S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 22/12/2011
COOPERATIVE DI CONSUMO
Testo consolidato del CCNL 22/12/2011
per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/03/2027
CCNL 22/12/2011 come modificato da:
- Accordo Apprendistato 13/06/2012 (Decorrenza 13/06/2012)
- Accordo di rinnovo 19/05/2016 (Decorrenza 01/05/2016)
- Ipotesi di accordo 19/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019)
- Accordo assistenza integrativa 19/02/2019
- Accordo 19/02/2019
- Comunicato 27/09/2019
- Accordo integrativo 12/12/2022
- Ipotesi di accordo 29/03/2024 (Decorrenza 01/04/2023)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 22 dicembre 2011, tra
Associazione nazionale delle cooperative di consumatori - ANCC COOP (Lega nazionale delle cooperative e mutue)
Federazione nazionale cooperative di consumo e della distribuzione (Confederazione cooperative italiane)
Associazione italiana cooperative di consumo (A.G.C.I.)
e
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo e commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
Accordo Apprendistato 13/06/2012 (Decorrenza 13/06/2012)
Verbale di stipula
Roma, 13 giugno 2012
Associazione Nazionale Cooperative FILCAMS-CGIL dei Consumatori- ANCC COOP
Federazione Nazionale Cooperative di FISASCAT-CISL Consumo e della Distribuzione - Confcooperative
Associazione Italiana Cooperative di Consumo- UILTuCS- UIL AGCI- AGRITAL
Il giorno 13 giugno 2012 in Roma presso la sede di Lega Coop si sono incontrati al fine di disciplinare, alla luce del D.Lgs 14 settembre 2001 n. 167, la materia dell'apprendistato:
l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori ANCC Coop (Lega Nazionale Cooperative e Mutue) rappresentata da Franco Barsali responsabile del settore lavoro e Formazione, da Stefano Guidi, Eden Baraldi, Lucia Ugazio con l'assistenza dell'Avv.to Cesare Pucci;
La Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione – Confcooperative rappresentata dal direttore Livio Camilli;
Associazione Nazionale Cooperative di Consumo AGCI rappresentata dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Gizzi;
e
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Turismo e Servizi FILCAMS_CGIL rappresentata da Alessio Di Labio;
Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo FISASCAT- CISL rappresentata da Vincenzo Dell'Orefice;
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTuCS UIL rappresentata da Paolo Andreani
La presente disciplina è da intendersi parte integrante del CCNL della Distribuzione Cooperativa sottoscritto in data 22 dicembre 2012.
Accordo di rinnovo 19/05/2016 (Decorrenza 01/05/2016)
Verbale di stipula
Roma 19 maggio 2016
ANCC COOP
CONFCOOPERATIVE
AGCI AGRITAL
FILCAMS-CGIL
FISASCAT - CISL
UILTuCS-UIL
In data 19 Maggio 2016 le parti firmatarie del CCNL della Distribuzione Cooperativa si sono incontrate ed hanno convenuto quanto segue, al fine di proseguire il negoziato in modo costruttivo;
- La trattativa per il rinnovo del CCNL della Distribuzione Cooperativa proseguirà nei giorni 30 maggio 11 - 17-20-21 giugno affrontando tutti i temi posti dalle parti senza pregiudiziale alcuna, sui quali ricercare le intese necessarie.
- La delegazione cooperativa dichiara di essere disponibile a presentare nell'ambito del negoziato una proposta di merito sulla parte normativa e contestualmente una proposta sulla massa salariale.- Con riferimento agli incrementi salariali, le parti condividono che, qualora si raggiunga un'intesa ultima, essa conterrà una specifica clausola di salvaguardia volta a non produrre differenzazione di costi rispetto ai futuri accordi dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dai principali competitori delle imprese cooperative.
Ipotesi di accordo 19/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019)
Verbale di stipula
In Roma, addì 19 febbraio 2019
tra
- la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop;
- la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell'Utenza - CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA
- la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. AGRITAL;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL;
- la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL;
- Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS- UIL
si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo.
