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CCNL Aziende Aerofotogrammetriche

Categoria Retributiva: Aerofotogrammetria

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 maggio 2007

Riferimento CCNL

CCNL del 09/05/2000 - Decorrenza: 01/07/1999 - Scadenza: 30/06/2003

Panoramica del Contratto

Aziende esercenti l'attività di aerofotogrammetria.

Parti Stipulanti

Fistel Cisl

Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

Uilsic Uil

Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione Cultura

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Fita

Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato

Aniaf

Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/05/2007
LivelloPaga BaseTotale
11601,85 €1601,85 €
21497,33 €1497,33 €
31418,45 €1418,45 €

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Orario di lavoro

La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornalieri e di 40 ore settimanali.

La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (settimana corta) potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6º giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.

Lavoro straordinario

Ai soli fini contrattuali, è considerato supplementare il lavoro svolto oltre l'orario contrattuale e sino al limite delle 48 ore settimanali; straordinario quello prestato oltre tale limite.

Per le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali (non cumulabili fra loro nè con quelle per lavoro notturno e festivo), da computarsi sulla quota oraria della retribuzione (calcolata dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno):

- lavoro supplementare e straordinario feriale: 35%;

Lavoro supplementare e straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 35% con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60% con un minimo di 3 ore di retribuzione.

Ferie

I lavoratori non in prova di cui al presente contratto avranno diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 25 giorni lavorativi, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore presenti in azienda.

Mensilità Aggiuntive

La gratifica natalizia per i lavoratori non in prova è stabilita, per ciascun anno, nella misura di una mensilità.

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