S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 09/05/2000
AZIENDE AEROFOTOGRAMMETRICHE
Testo consolidato del CCNL 09/05/2000
Dipendenti delle aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica e tematica in genere
Decorrenza: 01/07/1999
Scadenza: 30/06/2007
CCNL 09/05/2000 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
- Accordo di rinnovo 07/06/2004
- Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 9 maggio 2000
tra
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
La FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Verbale di stipula
Addì 6 giugno 2002, in Roma presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è svolta una riunione avente per oggetto il rinnovo del II biennio economico del CCNL 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001
tra
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
La FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
L'Unione degli industriali di Roma
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Al termine della stessa è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Verbale di stipula
Il giorno 7 giugno 2004
TRA
- l'ANIAF - Associazione Nazionale Imprese Aerofotogrammetriche,
E
- la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, Segreterie Nazionali,
è stato stipulato il presente verbale di accordo.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Firenze, addì 4 aprile 2006 presso l'Associazione Industriali di Firenze
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
È stato raggiunto l'accordo nei seguenti termini.
Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente contratto nazionale trovi applicazione presso tutte le aziende esercenti l'attività di aerofotogrammetria.
La SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILSIC-UIL e l'ANIAF
A) Preso atto del permanere dello stato di difficoltà che caratterizza il comparto produttivo aerofotogrammetrico italiano a causa di generale mancanza di programmazione della domanda pubblica, di adeguata qualificazione complessiva delle imprese di settore operanti sul mercato e di omogenee scelte tecnico-scientifiche;
B) Considerato che è stata attuata un'intesa tra Stato - regioni e province autonome - enti locali ed Enti cartografici nazionali per la ristrutturazione organica di tutto il settore geotopocartografico, che è oggetto del P.D.L. n. 394/1996 del sen. Veltri e che in questo grande progetto sono state coinvolte sia le Organizzazioni sindacali che l'ANIAF;
C) Tenuto conto che è indispensabile diffondere presso tutti gli enti pubblici nazionali e locali e presso gli enti privati, che possono appaltare cartografia e sistemi informativi territoriali, la cultura e le conoscenze che riguardano la nostra attività in modo che sia favorita la più corretta e più diffusa partecipazione delle imprese specializzate nel settore, rifiutando per la qualificazione alle gare l'adozione di criteri troppo permissivi (con l'ammissione di imprese non sufficientemente organizzate ed affidabili o che non applicano il CCNL aerofotogrammetrici) o troppo severi, rispetto alle dimensioni dell'appalto ed ai possibile numero delle imprese ammissibili (con la riduzione del numero dei concorrenti e conseguente danno economico per le stesse amministrazioni);
D) Considerato che è indispensabile, per la tutela dei diritti dei lavoratori e la garanzia per uguali opportunità di concorrenza per le imprese nello specifico campo dei rilevamenti aerofotogrammetrici, che venga sempre richiesta dagli enti appaltanti o subappaltanti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche;
E) Considerato che è essenziale monitorare l'evolversi del mercato per ogni opportuno controllo ai fini del suo buon andamento, nell'interesse generale e quindi anche delle imprese e dei relativi dipendenti;
F) Ritenuto che è essenziale, in questo periodo di rapida evoluzione della tecnologia nel campo dei rilievi aerofotogrammetrici ed in particolare per la cartografia digitale e per l'ortofotocarta digitale, che le imprese ed i propri dipendenti si aggiornino continuamente per essere al passo dell'evoluzione tecnologica;
Tutto ciò premesso, decidono di attivarsi allo scopo di:
1) Ottenere per le OO.SS. e per l'ANIAF una maggiore concreta presenza e visibilità nei progetti di riorganizzazione della struttura che dovrà soprintendere alla realizzazione delle linee-guida della cartografia alle varie scale e dei sistemi informativi ed alla unificazione dei capitolati;
2) Costituire un Osservatorio sugli appalti paritetico tra le OO.SS. e l'ANIAF per monitorare il mercato, il quale si riunirà ogni tre mesi (salvo casi urgenti), prevedendo la possibilità di intervento presso le amministrazioni per ottenere, nel rispetto delle leggi in vigore, tutte le possibili modifiche sia nei bandi di gara, che nelle ammissioni alle gare, che nelle assegnazioni degli appalti, con eventuale incarico, ai fini della rappresentanza dell'ANIAF a livello operativo, ad un tecnico di riconosciuta autorevolezza;
3) Favorire lo svilupparsi di corsi di formazione dei lavoratori del comparto aerofotogrammetrico, in particolare per quanto riguarda le attività interessate dai più recenti sviluppi tecnologici, nonché la sensibilizzazione delle imprese allo sviluppo del sistema qualità.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra il personale dipendente e le aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica (sia classica che numerica, che digitale e tematica in generale), nonché di immagini fotogrammetriche per l'ortofotocarta digitale e di sistemi informativi territoriali.
