CCNL Cemento, Calce, Gesso - Industria
Categoria Retributiva: Cemento - Industria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 29/05/2019 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2021
Ultimo aggiornamento
12 maggio 2025
Panoramica del Contratto
Aziende esercenti la produzione del cemento nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Parti Stipulanti
Federmaco
Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni
Fillea Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno
Filca Cisl
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini
Feneal Uil
Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno
Federbeton
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Area direttiva / 3 | 2537,73 € | 3081,49 € |
| Area direttiva / 2 | 2271,85 € | 2812,42 € |
| Area direttiva / 1 | 2078,49 € | 2611,93 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Cemento, Calce, Gesso - Industria: Ipotesi di accordo 08/05/2025
L' 08/05/2025 Federbeton e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato l'ipotesi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Aziende e...
Cemento, Calce, Gesso - Industria: EGR, indennità di mensa e festività turnisti
Turnisti Vigilie lavorate A partire dall'anno 2026 anche ai lavoratori turnisti del primo e del terzo turno verranno riconosciute 4 ore di riposo compensativo per ciascuna delle v...
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'azienda di far usufruire la seconda giornata non lavorata o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.
Per i lavoratori discontinui v. infra "Lavoro discontinuo".
Lavoro straordinario
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario verrà compensato con la maggiorazione del:
Operai:
- lavoro straordinario diurno: 30%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.
Intermedi:
- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro straordinario festivo: 60%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.
Impiegati:
- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro straordinario festivo: 75%;
- lavoro straordinario notturno: 75%;
- lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100%.
Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesta una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22 o dalle 6 alle 21), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 o dalle 21 alle 6).
Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:
- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.
In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.
Mensilità Aggiuntive
L'Azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto
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