S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 09/05/2000
AZIENDE AEROFOTOGRAMMETRICHE
Testo consolidato del CCNL 09/05/2000
Dipendenti delle aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica e tematica in genere
Decorrenza: 01/07/1999
Scadenza: 30/06/2007
CCNL 09/05/2000 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
- Accordo di rinnovo 07/06/2004
- Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 9 maggio 2000
tra
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
La FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Verbale di stipula
Addì 6 giugno 2002, in Roma presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è svolta una riunione avente per oggetto il rinnovo del II biennio economico del CCNL 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001
tra
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
La FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
L'Unione degli industriali di Roma
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILSIC-UIL
Al termine della stessa è stato raggiunto un accordo nei seguenti termini
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Verbale di stipula
Il giorno 7 giugno 2004
TRA
- l'ANIAF - Associazione Nazionale Imprese Aerofotogrammetriche,
E
- la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, Segreterie Nazionali,
è stato stipulato il presente verbale di accordo.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Firenze, addì 4 aprile 2006 presso l'Associazione Industriali di Firenze
L'ANIAF - Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche
FITA - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
È stato raggiunto l'accordo nei seguenti termini.
Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente contratto nazionale trovi applicazione presso tutte le aziende esercenti l'attività di aerofotogrammetria.
La SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILSIC-UIL e l'ANIAF
A) Preso atto del permanere dello stato di difficoltà che caratterizza il comparto produttivo aerofotogrammetrico italiano a causa di generale mancanza di programmazione della domanda pubblica, di adeguata qualificazione complessiva delle imprese di settore operanti sul mercato e di omogenee scelte tecnico-scientifiche;
B) Considerato che è stata attuata un'intesa tra Stato - regioni e province autonome - enti locali ed Enti cartografici nazionali per la ristrutturazione organica di tutto il settore geotopocartografico, che è oggetto del P.D.L. n. 394/1996 del sen. Veltri e che in questo grande progetto sono state coinvolte sia le Organizzazioni sindacali che l'ANIAF;
C) Tenuto conto che è indispensabile diffondere presso tutti gli enti pubblici nazionali e locali e presso gli enti privati, che possono appaltare cartografia e sistemi informativi territoriali, la cultura e le conoscenze che riguardano la nostra attività in modo che sia favorita la più corretta e più diffusa partecipazione delle imprese specializzate nel settore, rifiutando per la qualificazione alle gare l'adozione di criteri troppo permissivi (con l'ammissione di imprese non sufficientemente organizzate ed affidabili o che non applicano il CCNL aerofotogrammetrici) o troppo severi, rispetto alle dimensioni dell'appalto ed ai possibile numero delle imprese ammissibili (con la riduzione del numero dei concorrenti e conseguente danno economico per le stesse amministrazioni);
D) Considerato che è indispensabile, per la tutela dei diritti dei lavoratori e la garanzia per uguali opportunità di concorrenza per le imprese nello specifico campo dei rilevamenti aerofotogrammetrici, che venga sempre richiesta dagli enti appaltanti o subappaltanti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche;
E) Considerato che è essenziale monitorare l'evolversi del mercato per ogni opportuno controllo ai fini del suo buon andamento, nell'interesse generale e quindi anche delle imprese e dei relativi dipendenti;
F) Ritenuto che è essenziale, in questo periodo di rapida evoluzione della tecnologia nel campo dei rilievi aerofotogrammetrici ed in particolare per la cartografia digitale e per l'ortofotocarta digitale, che le imprese ed i propri dipendenti si aggiornino continuamente per essere al passo dell'evoluzione tecnologica;
Tutto ciò premesso, decidono di attivarsi allo scopo di:
1) Ottenere per le OO.SS. e per l'ANIAF una maggiore concreta presenza e visibilità nei progetti di riorganizzazione della struttura che dovrà soprintendere alla realizzazione delle linee-guida della cartografia alle varie scale e dei sistemi informativi ed alla unificazione dei capitolati;
2) Costituire un Osservatorio sugli appalti paritetico tra le OO.SS. e l'ANIAF per monitorare il mercato, il quale si riunirà ogni tre mesi (salvo casi urgenti), prevedendo la possibilità di intervento presso le amministrazioni per ottenere, nel rispetto delle leggi in vigore, tutte le possibili modifiche sia nei bandi di gara, che nelle ammissioni alle gare, che nelle assegnazioni degli appalti, con eventuale incarico, ai fini della rappresentanza dell'ANIAF a livello operativo, ad un tecnico di riconosciuta autorevolezza;
3) Favorire lo svilupparsi di corsi di formazione dei lavoratori del comparto aerofotogrammetrico, in particolare per quanto riguarda le attività interessate dai più recenti sviluppi tecnologici, nonché la sensibilizzazione delle imprese allo sviluppo del sistema qualità.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra il personale dipendente e le aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica (sia classica che numerica, che digitale e tematica in generale), nonché di immagini fotogrammetriche per l'ortofotocarta digitale e di sistemi informativi territoriali.
