CCNL in vigore
AUTOFERROTRANVIERI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-07-1976
Autoferrotranvieri, internavigatori, autolinee in concessione
Decorrenza 1 gennaio 1976 (1 giugno 1976) - 31 dicembre 1978
L'anno 1976, il giorno 23 del mese di luglio, presso il Ministero del lavoro,
tra la Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali (FEDERTRASPORTI), la Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), l'Associazione sindacale INTERSIND, l'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC)
e la Federazione nazionale unitaria autoferrotranvieri e internavigatori CGIL-CISL-UIL
è stato stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri - internavigatori - autolinee.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale; fissa, nei limiti delle norme di attuazione, specificamente previste, l'area di competenza aziendale consentendo una maggiore aderenza alla disciplina contrattuale a talune caratteristiche aziendali.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di regolamentazione nello stesso, e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materia che erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare, per il periodo di validità, il contratto generale e le norme applicative aziendali da esso previste.
Autolinee - Le parti concordano che per i dipendenti delle aziende private esercenti autolinee il presente contratto, con le decorrenze e fino alle scadenze precisate, modifica, per i contenuti non espressamente prorogati, l'accordo ponte 23-7-1973 e successivo protocollo di intesa tra OO.SS e Governo del 1-6-1974, entrambi sostitutivi dal 1-1-1976 dei contratti di settore del 10-12-1970 e precedenti.
Resta comunque fermo ed invariabile fino al 31-12-1975 quanto attuato sino a tale data nelle varie regioni in relazione all'accordo ponte, ai protocolli di intesa recepiti per accordi sindacali ed alle diverse regolamentazioni intervenute per effetto di particolari leggi regionali.
Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- regolamentazione delle assunzioni con rispetto delle norme di Legge vigenti;
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- retribuzioni minime;
- indennità di contingenza;
- criteri generali sulle competente accessorie;
- metodi di calcolo delle retribuzioni;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità e trattamento in caso di promozione;
- mensilità aggiuntive (13ª e 14ª);
- trasferte, diarie, concorso pasti;
- traslochi;
- congedo matrimoniale;
- benemerenze nazionali;
- trattamento di buonuscita;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa (minimo garantito);
- qualifiche e criteri generali per le promozioni e gli avanzamenti;
- avventiziato (trattamento economico e normativo) 1;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- disciplina delle Casse di soccorso.
Note:
1 La FEDERTRASPORTI, la FENIT e l'INTERSIND si impegnano con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto a definire il trattamento del personale avventizio per le parti non disciplinate dal presente contratto e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
In ordine alle materie proprie di livello aziendale si conviene quanto segue:
a) costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale, tra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le Aziende e le Organizzazioni sindacali provinciali territorialmente competenti dei lavoratori, la definizione degli elementi retributivi accessori di cui al successivo art. 13 e le altre materie espressamente delegate a tale titolo dalla normativa nazionale.
b) Le parti concordano di favorire una sempre più fattiva e concreta partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle complesse attività delle aziende, con il fine di realizzare la miglior efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In questo ambito le parti concordano sulla necessità di un preventivo e periodico esame tra le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti e le aziende in particolare dei problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed all'infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle Commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione o riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 45, all'accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili in applicazione delle norme di Legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle mansioni della qualifica rivestita secondo giudizio medico reso nelle forme di Legge.
c) Le proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti, da sottoporre ove necessario agli organi competenti, saranno oggetto di esame congiunto tra le rappresentanze sindacali aziendali e l'azienda.
d) Le direzioni provvederanno a dare tempestiva informativa alle RSA delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti in ordine alle proposte di variazioni dei programmi di esercizio.
e) Le parti convengono sulla necessità che sia assicurata ogni collaborazione a livello aziendale onde garantire attraverso il rispetto dei principi di economicità di gestione la piena produttività del servizio.
TITOLO II - Orario di lavoro - Ferie
Art. 4-A - Orario di lavoro - Norme per le aziende associate alla FEDERTRASPORTI
A.1 - Personale viaggiante - L'orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40', compresi i tempi accessori.
L'orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue:
- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15';
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.
Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni).
