S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
CCNL del 23/07/1976
AUTOFERROTRANVIERI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-07-1976
Autoferrotranvieri, internavigatori, autolinee in concessione
Decorrenza 1 gennaio 1976 (1 giugno 1976) - 31 dicembre 1978
L'anno 1976, il giorno 23 del mese di luglio, presso il Ministero del lavoro,
tra la Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali (FEDERTRASPORTI), la Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT), l'Associazione sindacale INTERSIND, l'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC)
e la Federazione nazionale unitaria autoferrotranvieri e internavigatori CGIL-CISL-UIL
è stato stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri - internavigatori - autolinee.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto regolamenta, per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti autolinee in concessione, gli istituti propri della contrattazione nazionale; fissa, nei limiti delle norme di attuazione, specificamente previste, l'area di competenza aziendale consentendo una maggiore aderenza alla disciplina contrattuale a talune caratteristiche aziendali.
Esso contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e materie che formano oggetto di regolamentazione nello stesso, e, pertanto, abroga e sostituisce tutte le norme relative ai predetti istituti e materia che erano disciplinati da precedenti accordi e contratti collettivi nazionali di categoria.
Al sistema contrattuale così delimitato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e di far rispettare, per il periodo di validità, il contratto generale e le norme applicative aziendali da esso previste.
Autolinee - Le parti concordano che per i dipendenti delle aziende private esercenti autolinee il presente contratto, con le decorrenze e fino alle scadenze precisate, modifica, per i contenuti non espressamente prorogati, l'accordo ponte 23-7-1973 e successivo protocollo di intesa tra OO.SS e Governo del 1-6-1974, entrambi sostitutivi dal 1-1-1976 dei contratti di settore del 10-12-1970 e precedenti.
Resta comunque fermo ed invariabile fino al 31-12-1975 quanto attuato sino a tale data nelle varie regioni in relazione all'accordo ponte, ai protocolli di intesa recepiti per accordi sindacali ed alle diverse regolamentazioni intervenute per effetto di particolari leggi regionali.
Art. 2 - Istituti riservati all'area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- regolamentazione delle assunzioni con rispetto delle norme di Legge vigenti;
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro;
- retribuzioni minime;
- indennità di contingenza;
- criteri generali sulle competente accessorie;
- metodi di calcolo delle retribuzioni;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità e trattamento in caso di promozione;
- mensilità aggiuntive (13ª e 14ª);
- trasferte, diarie, concorso pasti;
- traslochi;
- congedo matrimoniale;
- benemerenze nazionali;
- trattamento di buonuscita;
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa (minimo garantito);
- qualifiche e criteri generali per le promozioni e gli avanzamenti;
- avventiziato (trattamento economico e normativo) 1;
- apprendistato (trattamento economico e normativo);
- disciplina delle Casse di soccorso.
Note:
1 La FEDERTRASPORTI, la FENIT e l'INTERSIND si impegnano con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto a definire il trattamento del personale avventizio per le parti non disciplinate dal presente contratto e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
In ordine alle materie proprie di livello aziendale si conviene quanto segue:
a) costituisce oggetto di contrattazione in sede sindacale, tra le Organizzazioni sindacali che rappresentano le Aziende e le Organizzazioni sindacali provinciali territorialmente competenti dei lavoratori, la definizione degli elementi retributivi accessori di cui al successivo art. 13 e le altre materie espressamente delegate a tale titolo dalla normativa nazionale.
b) Le parti concordano di favorire una sempre più fattiva e concreta partecipazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori nelle complesse attività delle aziende, con il fine di realizzare la miglior efficienza dei servizi forniti alla collettività.
