CCNL in vigore
FARMACIE MUNICIPALIZZATE
Testo consolidato del CCNL 22/07/2013
per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici
Decorrenza: 22/07/2013
Scadenza: 31/12/2015
CCNL 22/07/2013 come modificato da:
- Accordo 21/05/2014
- Accordo 30/05/2014
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 22 luglio 2013
Tra:
- la Federazione A.S.SO.FARM;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL);
- la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali affini e del Turismo - FISASCAT/CISL;
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL);
Verbale di stipula
Roma, 21 maggio 2014
Tra
ASSOFARM
e
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
[___]
Verbale di stipula
Addì, 30 maggio 2014
tra
La Federazione A.S.SO.FARM
e
La Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)
La Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - FISASCAT/CISL
L'unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
[___]
ASSOFARM e le parti firmatarie del presente CCNL vista la difficile situazione in cui versa il settore distributivo del farmaco, constatata la necessità di trovare nello strumento contrattuale le migliori forme per superare lo stato di crisi in essere con gli evidenti sforzi sostenuti dalle parti medesime per addivenire ad un accordo ritengono necessario quanto segue:
1 - assoluto mantenimento dei diritti acquisiti dalle risorse umane che operano nelle aziende della sfera di applicazione del contratto
2 - la necessità di operare ad ogni livello e con ogni forza disponibile per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle realtà rappresentate da A.S.SO.FARM, ritenendo le stesse strategiche ed essenziali per la missione del settore farmaceutico comunale
3 - assoluta fermezza nel contrastare ogni forma di lavoro non regolarizzato dal presente CCNL, individuando nei nuovi investimenti economici le possibilità di sviluppo delle aziende.
Nel presente quadro le parti si impegnano ad osservare e monitorare gli sviluppi della situazione economica e di mercato del settore, nel corso di applicazione del presente contratto affinché, alla scadenza, si possa operare in maniera congiunta e con gli strumenti che verranno concordemente adottati per favorire le migliori condizioni ai lavoratori del settore.
La stipula del presente CCNL deve rappresentare lo strumento attraverso cui sancire non solo le conclusioni di una complessa fase negoziale, bensì il punto più avanzato di formazione e crescita di un confronto globale tra le parti, tutte consapevoli del valore delle sfide che attendono le Farmacie Comunali e l'Associazione che le rappresenta ed i lavoratori/lavoratrici del settore.
Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini all'ingrosso, Laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti, ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. Pur confermando il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente contratto, si conviene che rientra nell'esclusiva competenza negoziale delle Parti stipulanti a livello nazionale ogni materia che non sia espressamente demandata alla contrattazione di secondo livello ed in particolare i livelli retributivi e relativi parametri, la struttura della classificazione del personale, la durata dell'orario di lavoro, il sistema di relazioni sindacali.
3. Il presente contratto collettivo nazionale indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.
4. Il testo integrale del presente contratto collettivo nazionale comprensivo delle allegate tabelle dovrà essere costantemente reso disponibile ed aggiornato sul sito internet www .assofarm.it.
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale, sia per i contenuti normativi sia per quelli economici, decorre dalla data di sottoscrizione (ove non specificato diversamente) ed avrà durata fino al 31 dicembre 2015.
2. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta, con lettera raccomandata, da una delle Organizzazioni stipulanti, almeno tre mesi prima della scadenza; il contratto disdetto si applica comunque sino al suo rinnovo.
3. Per quanto attiene le procedure di rinnovo, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che costituisce una regolamentazione unitaria ed inscindibile nel suo complesso sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, tutte le norme dei precedenti contratti collettivi, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto.
2. Condizioni di miglior favore saranno mantenute "ad personam" da coloro che ne godono all'entrata in vigore del presente contratto, comprese quelle derivanti dall'armonizzazione effettuata da eventuali trasformazioni da gestioni comunali e in via eccezionale, potranno essere mantenute aziendalmente per tutti i lavoratori mediante accordi locali, nel rispetto del contenuto e dello spirito del presente CCNL.