L'orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che - ai fini del calcolo - non deve comunque superare sette settimane.
Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi aziendali la determinazione:
a) del nastro lavorativo;
b) del numero e della durata delle riprese;
c) degli intervalli fra le riprese;
d) delle modalità di cambio;
e) dei tempi accessori.
A.2 - Personale operaio - L'orario di lavoro del personale operaio è fissato in 40 ore settimanali.
Nell'orario predetto sono compresi gli eventuali tempi accessori.
A.3 - Impiegati tecnici ed amministrativi - L'orario di lavoro del personale impiegatizio è fissato in ore 39 settimanali.
A.4 - Personale ausiliario - L'orario di lavoro del personale ausiliario è quello dei servizi cui tale personale è addetto.
A.5 - Condizioni di miglior favore - Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già fissate da accordi aziendali complessivamente per ciascuna categoria di personale.
A.6 - Controversie - Le eventuali controversie relative all'applicazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti per il componimento.
Art. 4-B - Orario di lavoro - Norme per le Aziende associate alla FENIT e INTERSIND
Ferme restando le vigenti norme di Legge e di Contratto collettivo aziendale sui turni ed orari settimanali di servizio - rispetto alle quali nulla è innovato - l'orario di lavoro settimanale resta fissato in relazione alle norme anzidette in 40 ore di lavoro effettivo.
Art. 4-C - Orario di lavoro - Norme per le Aziende associate all'ANAC
Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge.
La durata dell'orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali.
In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17.
Per gli impiegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, ferma restando la durata stabilita dal presente articolo, l'orario determinato per tali operai.
Per il personale viaggiante, agli effetti del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo previsto dalla lettera f) dell'art. 6 della Legge 14-2-1958, n. 138 (12 %) anche in caso di non richiesta reperibilità.
Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per comprovate esigenze di esercizio sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti.
Gli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con la corresponsione della retribuzione normale, di cui all'art. 6 - lettera c) nelle seguenti misure:
- 24 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 10º anno incluso;
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio dall'11º al 20º anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20º anno e per i Capi uffici e gli aventi qualifiche della stessa classe o superiori.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2.
Le ferie sono ridotte in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per motivi privati, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione dovuta a cause estranee al servizio.
Le assenze verificatesi per altri motivi non danno luogo a riduzioni, sempre che non superino nell'anno i 90 giorni. Non è ammessa la riduzione delle ferie inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (24 giorni) assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
TITOLO III - Trattamento economico
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile:
- retribuzione minima conglobata;
- retribuzione con anzianità individuale;
- retribuzione normale.
La retribuzione mensile è comprensiva dei riposi pagati e si applica indistintamente al personale di ruolo ed avventizio, tranne che ai guardabarriera il cui trattamento economico è determinato in sede di accordo aziendale.
a) Retribuzione minima conglobata
Per "retribuzione minima conglobata" si intendono i minimi stabiliti per le varie classi di qualifiche del personale, di cui alla Legge 6-8-1954, n. 858, e successive modifiche, comprensivi dell'indennità di contingenza, di cui agli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975, maturata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nota a verbale - Le parti, rilevando che in alcuni accordi aziendali la "retribuzione minima conglobata" è definita impropriamente "retribuzione tabellare o di tabella", sia come componente della retribuzione normale sia per il calcolo dei compensi aziendali percentualizzati, convengono di adeguare l'impropria terminologia usata aziendalmente a quella stabilita nel presente contratto. Le parti si impegnano altresì ad escludere ogni ricalcolo dei compensi aziendali percentualizzati per effetto della nuova terminologia di cui al presente articolo.
Autolinee - Per le retribuzioni minime conglobate del personale dipendente delle aziende private esercenti autolinee (ANAC) vale la tabella specifica allegata che costituisce parte integrante del presente contratto.
b) Retribuzione con anzianità aziendale
Per "retribuzione con anzianità individuale" si intende la retribuzione minima conglobata maggiorata degli aumenti periodici di anzianità spettanti ad ogni singolo agente.
c) Retribuzione normale
Per "retribuzione normale" si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote non conglobate di caropane.
