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CCNL Cemento, Calce, Gesso - Industria

Categoria Retributiva: Calce e Gesso - Industria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 29/05/2019 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2021

Ultimo aggiornamento

12 maggio 2025

Panoramica del Contratto

Aziende esercenti la produzione della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Parti Stipulanti

Federmaco

Federazione Italiana dei Materiali di Base per le Costruzioni

Fillea Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive Costruzioni e Legno

Filca Cisl

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini

Feneal Uil

Federazione Nazionale Lavoratori Edili E Affini del Legno

Federbeton

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
Area direttiva / 32537,73 €3081,49 €
Area direttiva / 22271,85 €2812,42 €
Area direttiva / 12078,49 €2611,93 €

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Orario di lavoro

La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'azienda di far usufruire la seconda giornata non lavorata o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro.

Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.

Per i lavoratori discontinui v. infra "Lavoro discontinuo".

Lavoro straordinario

È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali (per i lavoratori discontinui v. infra"Lavoro discontinuo"). Il lavoro straordinario verrà compensato con la maggiorazione del:

Operai:

- lavoro straordinario diurno: 23%;
- lavoro straordinario notturno: 40%;
- lavoro straordinario festivo: 50%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 50%.

Intermedi:

- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro straordinario festivo: 60%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.

Impiegati:

- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro straordinario festivo: 75%;
- lavoro straordinario notturno: 75%;
- lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100%.

Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesta una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento, avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).

Ferie

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie annuali con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:

- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni.

In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.

Mensilità Aggiuntive

L'Azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto

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