3. Il superminimo contrattuale eventualmente spettante ai dipendenti già in forza al 31 dicembre 2012 (o fino alla data del presente accordo di rinnovo nei casi di applicazione del CCNL 2007 oltre tale data) derivante dalla differenza tra l'applicazione della nuova tabella di retribuzione (allegato A) rispetto alla retribuzione individuale percepita alle date di cui sopra, viene riconosciuto quale elemento non assorbibile ed erogato mensilmente per 14 mensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere assorbito da incrementi automatici di retribuzione (a qualunque titolo derivanti ed inclusi gli incrementi di retribuzione base previsti dal presente e da futuri CCNL) L'assorbimento del superminimo contrattuale è previsto, fino a concorrenza, unicamente in caso di passaggio a livello contrattuale superiore.
1. Oltre che alle norme del presente contratto collettivo nazionale, il dipendente deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente stesso dal contratto medesimo.
2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.
Art. 5 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. L'assunzione viene comunicata all'interessato con lettera nella quale è indicato, come previsto dalla vigente legislazione:
- la data di assunzione;
- la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la qualifica, l'area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto nel presente contratto;
- il trattamento economico iniziale;
- la sede di assegnazione;
- il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
Il datore di lavoro è tenuto altresì ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.
3. L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'azienda, all'accertamento dell'idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.
1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la durata massima non potrà superare i seguenti limiti:
- 1ºQ e Primo Livello Super, 1º C 180 giorni;
- Primo livello: 90 giorni;
- Secondo livello: 60 giorni;
- Terzo e quarto livello: 45 giorni;
- Quinto e sesto livello: 15 giorni.
I predetti giorni sono da considerarsi di calendario. Da essi vanno esclusi i giorni di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo effettuati.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al trattamento contrattuale stabilito per il livello al quale il dipendente è stato assegnato.
3. Durante il periodo di prova l'azienda e il lavoratore potranno recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso; al lavoratore spetterà in ogni caso il pagamento dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.
4. All'atto del recesso compete al lavoratore anche il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), nella misura spettante in conformità alla vigente normativa ed all'Art. 44 del presente contratto collettivo nazionale.
5. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso il lavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali ed il periodo di prova stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
1. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di apprendistato è disciplinato dal presente Art. e dall'Allegato E al presente contratto collettivo nazionale.
2. L'assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato deve avvenire in forma scritta ed è effettuata nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia.
3. Il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dall'Art. 6 del presente contratto collettivo nazionale con riferimento ai relativi livelli di assunzione.
4. La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla Legge di tre anni per le figure professionali inquadrate al Primo livello farmacista collaboratore, Secondo, Terzo e Quarto livello di cui all'Art. 10 del presente contratto collettivo nazionale.
5. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) sarà indicato un tutore/referente aziendale, che deve avere un inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell'apprendista; esperienza lavorativa di almeno 4 anni, di cui almeno due anni nell'area di attività della qualifica che l'apprendista dovrà conseguire; titoli di studio di livello almeno pari a quello posseduto dall'apprendista professionalizzante all'atto dell'assunzione, quale figura di riferimento per il lavoratore assunto con contratto di apprendistato.
6. Le parti, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa di Legge, potranno recedere al termine del contratto di apprendistato con un preavviso di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) verrà definita a cura della parti la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo alla formazione medesima, secondo quanto disciplinato nell'Allegato E al presente contratto collettivo nazionale.
8. Il numero complessivo di lavoratori con contratto di apprendistato che le aziende possono assumere non può eccedere il rapporto di un apprendista per ogni dipendente.
9. La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto di lavoro superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
10. Il lavoratore assunto col contratto di apprendistato gode dell'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia, infortunio e maternità come previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
11. La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla vigente normativa di Legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
12. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore alle 24 ore settimanali, senza riproporzionamento delle ore di formazione. Se l'Azienda non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà procedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Al fine del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei lavoratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, e di quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
13. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.
14. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà, fino a naturale scadenza, a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali del 1º gennaio 2007.
15. In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le Parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale si incontreranno per apportare al presente Art. eventuali ed opportune modificazioni e/o integrazioni.
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello prestato con orario ridotto rispetto a quello previsto dall'Art. 12 del presente contratto collettivo nazionale.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore settimanali.
Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore giornaliere, lo svolgimento della stessa non sarà di norma frazionato.
3. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
4. Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: retribuzione oraria, durata del periodo di prova, ferie annuali, astensione obbligatoria e congedo parentale per maternità e paternità, periodo di conservazione del posto per malattia, infortunio, accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa, norme sulla tutela di salute e sicurezza, formazione professionale, diritti sindacali ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge 300/70, i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente contratto collettivo nazionale.
5. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa per quanto riguarda il trattamento economico, l'importo della retribuzione feriale.
6. Le causali in relazione alle quali è consentito richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).
7. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
8. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore settimanali.
9. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero modificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei commi 6) e 7) che precedono, comporta, a favore del lavoratore, un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base mensile, per i primi tre mesi successivi all'intervenuto incremento o variazione.
10. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica.
11. L'esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in aumento - in modo continuativo - la prestazione lavorativa non potrà comunque protrarsi oltre diciotto mesi.
12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano - nel corso dei sei mesi precedenti - inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
13. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano - nel corso dei sei mesi precedenti - inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
14. Con riferimento ai commi 12) e 13) che precedono, qualora la richiesta sia stata avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da ricoprire, nel secondo livello di contrattazione verranno definiti criteri di precedenza.
15. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di recesso, nei casi di cui al comma 16) che segue, dando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di sei mesi.
16. I motivi che danno diritto all'esercizio della facoltà di recesso sono i seguenti:
- motivazioni presenti nell'art. 12 bis D.Lgs. 61/2000 e successive modificazioni;
- comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
- maternità e paternità;
- inabilità totale del coniuge, di un figlio, di un genitore, del convivente di fatto;
- motivi di studio.
17. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è pari al 35%, da calcolarsi sulla paga individuale.
18. Forme strutturali di lavoro supplementare saranno oggetto di confronto tra le parti a livello aziendale ai fini del loro eventuale consolidamento.
19. Ai fini del calcolo della percentuale dell'orario di lavoro a tempo parziale rispetto all'orario di lavoro di cui all'Art. 12 del presente contratto collettivo nazionale verrà effettuata una divisione il cui numeratore è rappresentato dal numero di ore contrattuali settimanali previste dal singolo contratto di lavoro a tempo parziale ed il cui denominatore è rappresentato dal numero di ore settimanali dell'orario di lavoro di cui all'Art. 12 del presente contratto collettivo nazionale.
20. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.
21. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale a seconda delle esigenze organizzative aziendali. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 8 Bis - Lavoro a tempo parziale post maternità/paternità
1. I dipendenti che rientrano dal congedo per maternità/paternità hanno diritto ad ottenere la trasformazione temporanea del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale alle seguenti condizioni, fatte salve le eccezioni di cui ai punti seguenti:
a) decorrenza: la trasformazione del contratto a tempo parziale è subordinata al preliminare utilizzo di ferie maturate in anni precedenti.