Le parti confermano la natura manifatturiera dell'attività svolta dalle aziende operanti nel settore aerofotogrammetrico, anche ai fini dell'inquadramento INPS nelle attività industriali.
Le parti si danno atto che il codice ISTAT della classificazione delle attività economiche per le aziende aerofotogrammetriche è il n. 74.20.4 (attività di aerofotogrammetria e cartografia).
Art. 2 - Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusone adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici per i laboratori fotografici e di riproduzione cartografica, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà sede d'esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive dell'occupazione. In quest'ambito, con riferimento all'occupazione femminile, verrà effettuata un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della Legge n. 125/1991, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di una Commissione tecnica, comunemente indicata dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo dell'occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro il 31 maggio 2000, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, che terranno conto anche d'esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il 31 maggio 2000 e si concluderanno entro il mese di ottobre 2000. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle parti stipulanti.
La Commissione tecnica paritetica avrà l'incarico di procedere ad un monitoraggio del mercato al fine di realizzare, per quanto possibile, un opportuno controllo sul rispetto delle leggi in vigore, dei bandi di gara, delle assegnazioni degli appalti e il rispetto del CCNL nell'interesse delle imprese e dei lavoratori del settore.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Allegato 2 - Osservatorio nazionale
Le parti sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Aerofotogrammetrico convengono sulla opportunità di rafforzare l'Osservatorio a livello Nazionale al fine di monitorareá il corretto rispetto delle norme di Legge e del presente contratto da parte delle Aziende del settore aggiudicatrici di commesse pubbliche.
Laddove necessario l'Osservatorio interverrà presso gli Enti Pubblici al fine di sollecitare, al momento delle gare di appalto e alla loro aggiudicazione,il corretto rispetto delle regole onde evitare distorsivi fenomeni di concorrenza sleale dannosi per il settore Aerofotogrammetrico.
Ai fini di cui sopra le parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di ottobre 2004 per esaminare le problematiche di cui ai commi precedenti di competenza dell'Osservatorio.
Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Allegato 3 - Formazione aggiornamento professionale
Il settore è caratterizzato dall'evolversi continuo dei processi produttivi e tecnologici e conseguentemente si trova nella necessità di adeguamento costante delle professionalità esistenti all'interno del comparto ma anche di reperire sul mercato del lavoro figure professionali adeguate.
In relazione alle suddette necessità le parti convengono di aprire ,a partire dal prossimo mese di settembre,un confronto al fine di individuare percorsi formativi in grado di dare risposte positive alle Aziende.
I percorsi e i contenuti formativi dovranno avere caratteristiche tali da favorire ,quanto più possibile, l'utilizzo e l'accesso a finanziamenti pubblici, previa predisposizione di progetti mirati al settore
Oltre a ciò Aniaf e OO.SS. individuando Fondimpresa come un ulteriore mezzo per reperire risorse da finalizzare alla formazione degli operatori del settore si impegnano ad operare affinché le Aziende aderiscano nella loro totalità a Fondimpresa.
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º luglio 1999 e sarà valido, per la parte retributiva, sino al 30 giugno 2001 e, per la parte normativa, fino al 30 giugno 2003. Esso s'intenderà prorogato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le parti si danno atto di avere tenuto presenti, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa 22 gennaio 1983, 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998.
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esaurito, in tutti i suoi aspetti, il rinnovo della parte retributiva relativa al secondo biennio (1º luglio 2001 - 30 giugno 2003) del vigente CCNL
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Il presente accordo avrà validità sino al 30 giugno 2005 per la parte economica, e sino al 30 giugno 2007 per la parte normativa, fatto salvo quanto stabilito negli allegati 2 e 3.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
La parte economica avrà validità dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2007.
I diritti sindacali sono quelli previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando quanto sopra stabilito, nelle aziende con più di cinque dipendenti, i lavoratori avranno diritto a cinque ore retribuite all'anno da utilizzare per assemblee durante l'orario di lavoro e potranno altresì eLeggere, al loro interno, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, un loro rappresentante per i rapporti con la Direzione dell'azienda. Tale rappresentante non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività sindacale.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che siano membri degli Organismi direttivi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni sindacali, fermo restando che nella stessa azienda no