S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 07/07/2022
FARMACIE MUNICIPALIZZATE
Testo consolidato del CCNL 07/07/2022
per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici
Decorrenza: 07/07/2022
Scadenza: 31/12/2024
* Stesura definitiva in data 23 febbraio 2023.
Roma, 23 febbraio 2023
Tra
La Federazione A.S.S.O.FARM, rappresentata dal Presidente; dal Segretario Generale; dal Capo Delegazione della Commissione per le Relazioni Industriali; dai componenti la Commissione per le Relazioni Industriali
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale, dai Responsabili del settore Funzionari nazionali; dai Segretari nazionali; dal Presidente del C.D. e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) rappresentata dalla Segretaria Confederale
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo -FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto; dai Segretari nazionali, unitamente ad una delegazione trattante
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari Nazionali, dai componenti del Consiglio Nazionale, con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale
si stipula il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PREAMBOLO POLITICO
Nel corso degli anni tanto la società italiana quanto il Sistema Sanitario Nazionale hanno vissuto importanti cambiamenti.
Presso i nostri concittadini si è diffusa sempre più la cultura del benessere, inteso come stile di vita teso a tutelare la salute e a prevenire le malattie.
La crisi sanitaria causata dalla pandemia ha, fatto risaltare il ruolo fondamentale della sanità, sia per quanto riguarda l'organizzazione delle grandi strutture ospedaliere, sia per la presenza sul territorio di una serie di servizi sanitari di base, utili a offrire una prima assistenza diretta (con accelerazione, in particolare, della capacità di diagnosi precoce del diffondersi del virus), oltre che diventare un luogo di orientamento per il paziente verso i servizi più complessi.
Questi due fatti hanno rafforzato il ruolo della farmacia e reso indispensabile l'evoluzione dei servizi che in farmacia si possono offrire.
Il mutato contesto, qua sintetizzato, ha portato le farmacie ad evolvere la propria offerta all'utenza: alla tradizionale dispensazione di medicinali (attività che rimane centrale e prioritaria dell'azione del farmacista), si sta affiancando e si svilupperà un complesso di servizi salutistici e sanitari in linea con le caratteristiche socio-demografiche della società italiana dei prossimi decenni.
Con sempre maggiore continuità e intensità di presenza il tema della "Farmacia dei servizi" si sta imponendo alla attenzione del sistema sanitario italiano e condiziona in misura sempre più stringente la visione che i farmacisti - specialmente in tempi di crisi - hanno del proprio futuro.
Tutto questo inserito nel nuovo assetto che la sanità nazionale sta prendendo.
A tal riguardo, la Farmacia territoriale ha sta giocando sempre più il ruolo di nuovo dispensatore di servizi sanitari, un tempo prerogativa delle Asl e di altri soggetti della medicina territoriale.
L'introduzione di nuovi servizi sanitari in farmacia è un obiettivo di grande interesse per il nostro settore, ma è un fenomeno complesso che sta richiedendo processi attuativi complessi e di lunga durata. Dalla Legge 69/2009 in poi, il Legislatore è intervenuto più volte nel tentativo di meglio definire questo nuovo ambito operativo della farmacia.
Si è aperta, così, una prospettiva in cui integrare il "sistema farmacie". Del resto, tale prospettiva viene suffragata dal manifestarsi - nella "realtà effettuale" di questi ultimi anni - da una serie di fenomeni, non tutti di carattere positivo ma che vanno tenuti in debito conto. In particolare la razionalizzazione dei costi della sanità ha sguarnito, in particolare, le realtà periferiche, meno densamente popolate ma nelle quali è sempre più consistente la percentuale di cittadini anziani, cronici, non autosufficienti, con i loro bisogni di "lungoassistenza" e scarsa capacità di spostamento verso i servizi concentratisi nelle zone demograficamente più popolose. Dunque, cresce la domanda di assistenza da parte di comunità (in cui la popolazione anziana è numericamente prevalente) nel mentre si contrae nettamente l'offerta di quei servizi di prossimità che, storicamente, avevano contrassegnato lo sviluppo del nostro SSN (dall'ospedale al territorio);
Nel contempo si è manifestata una profonda crisi, finanziaria e identitaria, delle farmacie (soprattutto, quelle di piccole dimensioni) che, nelle realtà rurali, collinari, montane sono ormai al collasso e che, negli ultimi 5 anni, hanno complessivamente perduto circa il 31% di fatturato.
