S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 01/08/2025
CONSORZI ED ENTI INDUSTRIALI
Testo cons. del CCNL 01/08/2025
per il personale dipendente dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione aderenti alla F.I.C.E.I.
Decorrenza: 01/01/2025
Scadenza: 31/12/2027
In data 1º agosto 2025 a seguito degli incontri per la definizione del Contratto Collettivo Nazionale dei Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale, le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
F.I.C.E.I.
Organizzazioni Sindacali
F.P. CGIL
CISL F.P.
UIL F.P.L.
FINDICI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente, con esclusione della categoria dei dirigenti, dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'art. 36 della Legge 5 ottobre 1991, aderenti alla F.I.C.E.I. (Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione), di seguito definiti Enti, qualificati Enti Pubblici Economici ed ai quali si applica la disciplina per regolamentare il rapporto di lavoro di natura privatistica.
2. Il presente contratto si applica altresì al personale dipendente della FICEI;
3. Il presente Contratto si applica inoltre agli Enti o Società che risultano da processi di trasformazione o liquidazione dei Consorzi di cui al comma precedente, nonché a società partecipate dagli stessi, nonché infine ad ogni altra persona giuridica che in tutto o in parte eserciti funzioni analoghe a quelle dei Consorzi Industriali
Art. 2 - Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché alla Legge 20-05-1970 n.300 (statuto dei lavoratori), in quanto applicabili.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2027 sia per la parte normativa che per la parte economica. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo contrattuale.
Art. 4 - Procedure per il rinnovo del CCNL
1. Le proposte di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono presentate sei mesi prima della scadenza dello stesso.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento delle proposte sarà fissato il primo incontro per il rinnovo.
3. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalità di recupero degli scostamenti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza contrattuale in termine di variazione dei minimi tabellari.
5. In sede di rinnovo contrattuale gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto precedente.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato è riconosciuta una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata sull'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi di cui alla tabella di cui all'art. 65 del presente CCNL. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice,
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 5 - Obiettivi e strumenti
1 Le parti concordano sulla necessità di un sistema di relazioni sindacali stabili che sappia coniugare la valorizzazione del patrimonio umano e professionale dei dipendenti dei Consorzi con l'efficienza e la competitività degli Enti. Le parti considerano i Consorzi industriali poli generatori dello sviluppo economico del territorio nonché strumento necessario sia per il rafforzamento competitivo delle imprese locali che per l'insediamento di nuove attività.
2 Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b. concertazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni, nonché a riscontrare eventuali convergenze o divergenze sugli argomenti affrontati.
c. contrattazione, intesa come attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello, finalizzata ad una definizione congiunta delle materie stesse.
3 In ogni caso per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio, per quanto qui non previsto, alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta "Statuto dei Lavoratori'.
Art. 6 - Competenze contrattuali
Il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale.
1. Contrattazione collettiva di livello nazionale
1. Il CCNL insieme con le leggi vigenti, costituisce la fonte di regolamentazione primaria degli elementi del rapporto di lavoro, garantendo in particolare la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori dei Consorzi Industriali.
2. Tra le materie fondamentali della contrattazione a livello nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione di:
a. sistema delle relazioni sindacali e più in generale dei diritti sindacali;
b. sistema di classificazione e di inquadramento dei lavoratori e relativi minimi salariali;
c. criteri e metodologie generali riguardanti lo sviluppo professionale;
d. durata dell'orario di lavoro;
e. criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione;
f. materie della contrattazione aziendale con individuazione dei soggetti abilitati a negoziare;
g. procedure di rinnovo dei CCNL e degli accordi aziendali;
h. procedure riguardanti il rispetto degli ambiti negoziali, la gestione e l'interpretazione della normativa contrattuale;
i. aspetti relativi alla previdenza complementare;
j. gli aspetti generali del rapporto di lavoro.
k. criteri generali per la formazione professionale;
l. individuazione nuovi profili con le modalità previste dall'art. 22
2. Contrattazione collettiva di livello aziendale
1. In ciascun Ente, le Parti stipulano il contratto collettivo aziendale, nel rispetto della disciplina del presente CCNL. La contrattazione collettiva integrativa viene svolta tra parte datoriale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nel rispettivo livello di competenza e, laddove regolarmente costituite, con le RSU;
2. La contrattazione aziendale ha come finalità l'obiettivo di realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento degli Enti di Industrializzazione, nella specificità territoriale, consentendo soluzioni più appropriate alle problematiche della gestione del lavoro. Le parti firmatarie condividono la presenza e l'importanza di una contrattazione di livello aziendale in ogni Consorzio.
3. In questo contesto vengono demandate alla contrattazione aziendale:
- le modalità operative relative ai sistemi di incentivazione e/o specifiche premialità aventi una durata massima triennale ed individuate in base all'andamento generale dell'ente, prorogabile consensualmente tra le Parti;
- i programmi annuali e pluriennali delle attività dì formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale;
- i piani di mobilità a carattere non temporaneo di lavoratori conseguente a processi di ristrutturazione aziendale, di acquisizione o scorporo dei servizi, comportante anche riconversione con formazione professionale, anche attraverso il trasferimento in società collegate, controllate o partecipate;
- la polivalenza funzionale laddove necessaria;
- la definizione di politiche generali, anche in tema di orario di lavoro, riguardanti la conciliazione tra tempi di vita e lavoro finalizzate ad assicurare le pari opportunità;
- il diritto allo studio;
- l'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politiche di prevenzione malattie ed infortuni; le pari opportunità;
- programmi per il telelavoro e lavoro agile
- modalità di applicazione dell'istituto della cessione gratuita delle ferie;
- welfare aziendale;
- la definizione delle politiche generali attuative del lavoro agile e telelavoro;
- regolamentazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.45 del dlgs 36/2024 e s.mm.e previsto dal presente CCNL, lasciando salva la facoltà degli enti di adattare tali incentivi sulla base delle esigenze del Consorzio sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- ogni altra materia che ai sensi del presente CCNL è oggetto di espressa riserva all ambio di contrattazione di livello aziendale
1. Gli Enti informano periodicamente i soggetti sindacali, individuati dal precedente art. 6, sugli atti di valenza generale, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. In particolare a livello nazionale FICEI, su richiesta delle OO.SS., fornisce entro 30 giorni dalla richiesta stessa, informazioni in merito a;
- legislazione e ordinamento dei consorzi;
- politiche industriali e assetti settoriali; strategie organizzative e livelli di investimento;
- mercato del lavoro e politiche formative; dinamiche del costo del lavoro salute e sicurezza dei lavoratori;
- pari opportunità;
- ricadute di ordine fiscale, legislativo, previdenziale sul comparto;
3 A livello aziendale gli Enti, su richiesta delle OO.SS., forniscono entro 30 giorni dalla richiesta stessa, informazioni in merito a:
- andamento economico, gestione e sviluppo aziendale;
- politiche e programmi di decentramento e ristrutturazioni;
- linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione;
- criteri e procedure di assunzione, valutazione e sviluppo del personale; obiettivi e piani generali di formazione e addestramento;
- articolazione orario di lavoro;
- dinamiche del costo del lavoro, con riferimento alle politiche retributive, meritocratiche e al numero dei lavoratori interessati;
- situazione del personale maschile e femminile in tema di pari opportunità (Legge n. 125/91); adozione e definizione dei turni, delle reperibilità e delle altre articolazioni dell'orario di lavoro connessi all'orario di servizio;
- contratti di apprendistato, tipologia di personale e percentuale di trasformazione in contratti a tempo indeterminato;
- qualità dei servizi erogati;
- utilizzo di rapporti di lavoro temporaneo con riferimento alla tipologia di personale, quantità per qualifiche e motivo di utilizzo dell'istituto;
- ogni altra materia che ai sensi del presente CCNL è oggetto di espressa riserva all'ambìo di informativa alle OO.SS.
4. sulle materie oggetto di contrattazione nazionale ed aziendale, vi sarà una informativa preventiva da parte dei rispettivi livelli di negoziazione e quindi, la FICEI informerà preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per eventuali modifiche inerenti quest'ultimo testo, mentre le persone giuridiche aderenti al presente CCNL informeranno preventivamente le OO.SS. a livello aziendale circa i contenuti della contrattazione aziendale che ci si accinge ad affrontare;
5. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente Contratto preveda la concertazione o la contrattazione collettiva, l'informazione deve essere preventiva.
1. I soggetti sindacali, individuati dal precedente art. 6, ricevuta l'informazione, in conformità dell'art 7, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione.
2. La concertazione oltre alle competenze negoziali proprie del CCNL, allo scopo di operare coerentemente con i principi relazionali indicati dall'art. 5, nonché per valutare i processi di trasformazione e sviluppo degli Enti di Industrializzazione, deve porre in condizione i soggetti sindacali di acquisire un adeguato livello conoscitivo.
3. La concertazione si effettua in coerenza con la suddivisione degli assetti contrattuali previsti dal presente CCNL e verterà in particolare su:
a. concertazione a livello nazionale
- ordinamento degli Enti di Industrializzazione ed eventuali trasformazioni previste per Legge;
- il ruolo e lo sviluppo degli Enti a livello nazionale e territoriale
b. concertazione a livello aziendale
- organizzazione del lavoro
- l'andamento economico e produttivo dell'Ente;
- lo sviluppo di iniziative societarie di rilievo per gli assetti occupazionali e l'organizzazione del lavoro;
- la classificazione del personale in relazione all'organizzazione ed agli obiettivi dell'Ente
- l'andamento dell'occupazione con riferimento a programmi operativi aventi concreta rilevanza per lo sviluppo occupazionale;
- verifica sull'utilizzo del lavoro straordinario (come previsto dall'art. 35);
- carichi di lavoro;
- situazioni di bilancio dei consorzi rilevanti ai fini della corresponsione del premio di risultato e produttività.
- individuazione delle attività, modalità di svolgimento e criteri di priorità nell'accesso al lavoro agile come previsto dal presente CCNL
- criteri di fruizione del congedo parentale su base oraria
4. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. Dall'esito della concertazione è redatto specifico verbale dal quale risulti le posizioni delle parti.
Art. 9 - Rappresentanze Sindacali nei luoghi di lavoro e composizione delle delegazioni
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a. le rappresentanze sindacali unitarie, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali;
b. i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
2. Ai fini della contrattazione collettiva aziendale la delegazione:
a. per le organizzazioni sindacali è composta dalle RSU, ove esistenti, ovvero, sino a loro costituzione, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL
b. per gli Enti di sviluppo industriale è composta dal legale rappresentante dell'ente o suoi delegati.
c. È nella facoltà del Legale rappresentante dell'Ente farsi assistere da altri esperti e/o dalia FICEI firmataria del presente contratto.
Art. 10 - Procedure di relazioni sindacali
1.In relazione agli ambiti e modalità di contrattazione aziendale precedentemente individuate, le Parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure:
a) gli accordi aziendali hanno durata triennale, essi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione e si intendono prorogati in caso di mancata disdetta delle parti fino al rinnovo;
b) le richieste di rinnovo dei contratti collettivi aziendali debbono essere presentate 60 giorni prima della scadenza degli stessi, al fine di determinare un tempo utile per l'avvio del negoziato:
- le Parti attivano la trattativa entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- durante il periodo in cui si svolge la contrattazione collettiva aziendale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa, fatti salvi eventuali provvedimenti indifferibili derivanti da disposizioni di Legge.
Art. 11 - Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU )
1. L'iniziativa per la costituzione della RSU è assunta dalle Organizzazioni Sindacali formalmente costituite ai sensi della normativa di Legge nazionale per il settore privatistico.
2. Il numero massimo di componenti della RSU in ciascun Ente è di:
- 1 componente negli Enti che occupano fino a 15 dipendenti;
- 3 componenti negli Enti che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 1 componente ulteriore per ogni frazione aggiuntiva parziale o intera di 70.
3. Le OOSS firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicando agli Enti e per conoscenza alla FICEI i nominativi dei componenti della RSU eletti.
4. Nei casi di decadenza della RSU o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, ove esistenti, in attesa della sua costituzione.
5. La RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, gestiscono i rapporti sindacali con gli Enti ed assolvono funzioni di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione di secondo livello.
Art. 12 - Permessi sindacali Permessi per la RSU
1. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1.30 ore per dipendente in forza presso gli Enti di Sviluppo Industriale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione.