direttive, organizzative e di coordinamento (coordinamento di un Ente o più Aree organizzative dell'Ente) con particolare complessità o rilievo e a loro riportano i Quadri non super eventualmente posti a capo di tali unità.

A titolo esemplificativo: responsabile del coordinamento di un Ente o di più unità organizzative di rilevanti dimensioni.

 

LIVELLO Q

Appartengono a questa categoria i titolari di posizioni organizzative di importanza strategica ai fini dell'attuazione degli obiettivi dell'Ente, ai quali il titolare può conferire anche deleghe parziali nell'ambito della gestione di funzioni assegnate.

Sono responsabili dei risultati professionali e/o di gestione, della ottimizzazione e della integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative e dei know how assegnati.

Vi appartiene il personale che abbia maturato una consolidata esperienza nelle funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più uffici a elevata complessità, strettamente e direttamente connesse agli obiettivi e risultati aziendali.

A titolo esemplificativo: responsabile di una unità organizzativa (area organizzativa con due o più uffici).

   

LIVELLO I° SUPER

Comprende i lavoratori che svolgono con carattere continuativo funzioni di responsabilità di direzione esecutiva che richiedono notevole professionalità e che siano preposti, alla funzione di conduzione e di coordinamento, di uno o più uffici operativi, di notevole rilevanza e di particolare complessità organizzativa dell'azienda, con compiti di gestione di risorse economiche ed umane,

Ad esempio;

- Responsabile Sottoarca; Responsabile amministrativo dell'Istituto Diocesano o Interdiocesano; Responsabile amministrativo o tecnico; Responsabile di progetto; Capo di Uffici di particolare importanza: Coordinatore di più Uffici.

 

LIVELLO I°

Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole professionalità con responsabilità di direzione esecutiva e che sovrintendono alle singole unità operative con compiti di gestione di risorse anche umane.

Ad esempio:

- Capo ufficio amministrativo, tecnico, legale o contabile; Capo centro EDP; Responsabile dello sviluppo delle applicazioni; Responsabile di progetto; Responsabile amministrativo dell'Istituto Diocesano o Interdiocesano.

 

LIVELLO II° SUPER

Comprende i lavoratori che svolgono funzioni che richiedono notevole professionalità.

Ad esempio:

- Esperto di sviluppo organizzativo; Sistemista; Analista di sistemi.

 

LIVELLO II°

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di coordinamento e lavoratori che svolgono funzioni che richiedono particolari professionalità.

Ad esempio:

- Capo reparto o settore; Analista programmatore; Sistemista programmatore.

La posizione di Capo reparto o di settore compete ai dipendenti ai quali vengono attribuite funzioni di coordinamento di risorse umane che svolgono mansioni di concetto nell'ambito di articolazioni organizzative di strutture di Uffici o di Servizi.

 

LIVELLO III° SUPER

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto per lo svolgimento delle quali è richiesto il possesso di specializzazioni professionali, comunque conseguite, anche tramite anzianità di servizio con riferimento a tali mansioni, non inferiore a 3 anni.

Tali lavoratori supervisionano l'attività di colleghi di qualifica professionale pari o inferiore, formulano e sviluppano proposte in merito all'organizzazione del lavoro a cui sono preposti, nonché della revisione di sistemi e procedure del proprio Ufficio a cui sono preposti; gestiscono, in autonomia operativa, procedure e strumenti di tipo amministrativo e informatico; supervisionano la ricerca e studio di atti e documenti inerenti a questioni di competenza dell'ufficio, supervisionano l'attività di istruttoria e revisione di pratiche e predisposizione della relativa documentazione.

Ad esempio:

- Coordinatore di centro elettronico - Addetto coordinatore della contabilità - Coordinatore degli addetti alla gestione delle posizioni dei sacerdoti; Coordinatore degli addetti a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate; Coordinatore degli addetti di segreteria.

 

LIVELLO III°

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono una preparazione e/o conoscenza di natura tecnico professionale, con maturata esperienza.

Ad esempio:

- Operatore di centro elettronico o addetto al controllo della rete trasmissione dati; Programmatore; Procedurista; Impiegato contabile, amministrativo o tecnico, di concetto; Addetto alla gestione dei documenti contabili degli Istituti; Addetto alla gestione delle posizioni dei sacerdoti con compiti di verifica degli elaborati automatizzati e di assistenza agli utenti; Addetto a supporto e assistenza alle elaborazioni automatizzate; Addetto di segreteria con mansioni di concetto.

 

LIVELLO IV°

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni tecnico-pratiche e che possiedono una preparazione adeguata in relazione ai compiti ed alle attività cui sono addetti.

Ad esempio

- Contabile d'ordine; Cassiere; Addetto di segreteria; Operatore addetto all'acquisizione dei dati; Schedarista addetto alla gestione dell'input e dell'output; Impiegato amministrativo o tecnico d'ordine; Centralinista; Centralinista-portiere; Autista; Operatore tecnico.

 

LIVELLO V°

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni di natura meramente esecutiva.

Ad esempio:

- Archivista, Dattilografo.

 

LIVELLO VI°

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni, le quali richiedono un addestramento pratico e la conoscenza di nozioni elementari.

Ad esempio:

- Portiere; Fattorino; Usciere.

 

LIVELLO VII°

Comprende i lavoratori che svolgono mansioni ausiliari e di manovalanza.

Ad esempio:

- Personale di fatica e di pulizie.

 

 

TITOLO IV - ORARIO DI LAVORO

Art. 5 - Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in cinque o sei giorni lavorativi.

Nel caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.

 

 

Art. 6 - Turni di lavoro

 

In relazione ad esigenze pre-individuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8.00 o termina entro le ore 22.00.

Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio,

Indice analitico

Verbale di stipula
TITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
TITOLO II - ASSUNZIONE
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
TITOLO IV - ORARIO DI LAVORO
TITOLO V - LAVORO STRAORDINARIO
TITOLO VI - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITÀ - FESTIVITÀ ABOLITE
TITOLO VII - FERIE
TITOLO VIII - ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI
TITOLO IX - CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
TITOLO X - TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
TITOLO XI - MALATTIA E INFORTUNIO
TITOLO XII - MISSIONI E DISTACCO DI PERSONALE
TITOLO XIII - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
TITOLO XIV - PASSAGGI DI QUALIFICA E DI LIVELLO
TITOLO XV - TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO XVI - SERVIZIO DI MENSA
TITOLO XVII - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
TITOLO XVIII - TELELAVORO
TITOLO XIX - LAVORO AGILE
TITOLO XX - DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
TITOLO XXI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO XXII - ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TITOLO XXIII - WELFARE CONTRATTUALE
TITOLO XXIV - DIRITTI SINDACALI
TITOLO XXV - PARI OPPORTUNITÀ
TITOLO XXVI - NORME GENERALI
TITOLO XXVII - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
TITOLO XXVIII - SICUREZZA E PREVENZIONE
TITOLO XXIX - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
TABELLA A - RETRIBUZIONE BASE
TABELLA B - INDENNITÀ DI CONTINGENZA