In questo ambito le parti concordano sulla necessità di un preventivo e periodico esame tra le rappresentanze sindacali aziendali delle Organizzazioni stipulanti e le aziende in particolare dei problemi relativi alle condizioni ambientali, ai ritmi e turni di lavoro, alla medicina preventiva ed all'infortunistica, all'epoca di godimento delle ferie, alla disciplina del godimento del diritto allo studio, alla partecipazione consultiva nelle Commissioni di concorsi e prove d'arte per promozioni ed avanzamenti, all'istituzione di corsi di formazione o riqualificazione professionali, alla disciplina dello straordinario nei limiti previsti dal successivo art. 45, all'accertamento dei posti di lavoro in organico, disponibili o che si possano rendere disponibili, ai fini dell'assegnazione a diversa qualifica dei lavoratori divenuti permanentemente inabili in applicazione delle norme di Legge in materia, all'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti temporaneamente inabili al servizio nelle mansioni della qualifica rivestita secondo giudizio medico reso nelle forme di Legge.
c) Le proposte di formulazione dei regolamenti per le promozioni e gli avanzamenti, da sottoporre ove necessario agli organi competenti, saranno oggetto di esame congiunto tra le rappresentanze sindacali aziendali e l'azienda.
d) Le direzioni provvederanno a dare tempestiva informativa alle RSA delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti in ordine alle proposte di variazioni dei programmi di esercizio.
e) Le parti convengono sulla necessità che sia assicurata ogni collaborazione a livello aziendale onde garantire attraverso il rispetto dei principi di economicità di gestione la piena produttività del servizio.
TITOLO II - Orario di lavoro - Ferie
Art. 4-A - Orario di lavoro - Norme per le aziende associate alla FEDERTRASPORTI
A.1 - Personale viaggiante - L'orario medio giornaliero di lavoro del personale viaggiante e di quello graduato è fissato in ore 6,40', compresi i tempi accessori.
L'orario di lavoro massimo giornaliero è fissato come segue:
- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: ore 7,15';
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8.
Gli orari sopra indicati sono stabiliti sulla base della normale settimana lavorativa (sei giorni).
L'orario medio giornaliero di lavoro sarà calcolato individualmente sull'intero ciclo dei turni al quale gli agenti sono interessati, ciclo che - ai fini del calcolo - non deve comunque superare sette settimane.
Per tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna azienda, resta di pertinenza degli accordi aziendali la determinazione:
a) del nastro lavorativo;
b) del numero e della durata delle riprese;
c) degli intervalli fra le riprese;
d) delle modalità di cambio;
e) dei tempi accessori.
A.2 - Personale operaio - L'orario di lavoro del personale operaio è fissato in 40 ore settimanali.
Nell'orario predetto sono compresi gli eventuali tempi accessori.
A.3 - Impiegati tecnici ed amministrativi - L'orario di lavoro del personale impiegatizio è fissato in ore 39 settimanali.
A.4 - Personale ausiliario - L'orario di lavoro del personale ausiliario è quello dei servizi cui tale personale è addetto.
A.5 - Condizioni di miglior favore - Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore già fissate da accordi aziendali complessivamente per ciascuna categoria di personale.
A.6 - Controversie - Le eventuali controversie relative all'applicazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti per il componimento.
Art. 4-B - Orario di lavoro - Norme per le Aziende associate alla FENIT e INTERSIND
Ferme restando le vigenti norme di Legge e di Contratto collettivo aziendale sui turni ed orari settimanali di servizio - rispetto alle quali nulla è innovato - l'orario di lavoro settimanale resta fissato in relazione alle norme anzidette in 40 ore di lavoro effettivo.
Art. 4-C - Orario di lavoro - Norme per le Aziende associate all'ANAC
Per l'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge.
La durata dell'orario di lavoro del personale di ogni ordine e grado è fissata in ore 6,40 giornaliere o 40 ore settimanali.
In caso di prestazione di lavoro in limite eccedente quello sopra indicato si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 17.
Per gli impiegati tecnici la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai dell'officina può adottarsi, ferma restando la durata stabilita dal presente articolo, l'orario determinato per tali operai.
Per il personale viaggiante, agli effetti del lavoro effettivo, viene riconosciuto il tempo previsto dalla lettera f) dell'art. 6 della Legge 14-2-1958, n. 138 (12 %) anche in caso di non richiesta reperibilità.