Le parti confermano la natura manifatturiera dell'attività svolta dalle aziende operanti nel settore aerofotogrammetrico, anche ai fini dell'inquadramento INPS nelle attività industriali.
Le parti si danno atto che il codice ISTAT della classificazione delle attività economiche per le aziende aerofotogrammetriche è il n. 74.20.4 (attività di aerofotogrammetria e cartografia).
Art. 2 - Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusone adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici per i laboratori fotografici e di riproduzione cartografica, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà sede d'esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive dell'occupazione. In quest'ambito, con riferimento all'occupazione femminile, verrà effettuata un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della Legge n. 125/1991, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di una Commissione tecnica, comunemente indicata dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo dell'occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà costituita, entro il 31 maggio 2000, una Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione e/o modifica della struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, che terranno conto anche d'esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il 31 maggio 2000 e si concluderanno entro il mese di ottobre 2000. I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle parti stipulanti.
La Commissione tecnica paritetica avrà l'incarico di procedere ad un monitoraggio del mercato al fine di realizzare, per quanto possibile, un opportuno controllo sul rispetto delle leggi in vigore, dei bandi di gara, delle assegnazioni degli appalti e il rispetto del CCNL nell'interesse delle imprese e dei lavoratori del settore.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Allegato 2 - Osservatorio nazionale
Le parti sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Aerofotogrammetrico convengono sulla opportunità di rafforzare l'Osservatorio a livello Nazionale al fine di monitorareá il corretto rispetto delle norme di Legge e del presente contratto da parte delle Aziende del settore aggiudicatrici di commesse pubbliche.
Laddove necessario l'Osservatorio interverrà presso gli Enti Pubblici al fine di sollecitare, al momento delle gare di appalto e alla loro aggiudicazione,il corretto rispetto delle regole onde evitare distorsivi fenomeni di concorrenza sleale dannosi per il settore Aerofotogrammetrico.
Ai fini di cui sopra le parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di ottobre 2004 per esaminare le problematiche di cui ai commi precedenti di competenza dell'Osservatorio.
Art. 3 - Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli Organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Allegato 3 - Formazione aggiornamento professionale
Il settore è caratterizzato dall'evolversi continuo dei processi produttivi e tecnologici e conseguentemente si trova nella necessità di adeguamento costante delle professionalità esistenti all'interno del comparto ma anche di reperire sul mercato del lavoro figure professionali adeguate.
In relazione alle suddette necessità le parti convengono di aprire ,a partire dal prossimo mese di settembre,un confronto al fine di individuare percorsi formativi in grado di dare risposte positive alle Aziende.
I percorsi e i contenuti formativi dovranno avere caratteristiche tali da favorire ,quanto più possibile, l'utilizzo e l'accesso a finanziamenti pubblici, previa predisposizione di progetti mirati al settore
Oltre a ciò Aniaf e OO.SS. individuando Fondimpresa come un ulteriore mezzo per reperire risorse da finalizzare alla formazione degli operatori del settore si impegnano ad operare affinché le Aziende aderiscano nella loro totalità a Fondimpresa.
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º luglio 1999 e sarà valido, per la parte retributiva, sino al 30 giugno 2001 e, per la parte normativa, fino al 30 giugno 2003. Esso s'intenderà prorogato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le parti si danno atto di avere tenuto presenti, nella redazione del presente contratto, i Protocolli d'intesa 22 gennaio 1983, 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998.