b) durata: dalla data di concessione fino al compimento del 3º anno di vita del bambino;
c) limite numerico alle trasformazioni: le trasformazioni dei rapporti di lavoro saranno concesse entro i seguenti limiti:
- aziende fino a 15 dipendenti: è facoltà dell'azienda concedere il lavoro a tempo parziale post maternità;
- aziende oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: n. 1 unità;
- aziende oltre 50 dipendenti: 2%;
d) in caso di richieste in numero superiore ai predetti limiti calcolati mediante arrotondamento matematico all'unità (per eccesso o per difetto) verrà creato elenco delle richieste in attesa di essere esaudite in ordine di data di ricezione;
e) la presentazione della richiesta è consentita a partire dalla data del parto;
f) l'azienda accoglierà le richieste soltanto nei casi in cui vi sono in organico lavoratori tra loro fungibili e, per il personale che svolge mansioni di coordinamento, l'azienda valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda, la compatibilità dell'accoglimento della richiesta con le esigenze tecniche ed organizzative anche alla luce delle normative di Legge disciplinanti lo svolgimento dell'incarico assegnato;
g) Numero di ore settimanali: da 20 a 24. La durata verrà definita dall'azienda in funzione dell'organizzazione del reparto a cui il dipendente è assegnato.
h) Distribuzione oraria: da definirsi tra azienda e dipendente o tramite accordo aziendale.
In caso di trasferimento del dipendente a diverso reparto che potrà verificarsi durante il rapporto di lavoro a tempo parziale, questi dovrà dichiarare, in fase di sottoscrizione della trasformazione del rapporto, la propria disponibilità a modificare l'orario di lavoro in funzione di eventuali diversi orari di funzionamento del nuovo reparto (ad esempio diverso giorno infrasettimanale di chiusura della Farmacia).
2. Le aziende che alla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale abbiano già in forza (per effetto di concessioni individuali o per accordi stipulati a qualunque titolo) un numero di dipendenti a tempo parziale superiore ai limiti indicati, saranno tenute all'applicazione del presente Art. nel momento in cui il numero dei contratti a tempo parziale in essere scenderà al di sotto di tali limiti (per effetto di rinuncia all'orario ridotto o cessazione di rapporti di lavoro a tempo parziale) in modo progressivo e per un numero di trasformazioni pari ai contratti part-time venuti a cessare, entro i limiti numerici massimi previsti dal presente Art..
Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine
1. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è ammessa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla norme di Legge in vigore.
2. Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.
3. La percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine o di cui l'azienda si può avvalere stipulando un contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente superiore ad una percentuale calcolata come media annua pari al 20% rispetto al numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato in forza nell'azienda, ad esclusione dei contratti conclusi per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
4. In aggiunta a quanto previsto dalle norme di Legge in vigore e fermo restando le percentuali di cui al precedente comma 3), le Parti convengono che l'azienda potrà far ricorso ad assunzioni con contratti di lavoro a termine al fine di fronteggiare la maggior vendita di prodotti in determinati periodi dell'anno dovuti all'incidenza stagionale di alcune patologie quali, ad esempio, patologie influenzali e/o patologie allergiche.
5. Contratto senza causale (Dl 76/2013). Le parti si incontreranno entro i 60 giorni successivi all'emanazione della Legge di conversione per definire l'applicazione di tale istituto.
6. In caso di cessazione prima della scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato per dimissioni, il lavoratore è tenuto a rispettare i seguenti termini di preavviso:
- livello 1º Q e 1º Super e 1º C: 2 mesi;
- livello primo e secondo: 1 mese;
- livello terzo, quarto, quinto, sesto: 20 giorni.
I termini di preavviso decorrono a partire dal giorno successivo la presentazione delle dimissioni in forma scritta.
7. Contratti di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati nei casi previsti dalla Legge.
8. La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo di 36 mesi di lavoro effettivo, fatta salva la possibilità di estendere previo accordo collettivo tale termine e successiva sottoscrizione di accordo individuale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro.