Premesso
- che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, sottoscritto il 22 dicembre 2011 e disdetto per la scadenza del 31 dicembre 2013, è attualmente in vigore in regime di ultrattività ai sensi del suo art. 226, comma 3, ultimo periodo;
- che le parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza, in regime di ultrattività, della parte obbligatoria e normativa dello stesso, in tutte le sue parti;
Stipulano e convengono
1. Sulla base di tali premesse, che costituiscono parte integrante del presente accordo, le parti convengono che l'art 185 del CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, viene sostituito dal presente articolo:
[___]
Accordo integrativo 12/12/2022
Verbale di stipula
In Roma, addì 12 dicembre 2022
tra
- la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop - rappresentata dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Responsabile della Commissione Lavoro e Formazione
- la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell'Utenza -CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA rappresentata dal Presidente, dalla Vicepresidente e Delegata alle relazioni sindacali, dal Direttore, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale Giuslavoristico CONFCOOPERATIVE
- la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. AGRITAL - rappresentata dal Presidente e dal Responsabile delle Relazioni Industriali;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL rappresentata dal Segretario Generale;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale;
- Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL - rappresentata dal Segretario Generale;
Si è stipulato il seguente protocollo straordinario
Premesso che
- le parti convengono sulla straordinarietà del contesto economico attuale caratterizzato da un lungo periodo di pandemia Covid che ha interessato tutto il mondo e dalla guerra in Europa;
- le parti convengono che nonostante le difficoltà che le imprese appartenenti alla grande distribuzione cooperativa stanno attraversando, con dinamiche che hanno determinato l'aumento dei costi di funzionamento, tensioni inflative forti all'acquisto e una crescente minor capacità di spese delle famiglie del nostro Paese, il percorso ha evidenziato una tensione positiva fra le delegazioni trattanti tese entrambe a consentire le migliori possibili iniziative a favore dei dipendenti della distribuzione cooperativa;
- le parti confidano che nel proseguo della trattativa possano essere prese in considerazione tutte le iniziative possibili che consentano, di rendere ancora più incisive le iniziative a favore dei dipendenti della distribuzione cooperativa;
- le parti convengono, in coerenza con una prassi consolidata, sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le parti stipulanti quali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e altresì, sulla necessità di incoraggiare le relazioni sindacali aziendali al fine di migliorare le condizioni economiche delle imprese e dei lavoratori ad esse appartenenti con lo scopo di mantenere la buona occupazione;
- le parti hanno inteso definire un primo intervento volto a difendere il potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori.
Stipulano e convengono
1. Le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno in coerenza con le previsioni contenute nel presente accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del 2023. A tal fine le trattive riprenderanno in data 1/02/2023 e proseguiranno nelle date del 7/03/2023, 3/04/2023, 8/05/2023 e 5/06/2023.
[___]
Ipotesi di accordo 29/03/2024 (Decorrenza 01/04/2023)
Verbale di stipula
In Roma, addì 29 marzo 2024
tra
- la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - ANCC Coop;
- la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo, della Distribuzione e dell'Utenza - CONFCOOPERATIVE CONSUMO E UTENZA;
- la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - A.G.C.I. AGRITAL;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL;
- Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo -FISASCAT-CISL;
- Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS-UIL
si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo.
A fronte dell'accentuata dinamica della concorrenza fra imprese, che caratterizza l'andamento del mercato anche nel settore di applicazione del presente CCNL, dello stadio avanzato del processo di integrazione europea, della dimensione assunta dal fenomeno della globalizzazione delle attività produttive e degli scambi commerciali, le parti firmatarie auspicano di poter raggiungere il duplice obiettivo di salvaguardare la competitività delle imprese e di riconoscere ai lavoratori benefici economici effettivi.
Le parti firmatarie del presente CCNL, consapevoli dell'incidenza delle politiche fiscali, intese in senso lato, sia sulle condizioni di competitività delle imprese, sia sull'andamento reale del reddito dei lavoratori, auspicano altresì interventi legislativi di riforma in grado di contenere la dinamica del costo del lavoro. Con la stipulazione del presente CCNL le parti firmatarie hanno inteso contemperare esigenze produttive delle imprese e bisogni di tutela dei lavoratori, sia attraverso strumenti ed istituti già esistenti, sia definendo nuovi contenuti negoziali. In questo spirito esse sottolineano la necessità che, in sede applicativa, vengano in particolare valorizzati alcuni elementi che hanno contribuito in maniera significativa alla definizione degli equilibri negoziali:
- la concertazione a tutti i livelli della struttura contrattuale, come strumento di amministrazione delle regole concordate e di prevenzione dei conflitti;
- la bilateralità, con particolare riguardo alle funzioni che potranno essere svolte dall'Ente bilaterale nazionale della distribuzione cooperativa;
- il "welfare complementare", sia in riferimento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, che a quello di previdenza complementare per i lavoratori della distribuzione cooperativa;
- le regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.
In aderenza alle indicazioni dell'Unione europea, con particolare riferimento a quelle tracciate nell'ambito della cosiddetta strategia europea per l'occupazione, le parti firmatarie del presente CCNL, infine, concordano sul valore della formazione, di base e continua, come strumento in grado di contribuire agli obiettivi dell'occupabilità e dell'adattabilità dei lavoratori, assicurando il perseguimento di più elevati livelli di occupazione stabile.
Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle cooperative di consumatori, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all'applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.
PARTE PRIMA - Relazioni sindacali
TITOLO I - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema
1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel Paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l'occupazione, riconoscono l'importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d'impresa, anche attraverso l'esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
- informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall'art. 2 (Diritti di informazione);
- partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate negli artt. 3 e 5;
- contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell'art. 10.
Definizioni:
a) informazione: si intende la trasmissione programmata e di norma preventiva di informazioni di interesse comune nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalle norme di Legge e del CCNL
b) confronto: si intende lo scambio di informazioni, opinioni e valutazioni finalizzate al raggiungimento di una intesa e svolto, nella pari dignità delle parti, preventivamente all'assunzione di decisioni, ferma restando la successiva piena responsabilità ed autonomia di scelta delle parti, le parti stesse in sede aziendale devono, preventivamente al confronto, definirne la durata in relazione e alla specificità dei temi da trattare.
c) contrattazione: si intende l'obbligo ad aprire una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo secondo quanto previsto dalla Legge e dal CCNL L'esito della trattativa, non soggetta a procedure o limiti temporali è tuttavia rimesso all'autonomia contrattuale delle parti.