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Sulla retribuzione minima conglobata di ciascuna classe di qualifiche sono calcolati aumenti periodici di anzianità ciascuno da corrispondersi per ogni biennio di anzianità di servizio, e per una percentuale conglobata del 40% (quaranta %) ripartita in 8 (otto) aumenti biennali del 5% (cinque %).
L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'azienda indipendentemente dalla categoria di inquadramento (ruolo o avventizio) con esclusione dal computo dei singoli periodi di avventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo.
Autolinee - Per le aziende private, esercenti autolinee (ANAC), le parti convengono che resta salvo il trattamento di miglior favore in atto per gli impiegati di cui al contratto 10-12-1970.
Art. 8 - Trattamento in caso di promozione
In caso di promozione viene assegnata la retribuzione con anzianità individuale della nuova qualifica immediatamente superiore a quella goduta dall'agente prima della promozione.
Per il conferimento del primo aumento biennale di anzianità, dopo la promozione, si tiene conto della eventuale frazione di biennio maturata nella precedente qualifica; per gli agenti che abbiano raggiunto la retribuzione massima (retribuzione minima conglobata integrata del 40 %), il periodo di tempo decorso dalla data di conferimento di tale retribuzione sarà considerato utile agli effetti del conseguimento del primo aumento biennale di anzianità dopo la promozione; ma nel caso in cui detto periodo di tempo sia maggiore di un biennio, non sarà corrisposto che il corrispettivo di un solo aumento biennale di anzianità.
Tuttavia, l'agente che venga promosso e che, nella nuova qualifica, non realizzi, in applicazione delle norme di cui sopra, con la retribuzione con anzianità individuale immediatamente superiore a quella goduta prima della promozione, un miglioramento almeno pari al 5 % della retribuzione minima conglobata della qualifica di provenienza, beneficia, all'atto della promozione, di un aumento biennale di anzianità nel limite della percentuale globale del 40 % - oltre quelli spettantigli in base alle norme anzidette. Quando ne abbia titolo, l'aumento biennale successivo a quello attribuitogli come sopra, gli viene corrisposto, a tutti gli effetti, a partire dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data della promozione, nel caso che, in base all'anzianità maturata nella qualifica di provenienza, tale aumento biennale gli doveva essere concesso, secondo la normativa di cui al comma precedente, nel corso dei 12 mesi successivi alla promozione stessa.
Dalla garanzia del miglioramento di almeno il 5 % di cui sopra, sono esclusi gli agenti che siano promossi prima di aver beneficiato di aumenti biennali di anzianità nella qualifica di provenienza o che vengano a beneficiare, nell'acquisire la nuova qualifica, dello stesso numero di aumenti biennali godut in quella precedente.
Art. 9 - Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza è corrisposta con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e secondo le norme degli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975.
Le variazioni dell'indennità di contigenza sono conteggiate separatamente e non influiscono, nel corso dell'anno, sulle retribuzioni minime conglobate; sono assoggettate a conglobamento il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1º gennaio successivo.
Art. 10 - Valori convenzionali della contingenza
Per valori convenzionali della contingenza si intendono i valori dei punti mensili validi al 1-1-1975 moltiplicati per 2,52 per ogni classe di qualifiche del personale di cui alla Legge 6-8-1954, n. 858 e successive modificazioni, come da tabella allegata.
I valori convenzionali della contingenza non conglobati non hanno effetto retributivo.
Autolinee - Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC) le parti convengono di far riferimento in luogo della Legge 6-8-1954, n. 858 e successive modifiche, alla allegata tabella specifica che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 11 - Indennità sostitutiva di mensa
Le aziende, presso le quali non esiste la mensa o l'indennità sostitutiva di questa, corrispondono a ciascun agente per tale titolo un'indennità minima mensile pari all'importo dell'1,50 % della somma risultante alla fine di ogni bimestre dalla media ponderale delle retribuzioni mensili minime conglobate previste per tutti i loro dipendenti.
Autolinee - Per il settore ANAC, si è concordato uno scambio di lettere perché l'ammontare dell'indennità venga fissata annualmente anziché bimestralmente come sopra.