Da queste premesse condivise, le Parti convengono sulla centralità dei Servizi per il futuro delle Farmacie Comunali.
Il coinvolgimento dei farmacisti e delle farmacie nelle campagne vaccinali rappresenta da una parte un'importante opportunità per confermare il ruolo professionale svolto e la funzione di presidio sanitario di prossimità e, dal punto di vista dell'evoluzione della professione, costituisce l'obiettivo cui tendere in termini di arricchimento professionale.
Obiettivo condiviso di questo contratto, oltre che il necessario aggiornamento normativo e l'adeguamento salariale dei dipendenti, è la tutela della finalità sociale delle Farmacie Comunali, che continuano a rappresentare un presidio sanitario sul territorio, che offre un punto di assistenza alla cittadinanza nel quadro dell'offerta pubblica dei servizi. Questo presidio deve anche porsi l'obiettivo di mantenere e trasmettere la cultura dell'assistenza sanitaria di base, grazie allo sviluppo e al riconoscimento delle professionalità dei farmacisti, che sono coloro che prendono in carico le persone e devono saperle assistere in modo compiuto e complesso. Il Contratto Nazionale può, in questa logica, declinare gli strumenti utili sia a salvaguardare la Farmacia Comunale, in un mercato sempre più aggressivo e vario, che sia lo sviluppo della figura del farmacista e dell'addetto di farmacia nella "nuova farmacia dei servizi".
Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro tra le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini all'ingrosso, Laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti, ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. Pur confermando il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente contratto, si conviene che rientra nell'esclusiva competenza negoziale delle Parti stipulanti a livello nazionale ogni materia che non sia espressamente demandata alla contrattazione di secondo livello ed in particolare i livelli retributivi e relativi parametri, la struttura della classificazione del personale, la durata dell'orario di lavoro, il sistema di relazioni sindacali.
3. Il presente contratto collettivo nazionale indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla contrattazione di secondo livello.
4. Il testo integrale del presente contratto collettivo nazionale comprensivo delle allegate tabelle dovrà essere costantemente reso disponibile ed aggiornato sul sito internet www. assofarm. it
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale, sia per i contenuti normativi sia per quelli economici, decorre dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di rinnovo del 7 luglio 2022 (ove non specificato diversamente) ed avrà durata fino al 31 dicembre 2024.
2. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta, con lettera raccomandata, da una delle Organizzazioni stipulanti, almeno tre mesi prima della scadenza; il contratto disdetto si applica comunque sino al suo rinnovo.
3. Per quanto attiene le procedure di rinnovo, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.
Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto collettivo nazionale costituisce una regolamentazione unitaria ed inscindibile nel suo complesso e sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, tutte le norme dei precedenti contratti collettivi, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto.
2. Condizioni di miglior favore saranno mantenute "ad personam" da coloro che ne godono all'entrata in vigore del presente contratto, comprese quelle derivanti dall'armonizzazione effettuata da eventuali trasformazioni da gestioni comunali e in via eccezionale, potranno essere mantenute aziendalmente per tutti i lavoratori mediante accordi locali, nel rispetto del contenuto e dello spirito del presente CCNL.
3. Il superminimo contrattuale eventualmente spettante ai dipendenti già in forza al 31 dicembre 2012 (o fino alla data del presente accordo di rinnovo nei casi di applicazione del CCNL 2007 oltre tale data) derivante dalla differenza tra l'applicazione della nuova tabella di retribuzione (allegato A) rispetto alla retribuzione individuale percepita alle date di cui sopra, viene riconosciuto quale elemento non assorbibile ed erogato mensilmente per 14 mensilità ed utile ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere assorbito da incrementi automatici di retribuzione (a qualunque titolo derivanti ed inclusi gli incrementi di retribuzione base previsti dal presente e da futuri CCNL) L'assorbimento del superminimo contrattuale è previsto, fino a concorrenza, unicamente in caso di passaggio a livello contrattuale superiore.