3. Strumenti per un'efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
- Osservatorio nazionale (art. 11)
- Commissione paritetica nazionale (art. 12);
- Ente bilaterale nazionale (art. 13).
Nota
In attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale le parti convengono di confermare la funzionalità del Comitato Misto paritetico Nazionale e delle sue articolazioni distrettuali.
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un'etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di politica dei redditi, di salvaguardia e sviluppo dell'occupazione e di incremento della produttività.
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell'occupazione.
8. La coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le Organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 12 del presente CCNL
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.
Art. 2 - Diritti di informazione
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle imprese cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l'attivazione di un'eventuale fase di confronto sui progetti di cui all'art. 3 (Partecipazione).
A) Livello nazionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, all'evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie; essa avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle imprese e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 5, punto 3 - Procedure. Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione.
4. Saranno fornite informazioni da ciascuna Associazione cooperativa sui piani di attività di responsabilità sociale previsti, valutando quali attività potranno essere intraprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumatori di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
6. Le Associazioni cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno, nel corso di appositi incontri alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione.
7. Negli stessi incontri saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL
B) Livello regionale/distrettuale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile, e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Saranno fornite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si svilupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli Enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le Organizzazioni cooperative e quelle sindacali competenti per livello, concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più regioni, il confronto avverrà fra Associazioni distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali interessate e/o le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL
5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi.
6. Per le provincie di Trento e Bolzano il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.
C) Livello aziendale
1. Nelle imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e alle R.S.U./R.S.A. di cui all'art. 17, comma 1, rispettivamente lettera c) e lettera b) nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive dell'impresa, del consorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III. alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
IV. ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5, dell'art. 33;
V. al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con oltre 100 dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
VI. ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva);
VII. agli inserimenti relativi alle categorie protette;
VIII. al calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2. Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e sull'organizzazione aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione, anche in ordine alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi: saranno altresì forniti, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'impresa nonché dati riferiti al bilancio preventivo.
3. Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
4. Saranno infine fornite informazioni sul piano delle attività di responsabilità sociale definito dall'impresa nel rapporto con la propria base sociale. A tale incontro parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 5.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all'Osservatorio nazionale per contribuire ad alimentare la banca dati dello stesso.
Lo sviluppo della partecipazione è considerato da entrambe le parti di valore strategico e ritenuto indispensabile per far si che le persone siano stimolate a realizzare appieno le proprie capacità, ad affrontare nuovi problemi, a conseguire quella crescita che deriva dal lavoro a contatto con gli altri.
Informazione, coinvolgimento e partecipazione, in un quadro di politiche condivise finalizzate allo sviluppo competitivo dell'impresa cooperativa ed alla stabilità ed alla permanente crescita professionale dell'occupazione, costituiscono gli elementi essenziali delle relazioni sindacali in cui le parti si impegnano e che intendono affermare nelle cooperative di consumatori, individuando opportuni percorsi di realizzazione.
Le parti ritengono che tematiche quali l'efficienza dell'organizzazione del lavoro, il coinvolgimento delle persone nella definizione e nel conseguimento degli obiettivi economici e produttivi delle singole strutture organizzative nelle quali operano, così come la "motivazione al lavoro" nell'impresa cooperativa, da far crescere anche nell'attività quotidiana in termini di impegno e responsabilità personale, debbano far parte del confronto sulla partecipazione che occorre sviluppare. Competitività dell'impresa cooperativa, pari opportunità e buona occupazione sono obiettivi condivisi e praticabili nelle singole strutture organizzative e rappresentano fattori da promuovere per dare valore al lavoro.
Lo sviluppo della partecipazione è considerato dalle parti fattore strategico e indispensabile alla crescita professionale ed alla corresponsabilizzazione necessaria per promuovere appieno le capacità delle singole persone ed affrontare al meglio i processi di cambiamento.
Occorre pertanto individuare ambiti concreti nei quali proseguire le sperimentazioni in corso ed intraprendere l'avvio di nuovi processi.
Questi gli elementi essenziali, costitutivi del processo partecipativo:
a) lo sviluppo del confronto, è elemento essenziale delle relazioni tra le parti a tutti i livelli, va diffuso e promosso in quanto atteggiamento unificante, fondato sulla collaborazione e sul dialogo; è svolto anche al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto ed è finalizzato al miglioramento sostenibile delle condizioni in essere, sia per le imprese che per i lavoratori. Esso si basa sull'informazione permanente e la conoscenza dei fenomeni organizzativi ed economici del sistema impresa e dell'evoluzione del contesto sociale ed economico di riferimento;
b) centro delle sperimentazioni partecipative sono le imprese cooperative e le singole unità produttive e dalle esperienze concrete attivate, potranno essere individuati i tratti e le linee di sviluppo unificanti del processo della partecipazione nella distribuzione cooperativa. Tali modelli partecipativi sperimentali potranno prevedere specifiche regolamentazioni condivise (livelli di interlocuzione, materie, tempi e procedure) per facilitare l'esercizio della informazione e del confronto nella pari dignità, fermo restando per ciascuna parte la libertà di assumere le proprie scelte e responsabilità. In ragione del valore di tale sperimentazione le parti condividono la necessità di coinvolgere nella gestione dei processi partecipativi i rispettivi livelli di rappresentanza senza esclusione alcuna e nella piena singola autonomia decisionale;
c) un livello nazionale permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione, ha sede nell'Ente bilaterale nazionale; esso opera secondo le modalità e con le finalità di cui all'art. 14;
d) progetti di partecipazione e azioni positive per la parità tra uomini e donne.
