CCNL Animazione e Sport (Ugl - Federterziario)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 08/06/2023 - Decorrenza: 08/06/2023 - Scadenza: 07/06/2026
Ultimo aggiornamento
12 giugno 2023
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport
Parti Stipulanti
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Ugl Terziario
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 2540,31 € | 2540,31 € |
| 2 | 1885,30 € | 1885,30 € |
| 3 | 1589,65 € | 1589,65 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Animazione e Sport (Ugl - Federterziario): CCNL 08/06/2023
Rinnovato l'8/06/2023 da Ugl e Federteziario, il ccnl per i dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport. Si allega il te...
Animazione e Sport (Ugl - Federterziario): Aggiornamento minimi contrattuali
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Orario di lavoro
La normale durata settimanale effettiva dell'orario di lavoro è di 45 ore.
Lavoro straordinario
Si intende per lavoro straordinario quello eccedente il normale orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative straordinarie saranno remunerate con la quota oraria della normale retribuzione maggiorata delle percentuali sotto indicate:
- Lavoro straordinario diurno 15%
- Lavoro straordinario notturno 40%
- Lavoro straordinario festivo 25%.
Ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di 26 giorni annui.
A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giornate.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni. La frazione inferiore ai 15 giorni non verrà considerata.
Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica.
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