CCNL ICT (Confsal - Cifa)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 novembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 21/07/2021 - Decorrenza: 21/07/2021 - Scadenza: 20/06/2024
Ultimo aggiornamento
12 marzo 2025
Panoramica del Contratto
Aziende operanti nel settore ICT (Information and Communication Technologies)
Parti Stipulanti
Cifa
Confederazione Italiana Federazioni Autonome
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2990,00 € | 2990,00 € |
| 1 | 2510,00 € | 2510,00 € |
| 3 | 1790,00 € | 1790,00 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La prestazione lavorativa potrà seguire un orario fisso e predeterminato, nel limite massimo di 40 ore settimanali, distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.
| Maggiorazioni | Non a turni | A turni |
Straordinario diurno per lavoratori con orario non fisso | 10% | |
Straordinario diurno per lavoratori ad orario fisso e prestabilito | 20% | 15% |
Straordinario festive | 50% | 50% |
Straordinario festivo con riposo compensativo | 30% | 30% |
Straordinario notturno | 50% | 45% |
Straordinario notturno festive | 65% | 60% |
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo | 40% | 40% |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane.
Agli effetti del computo delle ferie, la settimana lavorativa dovrà essere ragguagliata su 5 o 6 giorni lavorativi a seconda della distribuzione dell'orario di lavoro.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno di competenza.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di cui spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono stati i mesi di lavoro. Sono considerate mese intero, con conseguente diritto alla maturazione del rateo, le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane.
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