CCNL Agricoltura - Cooperative
Categoria Retributiva: Agricoltura - Cooperative (dal 01.07.06)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/05/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 maggio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 19/07/2024 - Decorrenza: 01/01/2024 - Scadenza: 31/12/2027
Ultimo aggiornamento
02 febbraio 2026
Panoramica del Contratto
Dipendenti di cooperative e consorzi agricoli
Parti Stipulanti
Confcooperative Fedagripesca
Agci Agrital
Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Agro Ittico Alimentare
Legacoop Agroalimentare
Uila Uil
Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari
Flai Cgil
Federazione Lavoratori Agroindustria
Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale E Industriale
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| operai non professionalizzati | 1242,82 € | 1242,82 € |
| 1 | 2235,08 € | 2235,08 € |
| 2 | 2009,35 € | 2009,35 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Agricoltura - Cooperative: Stesura CCNL 19/07/2024
Nei giorni scorsi AGCI-AGRITAL, Legacoop Agroalimentare, Confcooperative-Fedagripesca e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL hanno proceduto alla stesura del testo coordinato 19/07/2024. ...
Agricoltura - Cooperative: Aggiornamento minimi contrattuali
AGRICOLTURA - COOPERATIVE Agricoltura - Cooperative (dal 01.07.06) Minimi in vigore dal 01/05/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma 1 € 2269,24 € 0 € 0 € 2...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi.
Lavoro straordinario (Operai)
Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.
Maggiorazioni:
|
Lavoro straordinario |
% |
|
Feriale |
25% |
|
Festivo |
50% |
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (minimo contrattuale nazionale conglobato). Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3o elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, ma nella misura in atto per le ore ordinarie.
Ferie
Lavoratori con rapporto a tempo indeterminato: spetta, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative (22 nel caso di settimana corta, sabato escluso).
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, nonché nel caso di contratto a termine per gli impiegati, ai lavoratori spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Operai agricoli e florovivaisti a tempo determinato: il periodo di ferie maturerà per 365esimi in relazione alle giornate lavorate.
Il riconoscimento economico dell'istituto ferie avviene nella retribuzione, tramite percentualizzazione dello stesso all'interno del terzo elemento (v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.")).
Mensilità Aggiuntive
I lavoratori hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto.
Dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.
Nel caso di cessazione del rapporto, il calcolo dei dodicesimi delle mensilità aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.
La corresponsione dei dodicesimi di tali mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Per gli operai a tempo determinato v. "Retribuzione - Terzo elemento (Operai T.D.).
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