S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 08/06/2023
ANIMAZIONE E SPORT (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 08/06/2023
per i dipendenti delle aziende di animazione, spettacolo, contatto, miniclub, babysitting, ludoteche e sport
Decorrenza: 08/06/2023
Scadenza: 07/06/2026
L'anno 2023 il giorno 8 del mese di giugno in Roma
TRA LE PARTI SOCIALI DATORIALI
FEDERTERZIARIO - Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale
FEDERTERZIARIO TURISMO
E
Federazione Nazionale UGL Terziario,
con l'assistenza di
UGL - Unione Generale del Lavoro
con l'assistenza tecnica di:
ANCL - Associazione Nazionale dei consulenti del Lavoro
si è stipulato quanto segue:
E precisamente:
- Attribuendo all'autonomia collettiva una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del confronto ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- Regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile dei costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;
- Definendo il complesso normativo ed economico che dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia del sistema contrattuale.
Le parti - nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori - hanno inteso realizzare con il presente contratto non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità di un settore che ha delle spiccate peculiarità che non possono essere sottovalutate e dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l'allargamento della base produttiva, anche attraverso una adeguata politica che incentivi la qualità del lavoro, nonché il superamento della stagionalità ed un recupero della capacità competitiva delle imprese sui mercati intemazionali.
In tale ottica, le parti si impegnano comunemente a richiedere l'eliminazione degli elementi di carattere fiscale e tariffario che costituiscono una penalizzazione per il settore e una distorsione della concorrenza su base comunitaria.
Le parti, convengono che il rafforzamento e lo sviluppo a livello locale della contrattazione sono necessari per la crescita dell'occupazione, attraverso la valorizzazione della realtà dei diversi mercati del lavoro a livello locale, per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza.
Le parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale, sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali, compreso quello aziendale.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
Le parti concordano nel ritenere che il settore di applicazione del presente CCNL abbia delle peculiarità che necessitano di un ampliamento dell'ambito di utilizzo del principio di stagionalità e una maggiore flessibilità, sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori e in un'ottica di valorizzazione delle professionalità e delia conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Infatti, l'animatore è sempre più diventato una figura centrale dei villaggi turistici e, più in generale nelle strutture in cui opera. E una professione unica, ma anche un'esperienza di vita ed un percorso di formazione e apprendimento continuo. Il contatto con gli ospiti è residuale e in ogni caso quasi sempre funzionale agli altri servizi della struttura in cui opera, ma esplica la propria attività lavorativa attraverso una costante ed indispensabile relazione con gli ospiti. Ed è proprio tale attività di relazione e interazione a costituire la peculiarità del contributo degli animatori che sono i primi comunicatori del villaggio ed hanno il compito di trasmettere la gioia della vacanza attraverso una serie di attività di intrattenimento organizzate e personalizzate in base al target degli ospiti presenti e di far conoscere gli ospiti tra loro favorendo la nascita di conoscenze ed amicizie.
Con riferimento al concetto di stagionalità, va sottolineato come, molte delle aziende operanti nel settore, pur non avendo periodi di chiusura annuale, siano soggette a periodi di intensificazione dell'attività, a carattere ciclico, che non possono essere coperti con il personale normalmente in forza. Pertanto, con il presente contratto collettivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D. Lgs. 81/2015, le parti intendono ampliare il campo di applicazione del principio di stagionalità e la possibilità di utilizzare contrattici lavoro stagionale, a tutte quelle imprese, anche ad apertura annuale, che abbiano periodi di intensificazione ciclica dell'attività in determinati periodi dell'anno.
Le parti si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi, soprattutto di alta formazione, destinati a migliorare la qualità dei servizi e la competitività del settore, con particqlare riferimento al ruolo degli Enti bilaterali per la formazione continua, individuando in FONDITALIA l'Ente Bilaterale per la formazione continua, ed in EBINTUR l'Ente Bilaterale generale.
Inoltre, le parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello locale.
Le parti hanno inteso disciplinare:
- La contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- La contrattazione di secondo livello: territoriale e aziendale.
Nel riconoscere il diritto delle aziende di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con la R.S.A., d'intesa con le articolazioni territoriali delle organizzazione sindacale nazionale UGL firmataria del presente contratto, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti volti a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il contratto nazionale avrà durata triennale.
La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'articolo 157.
Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Livello territoriale
A livello territoriale, anche in ragione dell'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2019, in tema di Welfare, Formazione, Premi di Produzione e Assistenza contrattuale, le Associazioni territoriali aderenti a FEDERTERZIARIO ed alla Federazione Nazionale UGL TERZIARIO, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro dipendenti delle aziende di qualsiasi natura e/o struttura giuridica, che, in qualità di soggetti terzi rispetto alle strutture alberghiere, ai villaggi turistici, agli stabilimenti balneari, alle discoteche, ai pub, ai parchi divertimento, acquatici o tematici, o comunque rispetto ad eventi, spettacoli o intrattenimenti in generale, impieghino personale addetto all'intrattenimento di adulti e bambini.
In particolare, rientrano tra le attività disciplinate dal presente CCNL indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'animazione di contatto, l'animazione per bambini, organizzazione di giochi, organizzazione feste e spettacoli, organizzazione di escursioni, vendita di gadget rappresentativi delle attività di animazione e abbigliamento utilizzate ed indossate esclusivamente dalla squadra di animazione.
Non rientrano nella disciplina del presente contratto i rapporti di lavoro intercorrenti tra aziende di gestione diretta e gli animatori che dovranno aderire al contratto collettivo applicato al restante personale dell'azienda.
Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente contratto i rapporti di lavoro intercorrenti con istruttori di discipline sportive che siano tesi all'insegnamento, anche solo propedeutico, di sport quali il nuoto, lo sci nautico, il tiro con l'arco, il surf, la canoa ecc. Gli istruttori, anche ove operino in collaborazione con gli animatori, dovranno risultare assunti da una società sportiva dilettantistica (iscritta al Coni o CSI) che abbia un'esperienza pregressa di almeno 3 anni ed essere in possesso di un attestato nominativo di abilitazione per l'esercizio dell'attività di istruttore dilettante.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore animazione e il relativo personale dipendente.
Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo per i lavoratori delle aziende di cui al precedente art. 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell'art. 3 del decreto-Legge 22 marzo 1993, n.71, convertito dalla Legge 20 maggio 1993, n. 151, modificato dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 3 - Pluralità di unità aziendali
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano pari opportunità nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
Art. 5 - Contrattazione di prossimità
Le parti condividono l'obiettivo di dare il massimo sviluppo alla cosìddetta "contrattazione di prossimità" che riconsegna il protagonismo contrattuale ai titolari originali, i territori, i lavoratori dipendenti, le aziende; la contrattazione di prossimità di cui all'art. 8 Legge 148/2011 e del D.Lgs. 81//2015, che si recepiscono quale parte integrante del presente contratto collettivo, costituiscono la fonte legislativa di riferimento dello stesso.
Pertanto, le parti dichiarano che tali norme legislative e contrattuali procedurali costituiscono condizione necessaria e sufficiente per sottoscrivere validamente a livello aziendale, oltre le materie delegate, anche deroghe al Contratto Collettivo Nazionale oggetto del presente atto.
Il contratto territoriale e/o aziendale di prossimità deve essere sottoscritto dai rappresentanti locali di FEDERTERZIARIO e della Federazione Nazionale UGL TERZIARIO (Unione Generale del Lavoro) settore Commercio e Turismo.
Il contratto territoriale di cui sopra, quando esistente, non ha valore direttamente operativo e cogente per la imprese e lavoratori dipendenti, ma costituisce una griglia di possibilità ed opzioni sempre entro il binario normativo e procedurale scaturente dal correlato disposto dell'art. 8 della L. 148/2011 e all'Accordo Interconfederale 20/06/2011, a disposizione dei soggetti titolari del contratto aziendale, secondo le specifiche esigenze e caratteristiche dei vari territori e distretti produttivi.
Il contratto aziendale deve essere sottoscritto, sempre all'interno della griglia previsionale e procedurale contenuta nel territoriale, ove esistente, dalla RSA-UGL Terziario e dal datore di lavoro, assistito dalla Federterziario. Ove richiesto l'Ente Bilaterale EBINTUR, potrà certificare la valida sottoscrizione del contratto e provvedere al suo deposito presso gli uffici competenti dei Ministero del Lavoro.
Di norma, i relativi accordi hanno durata massima pari a tre anni.
Art. 6 - Premio di risultato e politiche di welfare
Con la contrattazione di prossimità, in tema di Welfare, Formazione, Premi di Produzione e Assistenza contrattuale, potranno essere istituiti premi di risultato legati all'ottimizzazione dei servizi resi dal personale alla clientela e agli obiettivi derivati dall'accordo aziendale. In ordine alla quantificazione del premio, ai criteri di individuazione degli incrementi ed ai requisiti per la decontribuzione dei premi si rimanda alla normativa applicabile cui i contratti aziendali dovranno attenersi.
Il premio non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano sull'opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sull'eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere particolarmente agevolati sia per i lavoratori che per le aziende, può rafforzare i legami collaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento strategico per la competitività delle aziende e la salvaguardia dell'occupazione.
Art. 7 - Materie demandate alla contrattazione di II livello
Materie della contrattazione di secondo livello, alla quale sono demandate, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:
a) Azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale e territoriale;
b) Il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) La definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta, superiori rispetto a quanto previsto dalle norme di pertinenza; la percentuale di contratti a tempo determinato, nonché ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di lavoro temporaneo;
d) Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
e) Intervallo per la consumazione dei pasti;
f) Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
g) Distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
h) Diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
i) Il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro;
j) Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo;
k) Qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
l) Premio di risultato e welfare aziendale;
y) L'individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a tre anni.
Le parti stipulanti il presente CCNL, ribadita la volontà di promuovere l'istituzione e/o lo sviluppo degli Enti bilaterali e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli Enti bilaterali non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli Enti bilaterali.
EBINTUR costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il presente CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine il EBINTUR attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) Programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) Provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) Provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) Riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936/1986;
e) Istituisce una banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) Attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) Riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato, nonché dei contratti a termine;
h) Predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) Svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) Svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) Svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.
EBINTUR promuove e gestisce, a livello locale:
a) Iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) Iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) Funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
d) Funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con la rete degli Enti bilaterali territoriali e con il sistema informativo lavoro;
e) Le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f) I compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
g) I compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli Organismi paritetici;
h) Funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra EBINTUR e i fondi competenti;
i) L'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine, l'Osservatorio:
- Programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente bilaterale nazionale EBINTUR inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalie Associazioni imprenditoriali;
- Ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale;
- Promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire rincontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- Cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente bilaterale nazionale;
- Attività in materia di attestazione di regolar