Nel corso della vigenza del CCNL le parti daranno vita, promosso dall'Ente bilaterale nazionale, ad un convegno per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo, l'individuazione degli ulteriori sviluppi, la segnalazione argomentata delle sperimentazioni partecipative più significative, il rilancio dell'azione comune sul tema.
Ciascuna cooperativa, previo confronto con le R.S.A./R.S.U. proporrà l'elaborazione, di norma entro il mese di novembre di ciascun anno, di un programma annuale di azioni positive per la parità tra uomini e donne finalizzato a fornire proposte utili all'integrazione ed alle pari opportunità, individuando eventuali vincoli rimovibili, e favorendo azioni utili a conciliare i tempi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in percorsi di studio e/o aventi particolari condizioni di bisogno connessi alle c.d. "questioni sociali".
Detto programma potrà essere oggetto di condivisione tra la Direzione della cooperativa e le stesse OO.SS. e le R.S.A./R.S.U.
In seno a ciascuna cooperativa, le parti potranno istituire Organismi paritetici dotati di competenze di coordinamento, verifica e controllo su specifici progetti attinenti alla responsabilità sociale delle imprese cooperative.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente CCNL non contiene, né direttamente né indirettamente, formulazioni tali da consentire azioni discriminanti e che le iniziative in esso richiamate costituiscono una delle punte più avanzate nel panorama contrattuale.
Art. 4 - Responsabilità sociale dell'impresa cooperativa
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria comportamenti socialmente responsabili e piani di attività conseguenti.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili, poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con i soggetti esterni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall'impresa e si pone l'obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l'impresa opera.
Le parti convengono di affidare all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.
Confronto sui progetti
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, di cui all'art. 2, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico-organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l'apertura di una fase di confronto.
2. Le parti si impegnano all'obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell'obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l'iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità, in modo da consentire alle Organizzazioni sindacali e alle R.S.U./R.S.A. una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall'impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
Procedure
1. Relativamente al precedente punto 2, si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all'azienda e alla Associazione cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L'azienda interessata e l'Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all'art. 36, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere avviata entro 10 giorni dalla richiesta da una delle parti ed esaurita entro 10 giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all'esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti agli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell'ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati consultivi paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni cooperative competenti per livello e, per il livello aziendale, dalle aziende interessate, dalle R.S.U./R.S.A. e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e/o R.S.U./R.S.A. e da 6 membri nominati dalla Associazione cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.
Accordi di avvio
Al fine di favorirne il successo le parti, a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti, avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 7, sulle materie relative all'organizzazione del lavoro e all'utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all'articolazione dell'orario, alle flessibilità organizzative. Il confronto dovrà essere avviato in tempo utile per esaurirsi di norma un mese prima del nuovo insediamento.
Art. 6 - Livello di confronto regionale
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I. attivazione dei Comitati Consultivi Paritetici per l'esercizio del diritto all'informazione di cui all'art. 5 - Procedure - comma 4;
II. confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
III. verifiche generali sull'applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Art. 7 - Deroghe temporanee agli istituti del CCNL
Al fine di favorire la capacità delle imprese di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, a livello aziendale con le R.S.A. e R.S.U. congiuntamente con le OO.SS. possono essere definite intese aventi per oggetto modifiche temporanee degli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro.
Sono esclusi dalla suddetta negoziazione i diritti individuali stabiliti da norme di Legge.
Le parti in sede di Ente bilaterale nazionale procederanno ad un monitoraggio sull'applicazione della presente normativa.
In caso di mancato accordo tra le parti al fine di procedere ad una ricomposizione del dissenso, sia che si sia verificato tra le parti oppure che pervenga da una sola Organizzazione, si procederà entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta ad una ulteriore fase di confronto in sede di Commissione nazionale appositamente costituita, con l'obiettivo di ricercare una intesa condivisa.
Le modalità di validazione delle intese saranno oggetto di un accordo tra le Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Art. 8 - Livelli della contrattazione
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.
Per le province di Trento e Bolzano per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà essere effettuata la contrattazione integrativa provinciale.
Art. 9 - Procedure del negoziato contrattuale
Le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all'intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
A) Rinnovo del contratto nazionale
1. Il contratto nazionale avrà durata triennale.
2. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
3. Le Associazioni cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del primo incontro, oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma, tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
5. Alla tempestiva presentazione della piattaforma sindacale nei tempi previsti dal comma 1 è collegata la previsione di un meccanismo, che dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.