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esaurito, in tutti i suoi aspetti, il rinnovo della parte retributiva relativa al secondo biennio (1º luglio 2001 - 30 giugno 2003) del vigente CCNL
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
Il presente accordo avrà validità sino al 30 giugno 2005 per la parte economica, e sino al 30 giugno 2007 per la parte normativa, fatto salvo quanto stabilito negli allegati 2 e 3.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
La parte economica avrà validità dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2007.
I diritti sindacali sono quelli previsti dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. Fermo restando quanto sopra stabilito, nelle aziende con più di cinque dipendenti, i lavoratori avranno diritto a cinque ore retribuite all'anno da utilizzare per assemblee durante l'orario di lavoro e potranno altresì eLeggere, al loro interno, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, un loro rappresentante per i rapporti con la Direzione dell'azienda. Tale rappresentante non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività sindacale.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che siano membri degli Organismi direttivi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l'espletamento delle loro funzioni sindacali, fermo restando che nella stessa azienda non potranno essere attribuite più di 60 ore annue a detto titolo per ciascuna Organizzazione sindacale.
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l'azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e contingenza (ed E.d.r.) previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore mensili e sarà effettuata ogni mese. La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova. Le quote sindacali trattenute dall'azienda saranno versate a ciascun Sindacato tramite banca.
Art. 8 - Affissioni e distribuzione stampa sindacale
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali e regionali aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto l'affissione, in apposito albo, di comunicati aventi per oggetto materie d'interesse sindacale e di lavoro, a firma dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente consegnata alla Direzione.
La stampa sindacale potrà essere distribuita ai lavoratori anche nell'azienda, purché fuori dell'orario di lavoro e previa consegna di una copia alla Direzione dell'azienda.
Art. 9 - Sistema d'informazione
Annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, l'ANIAF, sulla base degli elementi raccolti, fornirà, al livello nazionale, regionale e territoriale, informazioni globali riguardanti le prospettive economiche e produttive del settore con particolare riferimento alle evoluzioni della tecnologia che possono avere significativi riflessi sui processi produttivi e le prevedibili implicazioni sull'occupazione.
Inoltre le parti verificheranno la possibilità di azioni congiunte nei confronti delle regioni per i piani di formazione professionale e nei confronti delle istituzioni pubbliche al fine di una regolamentazione del servizio cartografico nazionale.
Art. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende, ai sensi di Legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla Legge, metteranno a disposizione degli addetti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli saranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di Legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni d'attuazione pattuite con l'accordo interconfederale del 22 giugno 1995.
Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al Titolo VI del D.Lgs. n. 626/1994.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i Rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti sono eletti nell'ambito della R.S.U. nei numeri previsti dall'accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono assunti dal delegato d'impresa ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità d'elezione dei R.L.S., la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'accordo interconfederale
Art. 11 - Relazioni industriali e controversie
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l'impegno anche in relazione all'"Accordo 22 gennaio 1983" di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto da esperirsi tra le Organizzazioni nazionali stipulanti.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non fossero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o il delegato d'impresa, dovranno esser deferite alle competenti Organizzazioni territoriali (o nazionali) dei lavoratori e dell'ANIAF, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esprimere l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali. L'iter delle controversie, di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta d'intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta d'intervento dell'Associazione nazionale.
Art. 12 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure d'introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento d'importanti fasi della attività produttiva che comportano ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Art. 13 - Appalti e subappalti
Le lavorazioni previste dal presente contratto, riguardanti l'intero ciclo produttivo, potranno essere affidate (secondo le disposizioni di Legge in materia di subappalto) soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore aerofotogrammetrico.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione d'adesione alla Organizzazione imprenditoriale stipulante.
In mancanza di rapporto associativo le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL aerofotogrammetrico.
Per il lavoro a domicilio si richiamano le disposizioni di Legge.
Art. 14 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito d'ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma l'inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto che dovranno essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di Legge e degli accordi interconfederali.
Parte II - NORMATIVA ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 1 - Documenti per l'assunzione
L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello professionale cui il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) in caso di part-time le ulteriori clausole previste nell'art. 7 della Parte seconda.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) il codice fiscale;
3) stato di famiglia (per il capo famiglia);
4) carta d'identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio;
6) certificato medico attitudinale rilasciato da ente di diritto pubblico.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e nel libretto di lavoro dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, al livello di appartenenza ed alle mansioni disimpegnate.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo
A) L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazione da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
B) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla Legge stessa, nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dalla precedente lettera A), nonché per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 5º e 6º livello.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate, non potranno superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera B) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle aziende.
