CCNL in vigore del 09/05/2000
AZIENDE AEROFOTOGRAMMETRICHE
Testo consolidato del CCNL 09/05/2000
Dipendenti delle aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica e tematica in genere
Decorrenza: 01/07/1999
Scadenza: 30/06/2007
CCNL 09/05/2000 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
- Accordo di rinnovo 07/06/2004
- Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 9 maggio 2000
tra
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
La FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Verbale di stipula
Addì 6 giugno 2002, in Roma presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è svolta una riunione avente per oggetto il rinnovo del II biennio economico del CCNL 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001
tra
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
La FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
L'Unione degli industriali di Roma
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Al termine della stessa è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Verbale di stipula
Il giorno 7 giugno 2004
TRA
- l'ANIAF - Associazione Nazionale Imprese Aerofotogrammetriche,
E
- la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, Segreterie Nazionali,
è stato stipulato il presente verbale di accordo.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Firenze, addì 4 aprile 2006 presso l'Associazione Industriali di Firenze
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
È stato raggiunto l'accordo nei seguenti termini.
Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente contratto nazionale trovi applicazione presso tutte le aziende esercenti l'attività di aerofotogrammetria.
La SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILSIC-UIL e l'ANIAF
A) Preso atto del permanere dello stato di difficoltà che caratterizza il comparto produttivo aerofotogrammetrico italiano a causa di generale mancanza di programmazione della domanda pubblica, di adeguata qualificazione complessiva delle imprese di settore operanti sul mercato e di omogenee scelte tecnico-scientifiche;
B) Considerato che è stata attuata un'intesa tra Stato - regioni e province autonome - enti locali ed Enti cartografici nazionali per la ristrutturazione organica di tutto il settore geotopocartografico, che è oggetto del P.D.L. n. 394/1996 del sen. Veltri e che in questo grande progetto sono state coinvolte sia le Organizzazioni sindacali che l'ANIAF;
C) Tenuto conto che è indispensabile diffondere presso tutti gli enti pubblici nazionali e locali e presso gli enti privati, che possono appaltare cartografia e sistemi informativi territoriali, la cultura e le conoscenze che riguardano la nostra attività in modo che sia favorita la più corretta e più diffusa partecipazione delle imprese specializzate nel settore, rifiutando per la qualificazione alle gare l'adozione di criteri troppo permissivi (con l'ammissione di imprese non sufficientemente organizzate ed affidabili o che non applicano il CCNL aerofotogrammetrici) o troppo severi, rispetto alle dimensioni dell'appalto ed ai possibile numero delle imprese ammissibili (con la riduzione del numero dei concorrenti e conseguente danno economico per le stesse amministrazioni);
D) Considerato che è indispensabile, per la tutela dei diritti dei lavoratori e la garanzia per uguali opportunità di concorrenza per le imprese nello specifico campo dei rilevamenti aerofotogrammetrici, che venga sempre richiesta dagli enti appaltanti o subappaltanti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche;
E) Considerato che è essenziale monitorare l'evolversi del mercato per ogni opportuno controllo ai fini del suo buon andamento, nell'interesse generale e quindi anche delle imprese e dei relativi dipendenti;
F) Ritenuto che è essenziale, in questo periodo di rapida evoluzione della tecnologia nel campo dei rilievi aerofotogrammetrici ed in particolare per la cartografia digitale e per l'ortofotocarta digitale, che le imprese ed i propri dipendenti si aggiornino continuamente per essere al passo dell'evoluzione tecnologica;
Tutto ciò premesso, decidono di attivarsi allo scopo di:
1) Ottenere per le OO.SS. e per l'ANIAF una maggiore concreta presenza e visibilità nei progetti di riorganizzazione della struttura che dovrà soprintendere alla realizzazione delle linee-guida della cartografia alle varie scale e dei sistemi informativi ed alla unificazione dei capitolati;
2) Costituire un Osservatorio sugli appalti paritetico tra le OO.SS. e l'ANIAF per monitorare il mercato, il quale si riunirà ogni tre mesi (salvo casi urgenti), prevedendo la possibilità di intervento presso le amministrazioni per ottenere, nel rispetto delle leggi in vigore, tutte le possibili modifiche sia nei bandi di gara, che nelle ammissioni alle gare, che nelle assegnazioni degli appalti, con eventuale incarico, ai fini della rappresentanza dell'ANIAF a livello operativo, ad un tecnico di riconosciuta autorevolezza;
3) Favorire lo svilupparsi di corsi di formazione dei lavoratori del comparto aerofotogrammetrico, in particolare per quanto riguarda le attività interessate dai più recenti sviluppi tecnologici, nonché la sensibilizzazione delle imprese allo sviluppo del sistema qualità.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra il personale dipendente e le aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica (sia classica che numerica, che digitale e tematica in generale), nonché di immagini fotogrammetriche per l'ortofotocarta digitale e di sistemi informativi territoriali.