B) Rinnovo dei contratti di secondo livello
1. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, e con l'intento di non produrre la loro sovrapponibilità. Le parti hanno la facoltà di concordare modalità e tempi di sospensione delle trattative del contratto integrativo aziendale, in concomitanza del rinnovo del CCNL
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.
2. Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste sindacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende si impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.
3. Nei due mesi antecedenti la scadenza del contratto e fino a due mesi successivi la scadenza dello stesso saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
4. In caso di ritardo della presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi, di cui al precedente comma, si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma.
Ipotesi di accordo 29/03/2024 (Decorrenza 01/04/2023)
Art. 9 - PROCEDURE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE
Le parti per i rispettivi livelli di competenza si atterranno alle procedure di seguito indicate, ritenute funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e all'intento di prevenire il conflitto ed evitare carenze contrattuali.
A) RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE
1. Il contratto nazionale ha durata quadriennale
2. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a presentare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
3. Le Associazioni Cooperative si impegnano ad iniziare le trattative entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della piattaforma. In occasione del primo incontro oltre alla illustrazione dei contenuti della piattaforma tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato.
4. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
5. Alla tempestiva presentazione della piattaforma sindacale nei tempi previsti dal comma 2 è collegata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.
In assenza di accordo, dopo un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza del CCNL, oppure dopo un periodo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d indennità di vacanza contrattuale) per quattordici mensilità.
L'importo dell'elemento di cui al comma precedente sarà pari al 30% dell'IPCA al netto degli energetici importati, dato previsionale dell'anno corrente, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Al protrarsi della situazione di cui ai due commi precedenti, fatte salve le specifiche intese tra le Parti, verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di indennità di vacanza contrattuale nelle medesime modalità, anche alla luce dell'eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell'ultimo anno da Istat.
L'importo di cui al comma precedente potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali, successivamente alla data del 31 marzo 2027.
B) RINNOVO DEI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
1. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, e con l'intento di non produrre la loro sovrapponibilità. Le parti hanno la facoltà di concordare modalità e tempi di sospensione delle trattative del contratto integrativo aziendale, in concomitanza del rinnovo del CCNL.
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi primi della scadenza
2. Entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste sindacali, nel rispetto delle norme e delle procedure contrattuali, le aziende si impegnano ad iniziare le trattative stabilendo il percorso del negoziato.
3. Nei due mesi antecedenti la scadenza del contratto e fino a due mesi successivi la scadenza dello stesso saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
4. In caso di ritardo della presentazione della piattaforma il periodo complessivo di 4 mesi, di cui al precedente comma, si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma.
Art. 10 - Funzioni e materie - Secondo livello di contrattazione
1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, si esercita per le materie delegate dal presente CCNL e dalla Legge e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata triennale.
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della R.S.U./R.S.A. unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie competenti per livello.
3. Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficienza, efficacia o altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché al contributo dei lavoratori e al risultato economico dell'impresa, al fine di incentivare concretamente la partecipazione attiva dei lavoratori stessi. Pertanto tali erogazioni hanno natura variabile, non automatica né predeterminabile e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il t.f.r.
4. Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell'impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali agevolati previsti da vigenti leggi in materia.
5. La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa medesima; per i Consorzi tali erogazioni potranno essere collegate ai risultati delle cooperative associate. Tali erogazioni devono rispondere alle caratteristiche di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo;
II. articolazione dell'orario di lavoro e per l'utilizzo della flessibilità dell'orario mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell'orario di lavoro di cui al comma 2 dell'art. 118 e all'art. 119;
III. problematiche connesse all'organizzazione del lavoro e agli organici;
IV. mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale, anche verso società controllate;
V. inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI. problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all'utilizzazione delle diverse tipologie di contratto: contratti part-time, tempo determinato, apprendistato, somministrazione;
VII. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII. pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di Legge;
IX. determinazione dei periodi feriali ai sensi dell'art. 134;
X. modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati;
XI. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Statuto dei lavoratori", e da altre norme di Legge;
XII. l'assistenza sanitaria integrativa;
XIII. le deroghe temporanee agli istituti del CCNL, ai sensi dell'art. 7;
XIV) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Nota a verbale
Per i gerenti o gestori di cui al 3º livello si procederà in sede aziendale alla fissazione di un elemento aggiuntivo alla retribuzione tabellare, in relazione all'entità del negozio gestito, commisurata al numero dei dipendenti e/o al volume delle vendite.
TITOLO II - Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 11 - Osservatorio nazionale
1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti convengono di costituire, all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, l'Osservatorio nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al relativo regolamento, con lo scopo precipuo di:
I. confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II. realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III. analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV. seguire l'andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui al comma 2 dell'art. 37;
V. rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI. sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII. svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;
VIII. seguire lo sviluppo del lavoro somministrato - nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali - e dei lavori atipici;
IX. sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X. ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge n. 936/1986 di riforma del CNEL;
XI. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall'art. 81 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante;
XII. monitorare attraverso una specifica Commissione in seno all'Osservatorio nazionale, le esigenze formative dei quadri della distribuzione cooperativa.
2. A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
3. L'Osservatorio nazionale istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'organizzazione del lavoro, delle innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.
4. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compresa l'individuazione di nuove figure professionali di secondo livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Ipotesi di accordo 29/03/2024 (Decorrenza 01/04/2023)
TITOLO II - STRUMENTI DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 11 - OSSERVATORIO NAZIONALE
1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, è costituito l'Osservatorio Nazionale sulla distribuzione cooperativa, secondo le modalità di funzionamento di cui al relativo regolamento, con lo scopo precipuo di:
I. confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II. realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III. analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV. seguire l'andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all'art. 12 del CCNL;
V. rilevare eventuali problematiche derivanti dall'inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI. sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII. svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l'evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale;
VIII. seguire lo sviluppo del lavoro somministrato - nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le parti sociali - e dei lavori atipici
IX. sviluppare analisi sui sistemi di partecipazione nella distribuzione commerciale e cooperativa in Italia e in Europa e sul dialogo sociale europeo;
X. ricevere dalle organizzazioni territoriali, gli accordi realizzati a livello aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
XI. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall'art. ___ del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante;
XII. monitorare attraverso una specifica Commissione in seno all'osservatorio nazionale, le esigenze formative dei quadri della Distribuzione Cooperativa.
2. A livello nazionale si effettueranno degli incontri al fine di monitorare le politiche del lavoro, quanto previsto in materia di assistenza sanitaria integrativa, nonché le iniziative formative svolte per la categoria dei Quadri mediante il coinvolgimento di una rappresentanza degli stessi.
3. L'Osservatorio Nazionale istruisce su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, con riferimento a sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dell'organizzazione del lavoro, dell'innovazioni tecnologiche e delle altre materie affidate dalle parti.
4. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell'Osservatorio Nazionale saranno presentate nel corso di un apposito incontro alle parti stipulanti il CCNL per consentire, anche attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto, ivi compresa l'individuazione di nuove figure professionali di secondo livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 12 - Commissione paritetica nazionale
1. È istituita a Roma, presso la sede di A.N.C.C., la Commissione paritetica nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni sindacali territoriali facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma presente e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, le quali potranno darne attuazione trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
Ipotesi di accordo 29/03/2024 (Decorrenza 01/04/2023)
Art. 12 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
1. È istituita a Roma, presso la sede di A.N.C.C. Coop la Commissione Paritetica Nazionale. Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari. Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, le Organizzazioni Sindacali territoriali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma presente e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, le quali potranno darne attuazione trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.
I Compiti ulteriori di tale Commissione sono:
I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative di settore;
II. effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi, delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
V. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all'art. ___ ;
VI. esprimere parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le procedure di cui all'art. ___ ;
VII. ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione;
VIII. effettuare quanto previsto per il Mezzogiorno dall'art. ___ del CCNL;
IX ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall'art. ___ in materia di apprendistato professionalizzante;
X. monitorare e verificare i risultati ottenuti dalle attività formative svolte in azienda nell'interesse dei lavoratori e delle imprese;
XI. progettare coordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative;
XII. monitorare le situazioni di crisi ed offrire alle parti conoscenza piena ed aggiornata di questi processi onde consentire loro alle parti di concerto con le imprese e le OO.SS a livello territoriale gli opportuni interventi;
XIII. verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale;
XIV. costituire una sede permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione nell'ambito di un Comitato di Sorveglianza sulla partecipazione appositamente costituito tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni Cooperative. In tale sede si darà corso a modalità organizzate di confronto periodico su temi fondamentali per la vita delle imprese cooperative quali i modelli di sviluppo, il confronto competitivo nel mercato, lo sviluppo dell'occupazione nelle sue caratteristiche e l'evoluzione della legislazione in materia di orari commerciali e rete distributiva. Saranno altresì centrali nel confronto il servizio ai consumatori, l'organizzazione di sistema della Distribuzione Cooperativa e l'analisi dei modelli di organizzazione del lavoro adottati. Impegno fondamentale di questo Centro del confronto sulla partecipazione nell'ambito della Distribuzione Cooperativa sarà lo stimolo e la promozione di un sistema diffuso di sperimentazioni partecipative a livello di singole imprese cooperative. Sono altresì obiettivi condivisi la conoscenza e messa in rete delle sperimentazioni stesse, l'ascolto degli attori aziendali che ne sono stati promotori, la valorizzazione delle esperienze maturate e la diffusione delle conoscenze relative ai risultati conseguiti.
XV. dare vita ad un convegno, nel corso della vigenza del CCNL, per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo;
XVI. procedere alla verifica degli effetti prodotti a livello aziendale e di sistema dalla introduzione del part-time con orario sperimentale a 30 ore;
XVII. insediare un'apposita commissione che avrà il compito di monitorare ed analizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari raccordi in merito al verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia al fine di svolgere, azioni positive per il contenimento di tali anomalie;
XVIII. procedere ad un monitoraggio sull'applicazione della normativa delle deroghe previste dal CCNL.
XIV. procedere alla verifica di eventuali problematiche relative alle nomine e all'utilizzo dei permessi di cui al comma 3, dell'art. 17, del presente CCNL.
La sua composizione è di 6 membri designati dalle OO.SS. Nazionali e 6 membri designati dalle Cooperative.
Di norma la Commissione si riunisce, anche da remoto, una volta all'anno.
Delle riunioni, viene redatto verbale in forma riassuntiva e le decisioni sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica.
Art. 13 - Ente bilaterale nazionale
Le parti convengono di istituire l'Ente bilaterale nazionale della distribuzione cooperativa il quale, oltre a svolgere il ruolo di strumento comune per la gestione di compiti aventi valenza nazionale, di seguito indicati, potrà assumere in sé compiti e funzioni finalizzati ai diversi territori nei quali si articola la presenza della distribuzione cooperativa, per essere quindi accreditato presso le regioni e partecipare attraverso le necessarie progettualità ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti definiranno le modalità costitutive dell'Ente bilaterale nazionale, il relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate, fermo restando quanto già definito all'art. 14.
Per il finanziamento dello stesso le parti convengono di destinare un contributo dello 0,03% da parte aziendale e dello 0,01% da parte del lavoratore, derivante dal contributo di assistenza contrattuale di cui all'art. 223 del presente CCNL
Le parti a fronte della costituzione dell'Ente bilaterale nazionale confederale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.
Nota a verbale
n presenza di eventuali accordi in materia, stipulati a livello territoriale, anche di natura interconfederale, le parti si impegnano a realizzare le opportune armonizzazioni.
Art. 14 - Compiti dell'Ente bilaterale nazionale
1. Compiti principali di tale Ente sono:
I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative di settore;
II. effettuare l'esame dell'andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/1997 e del decreto ministeriale 25 maggio 1998;
V. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all'art. 106, comma 5;
VI. esprime parere di conformità su progetti presentati per l'assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le procedure di cui all'art. 66 del CCNL;
VII. ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione;
VIII. effettuare quanto previsto per il Mezzogiorno dall'art. 61 del CCNL;
IX. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall'art. 81 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante;
X. monitorare e verificare i risultati ottenuti dalle attività formative svolte in azienda nell'interesse dei lavoratori e delle imprese;
XI. progettare, coordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni cooperative;
XII. monitorare le situazioni di crisi ed offrire alle parti conoscenza piena ed aggiornata di questi processi onde consentire loro, alle parti di concerto con le imprese e le OO.SS. a livello territoriale, gli opportuni interventi;
XIII. verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale;
XIV. costituire una sede permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione nell'ambito di un Comitato di sorveglianza sulla partecipazione appositamente costituito tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni cooperative. In tale sede si darà corso a modalità organizzate di confronto periodico su temi fondamentali per la vita delle imprese cooperative quali i modelli di sviluppo, il confronto competitivo nel mercato, lo sviluppo dell'occupazione nelle sue caratteristiche e l'evoluzione della legislazione in materia di orari commerciali e rete distributiva. Saranno altresì centrali nel confronto, il servizio ai consumatori, l'organizzazione di sistema della distribuzione cooperativa e l'analisi dei modelli di organizzazione del lavoro adottati. Impegno fondamentale di questo centro del confronto sulla partecipazione nell'ambito della distribuzione cooperativa sarà lo stimolo e la promozione di un sistema diffuso di sperimentazioni partecipative a livello di singole imprese cooperative. Sono altresì obiettivi condivisi, la conoscenza e messa in rete delle sperimentazioni stesse, l'ascolto degli attori aziendali che ne sono stati promotori, la valorizzazione delle esperienze maturate e la diffusione delle conoscenze relative ai risultati conseguiti;
XV. dare vita ad un convegno, nel corso della vigenza del CCNL, per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo;
XVI. procedere alla verifica degli effetti prodotti a livello aziendale e di sistema dalla introduzione del part-time con orario sperimentale a 30 ore;
XVII. insediare un'apposita Commissione che avrà il compito di monitorare ed analizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari raccordi in merito al verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia al fine di svolgere azioni positive per il contenimento di tali anomalie;
XVIII. procedere ad un monitoraggio sull'applicazione della normativa delle deroghe previste dal CCNL
Presso tale Ente hanno sede le Commissioni di conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 211 e l'osservatorio nazionale di cui all'art. 11.
2. L'Ente bilaterale nazionale coordinerà la propria attività con la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti bilaterali confederali regionali (Coop Form), in merito alle iniziative individuate.
Nota a verbale
Le parti convengono che in attesa della costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale e delle sue articolazioni a livello territoriale, il Comitato Misto Paritetico Nazionale costituito in base alla previgente normativa contrattuale del CCNL, rimarrà operativo per le materie espressamente demandate.
TITOLO III - Welfare della distribuzione cooperativa
Art. 15 - Fondo di previdenza complementare
1. Premesso che PREVICOOPER è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996 (vedi Statuto del Fondo - Allegato n. 5), destinato ai lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:
- dal 1º gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;
- dal 1º gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del t.f.r.
2. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.
3. Viene stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 3,62 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione sono definite dal regolamento del Fondo.
4. Destinatari di PREVICOOPER sono i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato così come previsto dall'art. 78 del CCNL, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno, delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché delle imprese o rilevanti rami di azienda acquisiti da parte di imprese della distribuzione cooperativa nei limiti di cui all'Allegato 5 del CCNL sottoscritto in data 3 dicembre 1994 e successive modifiche e/o conferme, nonché i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui agli accordi stipulati in data 2 luglio e 9 settembre 1998 dalle Associazioni cooperative (ANCD Legacoop, Federconsumo CCI) e dalle Organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL).
5. Le parti concordano che:
I. ai lavoratori nuovi assunti venga consegnato il materiale di informazione di PREVICOOPER e la scheda di adesione al Fondo;
II. ai lavoratori assunti a tempo determinato, iscritti a PREVICOOPER, venga fornito, ad ogni eventuale riassunzione, il modulo di riattivazione della contribuzione al Fondo medesimo.
6. Il materiale informativo consegnato sarà a carico del Fondo.
Art. 16 - Assistenza sanitaria integrativa
1. Le parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa, denominato Coopersalute, che risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi Statuto - Allegato n. 6).
Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l'assistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
2. A decorrere dal 1º dicembre 2006, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58 del presente contratto.
3. A decorrere dal 1º agosto 2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa, assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
4. Per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell'impresa, pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 10,00 euro mensili per ciascun iscritto;
- per il personale assunto a tempo parziale, 7,00 euro mensili per ciascun iscritto.
5. I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo.
6. È dovuta al Fondo Coopersalute una quota "una tantum" di iscrizione, a carico dell'impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
7. Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l'iscrizione la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti, in una logica di valorizzazione dell'assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
2. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle imprese della distribuzione cooperativa trentina, le parti sono giunte in data 6 novembre 2009 ad un'intesa relativa al territorio trentino così come risulta dal relativo accordo (vedi Allegato n. 8).
Ipotesi di accordo 19/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019)
Accordo integrativo
In Roma, addì 19 febbraio 2019
Le parti, ad integrazione dell'ipotesi di accordo di rinnovo della parte economica sottoscritto in data 19/02/2019, nell'intento di investire sul welfare per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, concordano che il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute, di cui all'art 16, comma 4, del vigente CCNL per i dipendenti della distribuzione cooperativa, viene elevato per ciascun iscritto con le seguenti modalità:
- a decorrere dal 1º marzo 2019 viene elevato a 10,00 € mensili per il personale in forza a tempo parziale;
- a decorrere dal 10 dicembre 2020 viene elevato a 11,00 € mensili per tutto il personale.
Accordo assistenza integrativa 19/02/2019
In Roma, addì 19 febbraio 2019
Le parti, ad integrazione dell'ipotesi di accordo di rinnovo della parte economica sottoscritto in data 19/02/2019, nell'intento di investire sul welfare per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, concordano che il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute, di cui all'art 16, comma 4, del vigente CCNL per i dipendenti della distribuzione cooperativa, viene elevato per ciascun iscritto con le seguenti modalità:
- a decorrere dal 1º marzo 2019 viene elevato a 10,00 € mensili per il personale in forza a tempo parziale;
- a decorrere dal 1º dicembre 2020 viene elevato a 11,00 € mensili per tutto il personale
Ipotesi di accordo 29/03/2024 (Decorrenza 01/04/2023)
TITOLO III - WELFARE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
Art. 16 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1. Le parti hanno istituito un Fondo di assistenza sanitaria integrativa, con lo scopo di garantire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche rese dal servizio sanitario nazionale, a favore degli iscritti dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa, denominato COOPERSALUTE, che risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 314/1997 e successive modifiche ed integrazioni (vedi Statuto - allegato n. 6).
Al Fondo aderiscono le imprese che applicano il CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, ovvero i contratti collettivi nazionali di lavoro di settori affini che lo prevedano esplicitamente, che hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai quali per effetto delle normative contrattuali è prevista l'assistenza sanitaria integrativa in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
2. A decorrere dal 1º dicembre 2006, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 58 del presente contratto.
3. A decorrere dal 1º agosto 2008, sono iscritti al Fondo Coopersalute i lavoratori delle imprese a cui si applica il CCNL della distribuzione cooperativa assunti con contratto di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
4. Ai fini del miglioramento delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo Coopersalute, per il finanziamento del Fondo Coopersalute è dovuto un contributo a carico dell'impresa, pari a:
- per tutto il personale assunto, iscritto al Fondo Coopersalute, 14,00 euro mensili per ciascun iscritto a partire dal 1º gennaio 2025 ;
5. I contributi sono versati al Fondo Coopersalute con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo.
6. È dovuta al Fondo Coopersalute una quota una tantum di iscrizione, a carico dell'impresa, pari a 30,00 euro per ciascun iscritto.
7. Il regolamento del Fondo Coopersalute può consentire l'iscrizione la