Comunque i contratti di cui alle lettere A) e B) non potranno complessivamente superare i 4 dipendenti per le aziende fino a 15 dipendenti ed il 30% nelle aziende oltre i 15 dipendenti.
In sede aziendale, con accordo tra Direzione e R.S.U., le percentuali di cui sopra possono essere elevate e possono essere individuate nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
D) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda fornirà agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La durata dei contratti di cui ai punti A) e B) stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
[___]
Sono, inoltre, state definite le regolamentazioni in merito a contratti di somministrazione ed è stata aggiornata la normativa in merito al contratto di inserimento, contratto a tempo determinato, e part-time.
[___]
Contratto di somministrazione a tempo determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla Legge e dalle seguenti disposizioni.
Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
L'informazione al lavoratore della durata temporale della proroga deve essere fornita, salvo motivi di urgenza, con un preavviso di cinque giorni rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata.
Comunque l'informativa non può essere fornita con un anticipo inferiore a due giorni.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
- per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
- per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione di impresa;
- per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzioni di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e R.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 20%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 contratti di somministrazione nelle aziende superiori a 15 dipendenti. Nelle aziende inferiori a 16 dipendenti è possibile attivare almeno 2 contratti di somministrazione.
Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti si richiamano all'accordo europeo UNICE-CEEP-CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ai fini dell'attuazione della previsione di Legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
- per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
- per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione di impresa;
- per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- per copertura di necessità straordinarie connesse alla introduzioni di innovazioni tecnologiche.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra Direzione e R.S.U. e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata fino al 20%.
Sono comunque consentite ai titoli di cui sopra 5 assunzioni a termine nelle aziende superiori a 15 dipendenti. Nelle aziende inferiori a 16 dipendenti è possibile attivare almeno 2 assunzioni a termine.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
Le aziende, forniranno annualmente alla R.S.U. e, in mancanza di queste ultime alle OO.SS. territoriali informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
L'impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della R.S.U., informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore un trattamento di fine rapporto proporzionato alla durata del contratto stesso calcolato con le modalità previste dal presente contratto nazionale.
Gli istituti a carattere annuale saranno frazionati per 365esimi e corrisposti per quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro la conservazione del posto per i lavoratori assenti con contratto a termine è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposta al contratto.
L'integrazione economica a carico dell'azienda cessa con l'esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente e/o con il cessare dell'indennità economica da parte dell'INPS.
Nota a verbale - La durata del contratto a tempo determinato stipulato per sostituire i lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Durata
Il contratto di apprendistato ha la durata di 48 mesi per i lavoratori appartenenti al 5º livello (e destinati al 4º), 30 mesi per i lavoratori appartenenti al 6º livello (e destinati al 5º). In casi particolari di lavoratori, che abbiano conseguito diplomi universitari specifici (o altri titoli equipollenti) e che verranno inquadrati dopo l'apprendistato al 3º livello, è possibile attivare il contratto d'apprendistato del 4º livello, che ha la durata di 36 mesi.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo d'apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale è assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.
Periodo di prova
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di un mese con riferimento ai livelli 4º e 5º, e di due mesi con riferimento al livello 6º; detti periodi saranno ridotti alla metà quando si tratti di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
Trattamento economico
La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare, dell'ex indennità di contingenza e dell'E.d.r. del livello d'inquadramento per il quale è stato assunto:
)
- primo terzo del periodo | 75% |
- secondo terzo del periodo | 80% |
- ultimo terzo del periodo | 90% |
Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove d'idoneità previste dalle norme legislative e, in caso d'esito favorevole, consegue il profilo professionale e l'inquadramento contrattuale per il quale è stato assunto.
Al termine di un anno dall'inquadramento nel livello d'assunzione l'apprendista passerà al livello superiore.
Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 120 ore medie annue, si realizza nelle forme previste dalle norme di Legge e dai relativi decreti ministeriali.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o d'attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le ore di formazione esterna di cui al comma precedente saranno ridotte alla metà.
Le ore destinate alle formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario lavoro.
Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo d'apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno sempreché l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Come previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 le parti, al fine di dare un ulteriore strumento di sviluppo e crescita al settore, hanno regolamentato sia la parte normativa che quella relativa ai profili professionali dando in particolare attuazione alle disposizioni in merito all'apprendistato professionalizzante.
[___]
Nota a verbale
Le parti hanno convenuto che dal 1º luglio 2006 il trattamento di malattia degli apprendisti sarà portato al 100% dal primo giorno.
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche e geomatiche
Premessa
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del decreto legislativo n. 276/2003.
Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data di stipula del presente accordo, è ancora in fase di completamento, le parti si impegnano a verificare entro il mese di ottobre 2006 la coerenza della presente disciplina con le normative regionali.
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Art. 1 - Norme generali
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità.
Le parti concordano che l'apprendistato professionalizzante, essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell'organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla Legge, e non superiore ai ventinove.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 1 a alla 5 a .
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto con contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato anteriormente alla scadenza naturale di cui al successivo art. 2.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l'eventuale periodo di prova, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Art. 2 - Durata del contratto
La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazione alle qualifiche da conseguire:
- 60 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 3 a , 2 a e 1 a categoria;
- 48 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 4 a categoria;
- 36 mesi per lavoratori con inquadramento finale in 5 a categoria.
Art. 3 - Cumulo dei periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di cui al precedente art. 2, nonché ai fini di quanto previsto al successivo art. 8, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.
Art. 4 - Formazione
Formazione formale
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto;
2) tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda qualora questa disponga di capacità formativa come più avanti specificata.
La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, "e-learning", "on the job", affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, "action learning", visite aziendali.
Ore di formazione
Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120. Nell'ambito di tale monte ore saranno erogate 40 ore di formazione professionalizzante in modalità teorica.
Durante il primo anno di apprendistato saranno previste 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali, che saranno pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120.
Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, in base a quanto previsto nel piano formativo individuale.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
(Di norma annualmente l'azienda farà pervenire all'Organismo di cui all'art. 3 del presente CCNL un rapporto completo, che sarà consegnato, in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria laddove esistente, riferito al numero di apprendisti assunti ed alla formazione effettuata).
Tutor
Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28 febbraio 2000 ed alle regolamentazioni regionali. Per il tutor aziendale sono previste 80 ore di formazione.
Il tutor contribuisce alla definizione del piano formativo individuale e attesta, anche ai fini dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Piano formativo individuale
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor e di ciò sarà data comunicazione alle R.S.U. o, in assenza, alle OO.SS. territoriali.
Capacità formativa dell'impresa
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è espressa, oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutor, dalla capacità dell'azienda stessa di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenza esterna, l'erogazione di interventi formativi, che deriva:
- quanto alla formazione teorica dalla disponibilità, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei;
- dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
La capacità formativa aziendale è espressamente dichiarata dal datore di lavoro, e sarà comunicata alla Commissione territoriale di cui al successivo art. 5.
Art. 5 - Organismi paritetici
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 2 del CCNL svolgerà i seguenti compiti con riferimento al contratto di apprendistato:
- aggiungere nuovi schemi esemplificativi di profili formativi a quelli già allegati al presente contratto, anche mediante forme di collaborazione con l'ISFOL;
- elaborare, anche sulla base di esperienze di eccellenza già realizzate, moduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, particolarmente in riferimento alla formazione trasversale, con l'obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativo dell'istituto;
- elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 28 febbraio 2000;
- monitorare le esperienze svolte nei territori sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nei territori le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove non costituite.
Le Commissioni territoriali per la formazione professionale avranno il compito di:
a) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di formazione per le imprese che vogliano avvalersi di strutture esterne per la formazione teorica;
b) predisporre o aggiornare, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, profili formativi coerenti con quelli elaborati dalla Commissione nazionale ed allegati al presente contratto;
c) monitorare sulla base della documentazione ricevuta l'utilizzo dell'istituto sul territorio, le caratteristiche dello stesso e l'attività formativa svolta anche per i tutor;
d) trasmettere alla Commissione nazionale per la formazione professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Art. 6 - Assunzione
Nella lettera di assunzione saranno precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di ingresso e la categoria di destinazione.