Art. 12 - Indennità supplementare di caro pane
Le quote di caro pane che eccedono l'importo di L. 520 mensili, già compreso nella retribuzione minima conglobata, e che vengono riconosciute a talune categorie di lavoratori continuano ad essere corrisposte secondo le norme di Legge in vigore.
Autolinee - Le parti si danno atto che nel settore delle aziende private esercenti autolinee (ANAC), a seguito del conglobamento dell'indennità di caro pane avvenuto con il Contratto collettivo del 7-6-1961 non residuano quote eccedenti per nessuna categoria di lavoratori.
Art. 13 - Competenze accessorie, premi, indennità varie
A tutti gli agenti spettano competenze accessorie.
La determinazione specifica delle competenze accessorie (voci e misura) è concordata aziendalmente in rapporto al tipo di azienda ed alla natura delle prestazioni effettuate, in maniera che sia possibile graduarle in funzione di incentivo.
Ad ogni agente deve comunque essere assicurato, a titolo di competenze accessorie, un minimo del 5 % della propria retribuzione mensile minima conglobata.
Saranno istituiti aziendalmente il premio evitati sinistri per il personale di guida dei servizi automobilistici di linea e l'indennità di versamento incassi eseguito da personale adibito a mansioni di bigliettaio dopo il normale orario di lavoro, sempreché tali indennità non siano già comprese nel complesso delle competenze accessorie o comunque corrisposte in altra forma.
Sono altresì concordati aziendalmente, in quanto applicabili, compensi, indennità e premi per effettive particolari prestazioni e rimborsi di spese.
Autolinee - Per le imprese private esercenti autolinee (ANAC) le parti convengono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, quanto qui di seguito:
1) ad ogni agente deve essere comunque assicurato, a titolo di competenze accessorie una indennità mensile pari al 9 % della propria retribuzione minima conglobata. Tale competenza sostituisce il trattamento previsto dal terzo comma del presente articolo (minimo 5 %) e assorbe quanto stabilito dall'art. 13 del Contratto collettivo 10-12-1970;
2) oltre a quanto precede, ad ogni agente viene corrisposta un'indennità mensile complessiva di competenze accessorie, fatte salve le condizioni di miglior favore, pari al 25 % della retribuzione minima conglobata dell'autista di linea;
3) l'impiegato, la cui mansione prevalente consiste nel maneggio di denaro, e sempreché ricorrano i requisiti di riscossioni e pagamenti, con responsabilità, per errori anche finanziari, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 % della retribuzione minima conglobata.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 14 - Elementi distinti dalla retribuzione
A tutti i lavoratori del settore viene corrisposto l'importo mensile lordo di lire 11.143, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione.
A decorrere dal 1-1-1976 all'elemento distinto dalla retribuzione di cui sopra viene aggiunto l'importo mensile lordo di lire 15.000.
Con riferimento ai vari istituti contrattuali ed ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti, detti importi sono considerati utili ai seguenti effetti:
- 13ª e 14ª mensilità;
- ferie;
- festività nazionali ed infrasettimanali;
- permessi retribuiti;
- indennità di preavviso ove spettante;
- indennità di anzianità o trattamento di buonuscita
e per nessun altro istituto previsto dai contratti collettivi nazionali ed aziendali.
Nota a verbale - Le parti si danno atto che:
a) l'importo di lire 11.143 costituisce applicazione della normativa degli accordi interconfederali 7 maggio e 17-6-1975, con il riproporzionamento dell'importo mensile per corresponsione per 14 mensilità;
b) gli EDR di cui al presente articolo sono considerati, per effetto di norme di Legge e di accordo di Cassa soccorso, anche ai fini del sussidio di malattia e del trattamento di infortunio.
Art. 15 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dall'art. 6 dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e dei compensi di cui all'art. 14, si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili.
Gli importi orari della retribuzione di cui all'art. 6 dell'indennità di contingenza di cui all'art. 9 e dei compensi di cui all'art. 14, si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di Legge o di contratto nazionale o aziendale. Se l'orario contrattuale è individuato per settimana lavorativa, l'orario medio giornaliero si ottiene dividendo per 6 quello settimanale.