Le parti confermano la natura manifatturiera dell'attività svolta dalle aziende operanti nel settore aerofotogrammetrico, anche ai fini dell'inquadramento INPS nelle attività industriali.
Le parti si danno atto che il codice ISTAT della classificazione delle attività economiche per le aziende aerofotogrammetriche è il n. 74.20.4 (attività di aerofotogrammetria e cartografia).
Art. 2 - Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusone adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici per i laboratori fotografici e di riproduzione cartografica, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà sede d'esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive dell'occupazione. In quest'ambito, con riferimento all'occupazione femminile, verrà effettuata un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della Legge n. 125/1991, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di una Commissione tecnica, comunemente indicata dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo dell'occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro il 31 maggio 2000, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, che terranno conto anche d'esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il 31 maggio 2000 e si concluderanno entro il mese di ottobre 2000. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle parti stipulanti.
La Commissione tecnica paritetica avrà l'incarico di procedere ad un monitoraggio del mercato al fine di realizzare, per quanto possibile, un opportuno controllo sul rispetto delle leggi in vigore, dei bandi di gara, delle assegnazioni degli appalti e il rispetto del CCNL nell'interesse delle imprese e dei lavoratori del settore.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Allegato 2 - Osservatorio nazionale
Le parti sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Aerofotogrammetrico convengono sulla opportunità di rafforzare l'Osservatorio a livello Nazionale al fine di monitorareá il corretto rispetto delle norme di Legge e del presente contratto da parte delle Aziende del settore aggiudicatrici di commesse pubbliche.
Laddove necessario l'Osservatorio interverrà presso gli Enti Pubblici al fine di sollecitare, al momento delle gare di appalto e alla loro aggiudicazione,il corretto rispetto delle regole onde evitare distorsivi fenomeni di concorrenza sleale dannosi per il settore Aerofotogrammetrico.
Ai fini di cui sopra le parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di ottobre 2004 per esaminare le problematiche di cui ai commi precedenti di competenza dell'Osservatorio.
Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Allegato 3 - Formazione aggiornamento professionale
Il settore è caratterizzato dall'evolversi continuo dei processi produttivi e tecnologici e conseguentemente si trova nella necessità di adeguamento costante delle professionalità esistenti all'interno del comparto ma anche di reperire sul mercato del lavoro figure professionali adeguate.
In relazione alle suddette necessità le parti convengono di aprire ,a partire dal prossimo mese di settembre,un confronto al fine di individuare percorsi formativi in grado di dare risposte positive alle Aziende.
I percorsi e i contenuti formativi dovranno avere caratteristiche tali da favorire ,quanto più possibile, l'utilizzo e l'accesso a finanziamenti pubblici, previa predisposizione di progetti mirati al settore
Oltre a ciò Aniaf e OO.SS. individuando Fondimpresa come un ulteriore mezzo per reperire risorse da finalizzare alla formazione degli operatori del settore si impegnano ad operare affinché le Aziende aderiscano nella loro totalità a Fondimpresa.
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º luglio 1999 e sarà valido, per la parte retributiva, sino al 30 giugno 2001 e, per la parte normativa, fino al 30 giugno 2003. Esso s'intenderà prorogato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le parti si danno atto di avere tenuto presenti, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa 22 gennaio 1983, 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998.
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esaurito, in tutti i suoi aspetti, il rinnovo della parte retributiva relativa al secondo biennio (1º luglio 2001 - 30 giugno 2003) del vigente CCNL
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Il presente accordo avrà validità sino al 30 giugno 2005 per la parte economica, e sino al 30 giugno 2007 per la parte normativa, fatto salvo quanto stabilito negli allegati 2 e 3.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
La parte economica avrà validità dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2007.
I diritti sindacali sono quelli previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando quanto sopra stabilito, nelle aziende con più di cinque dipendenti, i lavoratori avranno diritto a cinque ore retribuite all'anno da utilizzare per assemblee durante l'orario di lavoro e potranno altresì eLeggere, al loro interno, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, un loro rappresentante per i rapporti con la Direzione dell'azienda. Tale rappresentante non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività sindacale.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che siano membri degli Organismi direttivi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni sindacali, fermo restando che nella stessa azienda non potranno essere attribuite più di 60 ore annue a detto titolo per ciascuna Organizzazione sindacale.