Alla lettera di assunzione verrà allegato il piano formativo individuale.
Art. 7 - Periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova sarà di un mese di effettivo servizio per i livelli 4º e 5º, di due mesi di effettivo servizio per i livelli 1º, 2º e 3º. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.
Art. 8 - Inquadramento e retribuzione
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Durata complessiva mesi
Primo periodo mesi
Secondo periodo mesi
Terzo periodo mesi
60
20
20
20
48
16
16
16
36
12
12
12
Art. 9 - Gratifica natalizia
L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Art. 10 - Malattia ed infortunio
L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia e dell'infortunio sul lavoro sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie o infortuni sul lavoro di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia o infortunio sul lavoro, sarà corrisposta da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, a partire dal 1º giorno e fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale in caso di distribuzione di quest'ultimo su 6 giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su 5 giorni.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
Dichiarazione a verbale - Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 in merito agli oneri economici in capo alle aziende, le parti si impegnano a verificare con l'INPS la possibilità di assicurare agli apprendisti un trattamento economico per malattia.
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
All'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità - che deve essere effettuata solamente in relazione alla specifica formazione impartita all'apprendista - si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Per gli apprendisti assunti a tempo indeterminato l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
Art. 12 - Decorrenza
La presente disciplina decorre dalla firma del presente accordo e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.
Rinvio alle disposizioni contrattuali
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.
Nota a verbale
Le parti hanno convenuto che dal 1º luglio 2006 il trattamento di malattia degli apprendisti sarà portato al 100% dal primo giorno.
L'assunzione del lavoratore può avvenire con un periodo di prova da notificarsi per iscritto, non superiore a sei mesi - prorogabile consensualmente di altri sei mesi. Per i lavoratori assunti al 5º e 6º livello tali periodi vengono ridotti rispettivamente a quattro e due mesi. Per i contratti a termine, di apprendistato e di formazione valgono le specifiche disposizioni.
Non sono ammesse altre protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità per la risoluzione stessa.
Alla scadenza del periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta.
La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40 minuti giornalieri e di 40 ore settimanali. L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12,00 e le 14,00, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La realizzazione della distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (settimana corta) potrà essere concordata in sede aziendale, fermo restando che il 6º giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In caso di effettuazione di turni di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana e dovranno essere regolati come segue:
- 1º e 2º turno: ore 6,40 giornaliere (con possibilità di variare tra 6 e 7 ore, con una media nel mese di ore 6,40 al giorno);
- 3º turno: ore 6 giornaliere.
In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione relativa a 6 ore e 40 minuti giornalieri e la maggiorazione del 6% per il 1º e 2º turno e del 13% per il 3º turno del salario contrattuale. Se il datore di lavoro non usufruisce del vantaggio di avere due o più turni sullo stesso strumento (restitutore, videografico, ecc.) l'eventuale adozione di un orario corrispondente ad uno dei turni, disposta su richiesta del lavoratore, non comporta l'applicazione delle maggiorazioni di cui sopra.
Per far fronte alle variazioni di intensità della produzione l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo.
In questo caso l'azienda informerà le R.S.A. delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare le modalità di attuazione per l'intera azienda, per reparti, unità produttive o singole fasi di lavorazione, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di Legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori dell'orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione aziendale e R.S.A. si terranno con periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con prestazioni sia superiori che inferiori all'orario contrattuale. Gli scostamenti del programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla R.S.A. e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data inizialmente prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d'orario come sopra programmati saranno considerate supplementari e/o straordinarie agli effetti contrattuali.
Nell'ambito di regimi d'orario plurisettimanali ai lavoratori interessati sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio, sia in quelle nelle quali abbiano effettuato prestazioni inferiori. Il lavoratore che non abbia potuto effettuare, totalmente o parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, sarà posto in condizione di recuperare le ore non prestate.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di Legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Le parti concordano che, in caso di controversie in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Orario di lavoro
Le parti, rilevato che nel testo a stampa del vigente CCNL, a causa di un errore tipografico, è stata erroneamente omessa dall'art. 5, Parte II, "Orario di lavoro", la parte relativa alle riduzioni d'orario di lavoro, si danno atto che il testo del citato art. 5 deve intendersi così formulato:
(Omissis) (dopo il 4º comma):
"In applicazione dell'"accordo 22 gennaio 1983" l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore annue dal 1º gennaio 1985.
L'orario di lavoro verrà ulteriormente ridotto di 24 ore, sempre su base annua, distribuite con le seguenti modalità: 8 ore dal 1º giugno 1987, 8 ore dal 1º giugno 1988, 8 ore dal 1º giugno 1989.
La riduzione d'orario maturerà in proporzione del servizio effettivamente prestato.
Le modalità di attuazione della riduzione dell'orario saranno definite a livello aziendale.
La suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi d'orario non finalizzati ad una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale applicazione della clausola d'assorbimento formerà oggetto di esame tra l'azienda e le R.S.A.".
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Orario di lavoro
Flessibilità
4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva aziendale, e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato, in regime di flessibilità, anche come media in un arco temporale annuo.
In tal caso, previa comunicazione e valutazione con la Rappresentanza sindacale unitaria e in mancanza alle OO.SS. territoriali potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive, regimi di orario che prevedono settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, nei limiti delle 48 ore settimanali e settimane con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Ai lavoratori sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori.
Peraltro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 10% sulla retribuzione oraria mentre per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l'attività lavorativa viene corrisposta una maggiorazione del 20%.
Gli scostamenti dal programma iniziale saranno tempestivamente comunicati alla Rappresentanza sindacale unitaria e in mancanza alle OO.SS. territoriali ed il riequilibrio dovrà essere riprogrammato non oltre tre mesi dal periodo originariamente previsto.
Dichiarazione a verbale
Pause
Le parti convengono che la prescrizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri.
In assenza di accordi scritti sull'argomento tra Direzioni aziendali e R.S.U. si procederà alla certificazione del regime di pause esistente.
Dichiarazione a verbale
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la R.S.U. o, in caso di mancanza di quest'ultima, le OO.SS. territoriali potranno concordare l'estensione del periodo da 6 a 12 mesi.
Art. 6 - Quota oraria e giornaliera
In relazione al sistema di classificazione unica adottato, i valori base contrattuali dei lavoratori vengono espressi ai fini contabili in valori mensili.
La retribuzione dei lavoratori continuerà peraltro ad essere conteggiata e corrisposta con le modalità e le scadenze in atto presso ciascuna azienda.
Agli effetti contrattuali e previdenziali la conversione degli importi da mensili ad orari verrà determinata per i lavoratori dividendo gli importi stessi per 173 e da quella mensile a giornaliera dividendo gli importi mensili per 26.
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 20 febbraio 2000 e dalla precedente legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
- di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
- di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
È consentito con il consenso del lavoratore, formalizzato con atto scritto, il mutamento delle modalità temporali della prestazione lavorativa precedentemente concordata per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno solare.
La variazione della modalità della prestazione deve essere preannunciata con il preavviso di almeno 15 giorni e comporta, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende aerofotogrammetriche esposti al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie nei limiti del normale orario contrattuale e per il part-time orizzontale non possono superare le due ore giornaliere.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 e con le modalità ivi previste, l'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiamo fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni dei lavoratori interessati.
Semestralmente l'azienda fornirà alla R.S.U., e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, un informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
Qualora, a seguito della verifica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 51/2000, si pervenga ad un modifica delle vigenti norme di Legge sulla materia le parti si rincontreranno per valutare eventuali adeguamenti della disciplinare contrattuale.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
[___]
Sono, inoltre, state definite le regolamentazioni in merito a contratti di somministrazione ed è stata aggiornata la normativa in merito al contratto di inserimento, contratto a tempo determinato, e part-time.
[___]
Art. 25 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale, disciplinato dal D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, dal successivo D.Lgs. n. 100 del 26 febbraio 2001 e dal D.Lgs. n. 276/2003, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e normativo seguirà i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate, secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausola elastica disciplinata dall'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) di tipo orizzontale, con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
b) di tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) di tipo misto con una prestazione che si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate alle lett. a) e b).
