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CCNL Farmacie Municipalizzate

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 07/07/2022 - Decorrenza: 07/07/2022 - Scadenza: 31/12/2024

Ultimo aggiornamento

23 febbraio 2023

Panoramica del Contratto

Imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini all’ingrosso, Laboratori farmaceutici.

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Filcams Cgil

Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi

Assofarm

Aziende e servizi socio-farmaceutici

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2024
LivelloPaga BaseTotale
Appr. 1 Tipo B2109,97 €2109,97 €
Appr. 4 Tipo B - 1° periodo1421,48 €1421,48 €
Appr. 4 Tipo B - 2° periodo1522,17 €1522,17 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali, distribuito su 6 giorni lavorativi di norma consecutivi.

Articolazione disomogenea: quando esigenze locali o disposizioni dell'autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un'articolazione su giorni non consecutivi.

Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore oltre il limite dell'orario di lavoro.

Si considera lavoro straordinario notturno quello compiuto fra le ore 22 e le 6.

Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario feriale diurno: 20%
- lavoro straordinario notturno: 40%
- lavoro straordinario festivo diurno: 30%

Ferie

Il periodo di ferie è pari 26 giorni in caso di orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giorni.

In caso di distribuzione disomogenea dell’orario di lavoro il periodo di ferie è pari a 173 ore riferite ad anno solare.

In caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, qualunque sia il motivo della cessazione stessa, il lavoratore avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi interi di servizio prestato, intendendosi per mese intero quello lavorato per un periodo pari o superiore a 15 giorni.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e dicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo sarà pari alla retribuzione globale del mese precedente a quello in cui vengono corrisposte.

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