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e contingenza (ed E.d.r.) previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore mensili e sarà effettuata ogni mese. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova. Le quote sindacali trattenute dall'azienda saranno versate a ciascun Sindacato tramite banca.
Art. 8 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali e regionali aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto l'affissione, in apposito albo, di comunicati aventi per oggetto materie d'interesse sindacale e di lavoro, a firma dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente consegnata alla Direzione.
La stampa sindacale potrà essere distribuita ai lavoratori anche nell'azienda, purché fuori dell'orario di lavoro e previa consegna di una copia alla Direzione dell'azienda.
Art. 9 - Sistema d'informazione
Annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, l'ANIAF, sulla base degli elementi raccolti, fornirà, al livello nazionale, regionale e territoriale, informazioni globali riguardanti le prospettive economiche e produttive del settore con particolare riferimento alle evoluzioni della tecnologia che possono avere significativi riflessi sui processi produttivi e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Inoltre le parti verificheranno la possibilità di azioni congiunte nei confronti delle regioni per i piani di formazione professionale e nei confronti delle istituzioni pubbliche al fine di una regolamentazione del servizio cartografico nazionale.
Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende, ai sensi di Legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla Legge, metteranno a disposizione degli addetti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli saranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di Legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni d'attuazione pattuite con l'accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al Titolo VI del D.Lgs. n. 626/1994.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i Rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti sono eletti nell'ambito della R.S.U. nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono assunti dal delegato d'impresa ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità d'elezione dei R.L.S., la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale
Art. 11 - Relazioni industriali e controversie
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l'impegno anche in relazione all'"Accordo 22 gennaio 1983" di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto da esperirsi tra le Organizzazioni nazionali stipulanti.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non fossero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o il delegato d'impresa, dovranno esser deferite alle competenti Organizzazioni territoriali (o nazionali) dei lavoratori e dell'ANIAF, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esprimere l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. L'iter delle controversie, di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta d'intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta d'intervento dell'Associazione nazionale.
Art. 12 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento d'importanti fasi della attività produttiva che comportano ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Art. 13 - Appalti e subappalti
Le lavorazioni previste dal presente contratto, riguardanti l'intero ciclo produttivo, potranno essere affidate (secondo le disposizioni di Legge in materia di subappalto) soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore aerofotogrammetrico.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione d'adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante.
In mancanza di rapporto associativo le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL aerofotogrammetrico.
Per il lavoro a domicilio si richiamano le disposizioni di Legge.
Art. 14 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito d'ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma l'inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto che dovranno essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di Legge e degli accordi interconfederali.
Parte II - NORMATIVA ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 1 - Documenti per l'assunzione
L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello professionale cui il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) in caso di part-time le ulteriori clausole previste nell'art. 7 della Parte seconda.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) il codice fiscale;
3) stato di famiglia (per il capo famiglia);
4) carta d'identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio;
6) certificato medico attitudinale rilasciato da ente di diritto pubblico.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e nel libretto di lavoro dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, al livello di appartenenza ed alle mansioni disimpegnate.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo
A) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazione da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
B) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla Legge stessa, nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dalla precedente lettera A), nonché per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 5º e 6º livello.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate, non potranno superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera B) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
Comunque i contratti di cui alle lettere A) e B) non potranno complessivamente superare i 4 dipendenti per le aziende fino a 15 dipendenti ed il 30% nelle aziende oltre i 15 dipendenti.
In sede aziendale, con accordo tra Direzione e R.S.U., le percentuali di cui sopra possono essere elevate e possono essere individuate nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
D) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda fornirà agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La durata dei contratti di cui ai punti A) e B) stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
[___]
Sono, inoltre, state definite le regolamentazioni in merito a contratti di somministrazione ed è stata aggiornata la normativa in merito al contratto di inserimento, contratto a tempo determinato, e part-time.
[___]
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla Legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
L'informazione al lavoratore della durata temporale della proroga deve essere fornita, salvo motivi di urgenza, con un preavviso di cinque giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata.
Comunque l'informativa non può essere fornita con un anticipo inferiore a due giorni.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
- per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
- per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione di impresa;
- per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzioni di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e R.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 20%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 contratti di somministrazione nelle aziende superiori a 15 dipendenti. Nelle aziende inferiori a 16 dipendenti è possibile attivare almeno 2 contratti di somministrazione.
Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ai fini dell'attuazione della previsione di Legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Sono soggetti a limi