CCNL Fotoincisione Tessile - Artigianato
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 06/06/2000
Panoramica del Contratto
Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile
Parti Stipulanti
Smi
Sistema Moda Italia
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Ugl Chimici Tessili
Unione Generale del Lavoro
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| I | 1489,01 € | 1489,01 € |
| II | 1654,60 € | 1654,60 € |
| III | 1770,19 € | 1770,19 € |
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Orario di lavoro
Orario normale : la durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
Orario turnisti 5 x 8: l'orario individuale di fatto è di 40 ore settimanali.
Orario turnisti 6 x 6: l'orario individuale di fatto è di 36 ore settimanali.
Orario lavatori a squadre: l'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora; l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Lavoro straordinario
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale.
Limite annuale legale max: 250 ore.
Limite max aziendale: 160 ore per dipendente.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali: 35%
- lavoro straordinario diurno per ore successive: 45%
- lavoro straordinario diurno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 40%
- lavoro straordinario notturno: 56%
- lavoro straordinario notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno: 61%
- lavoro straordinario festivo diurno mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 67%
- lavoro straordinario festivo notturno: 66%
- lavoro straordinario festivo notturno per mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti: 72%
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste per il lavoro festivo, domenicale e notturno e la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Intermedi: hanno diritto ad un ulteriore periodo di ferie aggiuntive come segue:
- 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 12 fino a 20 anni;
- 1 settimana per anzianità oltre 20 anni.
Impiegati: hanno diritto ad un ulteriore periodo di ferie aggiuntive come segue:
- 1 giorno lavorativo per anzianità da oltre 10 fino a 18 anni;
- 1 settimana per anzianità oltre 18 anni.
Norme comuni: Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà 1/12 delle ferie peri ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto -, congedo matrimoniale, permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedo parentale, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Mensilità Aggiuntive
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione della ricorrenza natalizia nella misura annua di una mensilità della retribuzione.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese di dicembre se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - congedo matrimoniale, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per maternità e congedo parentale in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.
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