Il nastro lavorativo del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere. Le eventuali eccedenze per comprovate esigenze di esercizio sono individuate e regolate aziendalmente dalle parti.
Gli agenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con la corresponsione della retribuzione normale, di cui all'art. 6 - lettera c) nelle seguenti misure:
- 24 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 10º anno incluso;
- 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio dall'11º al 20º anno incluso;
- 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20º anno e per i Capi uffici e gli aventi qualifiche della stessa classe o superiori.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi; tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, ciascun giorno fruito come ferie viene computato per 1,2.
Le ferie sono ridotte in proporzione al totale delle assenze verificatesi nell'anno al quale si riferiscono, per motivi privati, per chiamata di leva, per richiamo alle armi, per provvedimenti disciplinari definitivi, per detenzione dovuta a cause estranee al servizio.
Le assenze verificatesi per altri motivi non danno luogo a riduzioni, sempre che non superino nell'anno i 90 giorni. Non è ammessa la riduzione delle ferie inferiore alla giornata.
In caso di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno spetterà all'agente il godimento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato; la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il trattamento di cui al presente articolo relativo al primo scaglione di anzianità (24 giorni) assorbe, fino a concorrenza, eventuali trattamenti attribuiti aziendalmente per lo stesso titolo.
TITOLO III - Trattamento economico
Ai fini del presente contratto valgono le seguenti nozioni di retribuzione mensile:
- retribuzione minima conglobata;
- retribuzione con anzianità individuale;
- retribuzione normale.
La retribuzione mensile è comprensiva dei riposi pagati e si applica indistintamente al personale di ruolo ed avventizio, tranne che ai guardabarriera il cui trattamento economico è determinato in sede di accordo aziendale.
a) Retribuzione minima conglobata
Per "retribuzione minima conglobata" si intendono i minimi stabiliti per le varie classi di qualifiche del personale, di cui alla Legge 6-8-1954, n. 858, e successive modifiche, comprensivi dell'indennità di contingenza, di cui agli accordi interconfederali 7-5-1975 e 17-6-1975, maturata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nota a verbale - Le parti, rilevando che in alcuni accordi aziendali la "retribuzione minima conglobata" è definita impropriamente "retribuzione tabellare o di tabella", sia come componente della retribuzione normale sia per il calcolo dei compensi aziendali percentualizzati, convengono di adeguare l'impropria terminologia usata aziendalmente a quella stabilita nel presente contratto. Le parti si impegnano altresì ad escludere ogni ricalcolo dei compensi aziendali percentualizzati per effetto della nuova terminologia di cui al presente articolo.
Autolinee - Per le retribuzioni minime conglobate del personale dipendente delle aziende private esercenti autolinee (ANAC) vale la tabella specifica allegata che costituisce parte integrante del presente contratto.
b) Retribuzione con anzianità aziendale
Per "retribuzione con anzianità individuale" si intende la retribuzione minima conglobata maggiorata degli aumenti periodici di anzianità spettanti ad ogni singolo agente.
c) Retribuzione normale
Per "retribuzione normale" si intende la retribuzione con anzianità individuale, l'indennità di contingenza non conglobata, l'indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali, le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio, nonché le quote non conglobate di caropane.
Art. 7 - Aumenti periodici di anzianità
Sulla retribuzione minima conglobata di ciascuna classe di qualifiche sono calcolati aumenti periodici di anzianità ciascuno da corrispondersi per ogni biennio di anzianità di servizio, e per una percentuale conglobata del 40% (quaranta %) ripartita in 8 (otto) aumenti biennali del 5% (cinque %).
L'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione presso l'azienda indipendentemente dalla categoria di inquadramento (ruolo o avventizio) con esclusione dal computo dei singoli periodi di avventiziato precedenti quello in cui il rapporto di lavoro diventa continuativo.
Autolinee - Per le aziende private, esercenti autolinee (ANAC), le parti convengono che resta salvo il trattamento di miglior favore in atto per gli impiegati di cui al contratto 10-12-1970.
Art. 8 - Trattamento in caso di promozione
In caso di promozione viene assegnata la retribuzione con anzianità individuale del