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CCNL Consorzi ed Enti Industriali

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 01/08/2025 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027

Panoramica del Contratto

Personale dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, aderenti alla F.I.C.E.I.

Parti Stipulanti

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Ficei

Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione

Findici

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
A12066,17 €2066,17 €
A22197,97 €2197,97 €
A32282,31 €2282,31 €

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Orario di lavoro

L'orario settimanale è stabilito in 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 5 giorni con intervallo.

Lavoro straordinario

Nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme del presente contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, per un massimo di 200 ore annue prò capite e in base alle disposizioni impartite dagli Enti. Solo nel caso in cui la richiesta di lavoro straordinario procapite superi le 200 ore annue sino ad un massimo 250 ore annue, a livello aziendale dovrà essere effettuata una verifica al 31 dicembre di ogni anno, congiuntamente alle OO.SS. ed alle RSU aventi titolo, circa le ragioni che hanno condotto a tale superamento.

Ogni ora di lavoro straordinario viene compensato con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria complessiva:

- diurno feriale del 25%

- notturno feriale o diurno festivo del 45%

- notturno festivo del 55%

 

 

Ferie

Il periodo di ferie annuale è pari a 30 giorni lavorativi, nel caso di settimana lavorativa su 6 giorni, o di 26 nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni. Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie viene riproporzionato coerentemente.

Le ferie sono irrinunciabili e la loro fruizione deve aver luogo nel corso dell'anno solare. Se per eccezionali esigenze di servizio il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di giugno dell'anno successivo, salvo diversa pattuizione in sede di contrattazione decentrata.

Qualora il rapporto di lavoro abbia inizio o si estingua nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene calcolata come mese intero.

Il periodo di ferie è assegnato dall'Ente con riferimento alle proprie esigenze organizzative e tenendo conto delle richieste dei lavoratori sulla base della predisposizione di un piano ferie da redigere entro il primo quadrimestre dell'anno a seguito di comunicato alle RSU e assicurando a ciascun lavoratore un periodo continuativo nella stagione estiva non inferiore a 2 settimane di ferie.

Il ricovero ospedaliero o la malattia che comporta inabilità lavorativa debitamente certificata, per un periodo superiore a tre giorni, incorsi durante il periodo di ferie, ne sospendono il decorso. Il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione.

Mensilità Aggiuntive

L'Ente corrisponde ai lavoratori una 13a mensilità, pari alla retribuzione individuale, nel periodo compreso fra il 16 e il 20 dicembre di ogni anno.

L'Ente corrisponde ai lavoratori una 14a mensilità, pari alla retribuzione individuale, da erogarsi nel periodo compreso fra il 15 e il 20 giugno di ogni anno.

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