[___]
Premesso che:
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili", ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n, 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;
- l'art. 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici dell'1 ottobre 2013, al comma 8, prevede che "La durata massima dei contratti a tempo determinato instaurati con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione non potrà eccedere il periodo di 36 mesi di lavoro effetlivo, fatta salva la possibilità di estendere previo accordo collettivo tale termine e successiva sottoscrizione di accordo individuale presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro"
- le parti in epigrafe intendono dare attuazione al rinvio disposto dell'art. 1, comma 40, Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e art. 9, comma 8, del vigente contratto collettivo nazionale;
si conviene quanto segue:
La durata del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, e in attuazione dell'art. 9, comma 8, del vigente contratto collettivo nazionale, non può essere superiore a 12 mesi, elevabile mediante la contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
Rimangono salvi gli effetti di eventuali accordi territoriali e/o aziendali già in vigore alla data di sottoscrizione del presente avviso comune.
Art. 10 - Classificazione del personale
Il personale è classificato come segue:
1) Quadro.
Vi appartengono i lavoratori inquadrati al livello 1ºQ, al Primo Livello Super, 1º C ossia quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, nei limiti delle direttive generali impartite dalla direzione aziendale, ricoprono funzioni nell'ambito di posizioni di massimo livello organizzativo e/o sovrintendono con continuità ad unità produttive e/o ad organizzazioni o funzionali in campo sanitario e/o amministrativo e/o commerciale, ovvero, pur sempre nei limiti delle direttive impartite dalla direzione aziendale, svolgono in tali articolazioni, con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e di responsabilità.
Livello 1ºQ:
- Farmacisti direttori di aziende che gestiscono fino a numero 3 farmacie anche quando abbiano la direzione di una di esse;
- Capi servizio e/o responsabili di importanti settori aziendali (amministrativo, logistico, farmaceutico, etc.), i quali operino in aziende di particolare complessità con compiti organizzativi e gestionali;
- Capi Area.
Livello 1º Super:
- Farmacista Direttore di Farmacia;
- Farmacista Direttore di Magazzino
Livello 1º C
- Funzionario amministrativo, tecnico o commerciale cui vengano attribuite mansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di impostazione tecnica e/o di budget, con responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro.
- Farmacista collaboratore cui è attribuito il compito di coadiuvare il direttore di farmacia a struttura complessa con orario di apertura a battenti aperti non inferiore a 12 ore giornaliere con carattere continuativo per l'arco dell'intero arco solare
- Farmacista collaboratore cui è attribuita la responsabilità ed il coordinamento di specifiche attività che riguardano l'intero comparto aziendale e/o che svolge particolari funzioni diverse da quelle normalmente svolte in farmacia
2) Impiegato
Primo livello.
Vi appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva nel sovraintendere unità produttive e che operino con carattere di iniziativa e di ampia autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, ad esempio:
- Farmacista Collaboratore;
- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio tecnico con strutture organizzative di particolare articolazione e/o che operi in condizioni di ampia autonomia;
- Responsabile di C.E.D. e/o analista C.E.D. con elevata capacità di intervento e competenza professionale che analizza e realizza procedure informatiche in strutture organizzative complesse;
- Biologo.
Primo livello + 2 anni
- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 24 mesi
Primo livello + 12 anni
- Farmacista Collaboratore che abbia prestato servizio continuativo presso la stessa azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un periodo di almeno 12 anni
Secondo livello.
Al secondo livello appartengono lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori che richiedono specifica preparazione e competenza tecnica ed amministrativa, ad esempio:
- Capo ufficio amministrativo, capo ufficio commerciale, capo ufficio tecnico;
- Analista programmatore C.E.D.;
- Capo magazziniere.
Terzo livello.
Al terzo livello appartengono i lavoratori che, utilizzando particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, svolgono attività anche con uso di strumenti e macchinari, che comportano una adeguata capacità professionale comunque acquisita, ad esempio:
- Capo settore di magazzino che oltre a svolgere le mansioni del personale assegnato al settore, coordina e controlla l'operato del gruppo;
- Coadiutore specializzato di farmacia cui è affidata la conduzione di reparti autonomi di vendita di prodotti parafarmaceutici;
- Impiegato di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale che intrattiene rapporti funzionali con altri settori aziendali e con rappresentanti esterni;
- Impiegato amministrativo con particolare ed autonoma competenza in var