Art. 16 - Festività nazionali ed altre ricorrenze festive
Sono considerati giorni festivi quelli stabiliti dagli artt. 1 e 2 (escluse le domeniche) della Legge 27-5-1949, n. 260 e quella del Santo Patrono, per il quale si fa riferimento, in linea di massima, alla località in cui ha sede la direzione di esercizio.
Oltre alla retribuzione normale, di cui all'art. 6 lettera c) nulla compete ai lavoratori che non prestino servizio per effetto della festività, mentre, quando le festività coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto, essi hanno diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali, oppure, ove ciò non sia possibile, ad una giornata di retribuzione normale.
Ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività sopra richiamate compete, oltre alla retribuzione normale, il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Ai lavoratori che prestano la loro opera in giornate di festività coincidenti con il giorno di riposo (domenicale o periodico), fermo restando l'obbligo dell'azienda di far godere il riposo in altro giorno, spetta il pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione di lavoro festivo.
Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Si considera lavoro straordinario, quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti o accordi di categoria.
Si considera lavoro festivo quello effettuato in giorno di mancato riposo (domenicale o periodico) e quello effettuato nelle festività richiamate nel primo comma dell'art. 16 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 5 antimeridiane.
Non spetta la maggiorazione per il lavoro notturno agli agenti aventi la qualifica ed il trattamento specifico di "guardiano di notte".
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6 lettera c) del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione per il titolo che precede, in atto presso le singole aziende, che risultino superiori a quelle previste dalle leggi vigenti nel settore, saranno riproporzionate per effetto dell'incremento della base di calcolo come sopra determinato (retribuzione normale) di cui all'art. 6, lettera c) in modo da non superare il trattamento in atto presso le aziende stesse alla data di stipulazione del presente contratto.
di maggiorazione per lavoro festivo deve essere il doppio di quella adottata per il lavoro straordinario e calcolata anch'essa sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 6 lettera c) del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno da calcolarsi anch'esse sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6 lettera c) del presente contratto sono rispettivamente fissate nel 10 % per lavoro notturno compreso in turni avvicendati e nel 15 % per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro notturno in atto presso le singole aziende, che risultino superiori a quelle sopra indicate, saranno riproporzionate per effetto dell'incremento della base di calcolo, (retribuzione normale) in modo da non superare il trattamento in atto presso le aziende stesse alla data di stipulazione del presente contratto.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate sono tra loro cumulabili.
L'agente chiamato in servizio destinato al riposo periodico per un tempo inferiore all'orario normale giornaliero ha diritto, oltre al trattamento spettantegli per le ore lavorate, al 50 % della retribuzione minima conglobata per le restanti ore non lavorate.
Autolinee
Per le aziende private esercenti autolinee (ANAC) le parti convengono di lasciare immutato il computo di calcolo ed il valore del compenso del lavoro straordinario feriale e festivo in atto nelle medesime alla data di applicazione del presente contratto.
In ogni caso, per detto titolo, va garantita al lavoratore la maggiorazione minima del 15 % per il lavoro straordinario feriale e del 30 % per il lavoro festivo, calcolate sulla retribuzione normale oraria, comprensiva della quota di competenze accessorie: (9 % + 25 % rispettivamente, sulla base dell'art. 13 - nota a verbale - commi primo e secondo).
Le predette percentuali di maggiorazione non sono tra loro cumulabili.
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 10 e il 20 dicembre di ciascun anno, la tredicesima mensilità nella misura di una mensilità di retribuzione normale ultima raggiunta.
A tale effetto si intende retribuzione normale ultima raggiunta quella del mese di dicembre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno sono corrisposti tanti dodicesimi della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno medesimo presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Art. 19 - Quattordicesima mensilità
Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1º e il 20 luglio di ciascun anno, la 14ª mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno.
Tale erogazione è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero.
Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell'anno di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i dodicesimi relativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell'erogazione che, secondo i criteri di cui sopra, sarebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giugno.
Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1º gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.
Art. 20-A - Indennità di trasferta
1) Ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio debitamente riconosciute, deve recarsi fuori della residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta che si compone di diaria e di pernottazione.
2) Per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta ecc. a cui l'agente appartiene.
La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmen