CCNL Cooperative di consumo
Categoria Retributiva: Cooperative di Consumo
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 22/12/2011 - Decorrenza: 01/01/2011 - Scadenza: 31/12/2013
Ultimo aggiornamento
05 giugno 2024
Panoramica del Contratto
Cooperative di consumo, consorzi da queste costituiti, del settore della distribuzione, del terziario e dei servizi; laboratori annessi e reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua; cooperative fra dettaglianti e loro consorzi, società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Federazione nazionale cooperative di consumo e della distribuzione
Ancc Coop
Associazione nazionale delle cooperative di consumatori
Agci
Associazione italiana cooperative di consumo
Ancd Conad
Associazione nazionale delle cooperative fra dettaglianti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1992,03 € | 2533,96 € |
| 2 | 1734,43 € | 2271,38 € |
| 3 | 1433,93 € | 1965,31 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Cooperative di consumo: Ratifica Ipotesi di accordo 29.03.2024
In data 29 maggio 2024, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno comunicato l'efficacia dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della Distribuzione Cooperativa sottoscri...
Cooperative di consumo: Una tantum per mancati AFAC
Le parti concordano che le imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'iniziativa datoriale di erogazione unilaterale salariale pari a € 30,00 mensili al 4° liv...
Orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario di lavoro è di 38 ore (di norma, 8 ore giornaliere).
Per i lavoratori assunti dopo il 22.12.2011, l'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali.
Orario di lavoro ipermercati
Negli ipermercati delle aziende di cui alla sfera di applicazione, che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal presente c.c.n.l. in materia di distribuzione degli orari e flessibilità, la pratica attuazione di questa avverrà a partire dal 1º gennaio 1994, utilizzando le ore di permesso per riduzione d'orario.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro (tranne quelle effettuate in regime di flessibilità), verranno retribuite con la paga oraria normale conglobata, maggiorata:
- del 20% per le ore straordinarie dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- del 25% per le prestazioni eccedenti la 48ª ora settimanale;
- del 35% per le ore straordinarie prestate nei giorni festivi;
- del 55% per le ore straordinarie prestate in ore notturne (dalle 22 alle 6) sempre che non si tratti di turni regolari di servizio.
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi - da lunedì a sabato - agli effetti del computo delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: va corrisposta in coincidenza con la vigilia del Natale, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto dovuta per il mese di novembre, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni).
Quattordicesima: va corrisposta entro il 30 giugno di ogni anno nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto dovuta per il mese di giugno, con gli stessi criteri previsti per la tredicesima mensilità.
Inizia a consultare il CCNL Cooperative di consumo
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis