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CCNL Cinematografi

Categoria Retributiva: Cinematografi - Multiplex e Megaplex

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 15/06/2016 - Decorrenza: 01/01/2017 - Scadenza: 31/12/2019

Ultimo aggiornamento

13 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Multiplex, Megaplex

Parti Stipulanti

Fistel Cisl

Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Anec

Associazione Nazionale Esercenti Cinema

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
QA2006,90 €2006,90 €
QB2143,57 €2143,57 €
F1767,40 €1767,40 €

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Lavoro straordinario

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario normale di lavoro mensile. 

Il lavoro straordinario è retribuito con la maggiorazione del 30% da applicarsi sulle retribuzioni orarie.

Per il lavoro festivo oltre 8 ore giornaliere v. infra "Lavoro festivo"

Per il lavoro notturno oltre 8 ore giornaliere v. infra "Lavoro notturno"

Ferie

A decorrere dall'anno 2012, il lavoratore ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio presso l'azienda ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 24 giorni lavorativi.

Il periodo feriale deve essere goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, improrogabilmente nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Norma transitoria

In relazione a quanto previsto dal presente articolo il termine di fruizione delle ferie maturate al 31 dicembre 2010 è fissato al 31 dicembre 2012.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità  o gratifica natalizia: In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta ai lavoratori una mensilità di importo pari, per gli impiegati, all' intera retribuzione mensile percepita e, per gli operai, a 173 ore di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell' anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell' ammontare della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l' azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Quattordicesima o Premio annuale: Alla data del 1° luglio di ciascun anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso l' azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata, a tali effetti, come mese intero.

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