CCNL Farmacie Municipalizzate
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 07/07/2022 - Decorrenza: 07/07/2022 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
23 febbraio 2023
Panoramica del Contratto
Imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini all’ingrosso, Laboratori farmaceutici.
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Assofarm
Aziende e servizi socio-farmaceutici
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Appr. 1 Tipo B | 2109,97 € | 2109,97 € |
| Appr. 4 Tipo B - 1° periodo | 1421,48 € | 1421,48 € |
| Appr. 4 Tipo B - 2° periodo | 1522,17 € | 1522,17 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Farmacie Municipalizzate: Stesura testo definitivo CCNL 07.07.2022
In data 23 febbraio 2023 tra A.S.SO.FARM. e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs si è proceduti alla stesura del testo definitivo del contratto per i dipendenti delle Imprese gesti...
Farmacie Municipalizzate: Aggiornamento minimi contrattuali
FARMACIE MUNICIPALIZZATE Farmacie Municipalizzate Minimi in vigore dal 01/07/2024 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1Q € 2456,91 € 0 € 0 € 2456,91 1S € 23...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali, distribuito su 6 giorni lavorativi di norma consecutivi.
Articolazione disomogenea: quando esigenze locali o disposizioni dell'autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un'articolazione su giorni non consecutivi.
Lavoro straordinario
Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore oltre il limite dell'orario di lavoro.
Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto fra le ore 22 e le 6.
Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni festivi.
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario feriale diurno: 20%
- lavoro straordinario notturno: 40%
- lavoro straordinario festivo diurno: 30%
Ferie
Il periodo di ferie è pari 26 giorni in caso di orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni.
In caso di distribuzione disomogenea dell’orario di lavoro il periodo di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno solare.
In caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, qualunque sia il motivo della cessazione stessa, il lavoratore avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, intendendosi per mese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e dicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo sarà pari alla retribuzione globale del mese precedente a quello in cui vengono corrisposte.
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