1. Oltre che alle norme del presente contratto collettivo nazionale, il dipendente deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente stesso dal contratto medesimo.
2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.
Art. 5 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale dipendente è effettuata nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
2. L'assunzione viene comunicata all'interessato con lettera nella quale sono indicate le informazioni di cui al DLgs. 27-06-2022 n. 104 ed in ogni caso:
- la data di assunzione;
- la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la qualifica, l'area e il livello di inquadramento in base a quanto previsto nel presente contratto;
- il trattamento economico iniziale;
- la sede di assegnazione;
- il termine finale in caso di rapporto a tempo determinato.
Il datore di lavoro è tenuto altresì ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia.
3. L'assunzione è subordinata, laddove richiesto dall'azienda, all'accertamento dell'idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.
1. Il periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione e la durata massima non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Periodo: |
1ºQ e Primo Livello Super, 1º C | 180 giorni; |
Primo livello: | 90 giorni; |
Secondo livello: | 60 giorni; |
Terzo e quarto livello: | 45 giorni; |
Quinto e sesto livello: | 15 giorni. |
I predetti giorni sono da calcolarsi di calendario. Da essi vanno esclusi i giorni di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo effettuati.
2. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato il periodo di prova è calcolato come segue: contratto di durata fino a 3 mesi: 25% di quanto previsto al comma 1; contratto di durata superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi: 50% di quanto previsto al comma 1; contratto di durata superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi: 75% di quanto previsto al comma 1; contratto di durata superiore a 12 mesi: si applica quanto previsto al comma 1. In caso di successione di contratti a termine per l'espletamento della stessa mansione non è previsto il periodo di prova per i contratti oltre al primo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al trattamento contrattuale stabilito per il livello al quale il dipendente è stato assegnato.
4. Durante il periodo di prova l'azienda e il lavoratore potranno recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso; al lavoratore spetterà in ogni caso il pagamento dei ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità.
5. All'atto del recesso compete al lavoratore anche il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.), nella misura spettante in conformità alla vigente normativa ed all'articolo 44 del presente contratto collettivo nazionale.
6. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso il lavoratore sarà considerato effettivo a tutti gli effetti contrattuali ed il periodo di prova stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
1. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto con contratto di apprendistato è disciplinato dal presente articolo e dall'Allegato E al presente contratto collettivo nazionale.
2. L'assunzione del lavoratore con contratto di apprendistato deve avvenire in forma scritta ed è effettuata nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia.
3. Il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dall'articolo 6 del presente contratto collettivo nazionale con riferimento ai relativi livelli di assunzione.
4. La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla Legge di tre anni per le figure professionali inquadrate al Primo livello farmacista collaboratore, Secondo, Terzo e Quarto livello di cui all'articolo 10 del presente contratto collettivo nazionale
5. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) sarà indicato un tutore/referente aziendale, che deve avere un inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell'apprendista; esperienza lavorativa di almeno 4 anni, di cui almeno due anni nell'area di attività della qualifica che l'apprendista dovrà conseguire; titoli di studio di livello almeno pari a quello posseduto dall'apprendista professionalizzante all'atto dell'assunzione, quale figura di riferimento per il lavoratore assunto con contratto di apprendistato.
6. Le parti, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa di Legge, potranno recedere al termine del contratto di apprendistato con un preavviso di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Nel Piano Formativo Individuale (P.F.I.) verrà definita a cura delle parti la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo alla formazione medesima, secondo quanto disciplinato nell'Allegato F al presente contratto collettivo nazionale.
8. Il numero complessivo di lavoratori con contratto di apprendistato che le aziende possono assumere non può eccedere il rapporto di un apprendista per ogni dipendente.
9. La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto di lavoro superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
10. Il lavoratore assunto col contratto di apprendistato gode dell'integrale trattamento normativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia, infortunio e maternità come previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
11. La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla vigente normativa di Legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gl