CCNL Aziende Aerofotogrammetriche
Categoria Retributiva: Aerofotogrammetria
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/05/2007
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 maggio 2007
Riferimento CCNL
CCNL del 09/05/2000 - Decorrenza: 01/07/1999 - Scadenza: 30/06/2003
Panoramica del Contratto
Aziende esercenti l'attività di aerofotogrammetria.
Parti Stipulanti
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Uilsic Uil
Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione Cultura
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Fita
Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
Aniaf
Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1601,85 € | 1601,85 € |
| 2 | 1497,33 € | 1497,33 € |
| 3 | 1418,45 € | 1418,45 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornalieri e di 40 ore settimanali.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (settimana corta) potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6º giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Lavoro straordinario
Ai soli fini contrattuali, è considerato supplementare il lavoro svolto oltre l'orario contrattuale e sino al limite delle 48 ore settimanali; straordinario quello prestato oltre tale limite.
Per le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili fra loro nè con quelle per lavoro notturno e festivo), da computarsi sulla quota oraria della retribuzione (calcolata dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno):
- lavoro supplementare e straordinario feriale: 35%;
Lavoro supplementare e straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 35% con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60% con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Ferie
I lavoratori non in prova di cui al presente contratto avranno diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 25 giorni lavorativi, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore presenti in azienda.
Mensilità Aggiuntive
La gratifica natalizia per i lavoratori non in prova è stabilita, per ciascun anno, nella misura di una mensilità.
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