CCNL Autoferrotranvieri
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/03/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 marzo 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 23/07/1976
Ultimo aggiornamento
24 marzo 2025
Panoramica del Contratto
Personale addetto ai seguenti pubblici servizi di trasporto: autofiloferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali; funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.
Parti Stipulanti
Ugl Fna
Faisa Cisal
Anav
Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori
Fit Cisl
Federazione Italiana Trasporti
Asstra
Associazione Trasporti
Agens
Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi
Filt Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti
Uiltrasporti Uil
Unione Italiana Lavoratori Trasporti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Par.100 | 718,73 € | 1242,93 € |
| Par.110 | 790,59 € | 1318,15 € |
| Par.116 | 833,73 € | 1361,29 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Autoferrotranvieri: Scioglimento riserva
Il giorno 20 marzo 2025, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fnisa-Cisal, Ugl-Fna e le Associazioni Agens, Anav, Asstra han...
Autoferrotranvieri: Trattamento integrativo
Entro sei mesi dall'accordo di rinnovo 11.12.2024, le parti, a livello aziendale, procedono alla definizione di un accordo per la rivisitazione della regolamentazione dell'articola...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale è fissato in 39 ore di lavoro.
Tale durata settimanale dell'orario di lavoro è realizzata come media nell'arco di 24 settimane.
L’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda:
- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
- limitatamente al personale viaggiante (utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007) entro il limite massimo di 60 ore.
A livello aziendale, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
Nelle aziende ove, nonostante la previsione dell'adeguamento dell'orario a quello contrattuale (39 ore) e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio (39 ore come media in 24 settimane) vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale.
Lavoro straordinario
Si considera lavoro straordinario quello che eccede l' orario normale di lavoro (orario medio).
Base di computo: quota orarie della retribuzione normale, aumentata dei ratei di 13a e 14a mensilità.
Maggiorazione: viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%.
Le percentuali di maggiorazione indicate per lavoro straordinario, notturno e festivo, sono tra loro cumulabili.
Eventuali percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e notturno, in atto presso le singole aziende in misura superiore a quelle previste dal presente articolo, saranno riproporzionate fino a concorrenza.
Ferie
A decorrere dal 1° luglio 2022 il primo comma dell'art 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 è sostituito dal seguente:
I lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;
La retribuzione delle predette giornate è costituita, dagli elementi che compongono la "retribuzione normale" di cui all'art. 3 dell'Accordo Nazionale 27 novembre 2000 come integrato e modificato dall'art. 5 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 2004, in quanto erogati con continuità per 14 mensilità, ed in cifra fissa, oltre che dalla "indennità retribuzione ferie" istituita dall'articolo 4 dell'accordo di rinnovo del Ccnl 2021-2023.
Indennità retribuzione ferie
Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del A.N. 27 novembre 2000 nonché dal presente articolo.
Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima :Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno, la tredicesima mensilità nella misura di una mensilità di retribuzione normale ultima raggiunta.
A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del mese di dicembre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno sono corrisposti tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nell' anno medesimo presso l' azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Quattordicesima: Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1o e il 20 luglio di ciascun anno, la 14a mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno.
Tale erogazione è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
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