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CCNL Gomma e Plastica - Industria

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 26/01/2023 - Decorrenza: 10/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

09 febbraio 2026

Panoramica del Contratto

Addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche, dipendenti dalle aziende iscritte all'Associazione Federazione Gomma e Plastica e A.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici.

Parti Stipulanti

Federazione Gomma Plastica

Filctem Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture

Uiltec Uil

Unione Italiana Lavoratori Tessile

Energia e Chimica

Femca Cisl

Federazione Energia

Moda

Chimica e Affini

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A2351,85 €2351,85 €
B2218,74 €2218,74 €
C2189,60 €2189,60 €

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Orario di lavoro

Lavoratori giornalieri: la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore, normalmente distribuite su 5 giorni.

Per i lavoratori giornalieri potranno altresì essere realizzati, previa valutazione, regimi di orario settimanale di 39 ore, assorbendo il necessario numero di ore di riposo e di riduzione di orario.

 

Turnisti: nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

 

2020

2021

 2022

2023

2024

2025

a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali

221

221

218

216

220

217

b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali

218,5

218,5

215,5

213,5

217,5

214,5

c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali

216,50

216,5

213,5

211,5

215,5

212,5

 

Il normale orario annuo è stato determinato tenendo conto dei riposi corrispondenti ai sabati ed alle domeniche, delle giornate di riposo e delle riduzioni dell'orario di lavoro, di 20 giorni di ferie, delle festività, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.

Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni straordinarie sono le seguenti:

 

A) lavoro straordinario diurno feriale:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 18%
- per la 49a ora: 25%
- per le ore successive: 35%

 

B) lavoro straordinario festivo e domenicale:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 50%
- per le ore successive: 70%

 

C) lavoro straordinario notturno compreso in turni avvicendati:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale: 28%
- per la 49a ora: 60%
- per le ore successive: 75%

 

D) lavoro straordinario notturno non compreso in turni avvicendati:
- dalla 41a alla 48a ora settimanale:
       - operai: 30%
       - Impiegati ed intermedi: 50%
- per la 49a ora: 60%
- per le ore successive: 75%

Ferie

Impiegati ed intermedi:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.

Operai:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.

 

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, salvo il caso in cui non sia stata effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in 5 giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione mensile.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

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