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo o dalle OO.SS. territoriali.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno una settimana e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relative alle ore prestate in più.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi produttivi delle aziende aerofotogrammetriche e geomatiche esposte al verificarsi di situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è consentita, con l'accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del 20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare, nei limiti dell'orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, sono retribuite con una maggiorazione del 20% dello stipendio o salario comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare che eccedono l'orario normale contrattuale giornaliero del lavoratore a tempo pieno sono retribuite come straordinarie e a tali prestazioni si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende tenderanno ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003, il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U., e, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 9 dicembre 1986, n. 863 e dell'accordo interconfederale del 18 dicembre 1988.
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario contrattuale di cui all'art. 5 e sino al limite delle 48 ore settimanali.
Per il lavoro svolgentesi a turno di cui all'art. 5 il lavoro supplementare si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.
Nell'ambito della disciplina prevista e stabilita dal predetto art. 5 il lavoro supplementare e straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore.
Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, l'azienda potrà far ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali o al Rappresentante.
Nei casi invece di effettuazione di prestazione supplementare non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.A. o al Rappresentante.
Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3º turno, nonché per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di Legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensato in altro giorno della settimana.
Per il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
- lavoro supplementare e straordinario feriale: 35%;
- lavoro notturno: 60%;
- lavoro festivo: 60%.
Lavoro supplementare e straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 35% con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60% con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso per il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.
È considerato lavoro straordinario quello per Legge oltre le 48 ore settimanali.
Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla Legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
- 25 aprile;
- 1º maggio.
b) altre festività:
- Capodanno;
- Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano);
- la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per 1e unità produttive nel comune di Roma è il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo); tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento.
Nel caso di prestazioni di lavoro, spetterà al lavoratore il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione del lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadono di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In sostituzione delle quattro festività infrasettimanali åbolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, vengono riconosciute quattro giornate di riposo retribuite da usufruire preferibilmente nell'ultima decade del mese di dicembre.
Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
I lavoratori non in prova di cui al presente contratto avranno diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 25 giorni lavorativi, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore presenti in azienda alla data della stipula del presente CCNL
L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente, di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane, mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
Le ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.
Comunque ai lavoratori, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
La malattia con ricovero ospedaliero od in casa di cura, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Il lavoratore usufruirà dei giorni di ferie non godute che risultano dalla documentazione di degenza in un periodo successivo da concordare con l'azienda, tenendo conto delle esigenze della produzione.
Art. 12 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione per contrarre matrimonio; tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 13 - Tredicesima mensilità
La gratifica natalizia per i lavoratori non in prova è stabilita, per ciascun anno, nella misura di una mensilità.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
La frazione di mese inferiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Ai lavoratori per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziato per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:
- 1º livello = lire 31.000;
- 2º livello = lire 28.000;
- 3º livello = lire 27.000;
- 4º livello = lire 26.000;
- 5º livello = lire 24.000;
- 6º livello = lire 22.000.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello d'acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Ai lavoratori in servizio alla data del 1º luglio 1980 viene riconosciuto un massimo di 12 scatti biennali.
Art. 15 - Malattia ed infortuni
Le assenze e prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro nelle 24 ore e giustificate con il recapito o con l'avvio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato del medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 2 maggio 1970, n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio nelle "fasce orarie": dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, così determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'articolo 5 della Legge n. 638/1983;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi l'intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia; naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, verrà concordato il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per mesi 6;
2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per mesi 6 e della metà per altri mesi 4.
Uguali diritti spettano al lavoratore in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità. Ove ciò non avvenga e l'azienda proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle normative di Legge.
160;
Art. 16 - Mutamento di mansioni
Ai sensi dell'art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese, se operaio, e di tre mesi, se impiegato, nel disimpegno di mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Art. 17 - Missioni e trasferte
La ditta ha facoltà di inviare i lavoratori in missione temporanea fiori della propria residenza.
Quando il dipendente è comandato per un certo periodo di lavoro in luoghi diversi dalla sede della organizzazione dell'impresa, non si può considerare trasfertista ma semplicemente un lavoratore in trasferta il cui compenso per la diaria è da considerare non retributivo.
L'orario di lavoro in questo caso ha inizio e termine dal cantiere di lavoro.
Al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate postali, telegrafiche, telefoniche, di fax, e-mail ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse della ditta;
3) una diaria di lire 90.000 al giorno; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo; in casi di trasferta di lunga durata (superiore ai 30 giorni) anche con riferimento a specifiche esigenze poste dalla committenza, saranno concordati, tra azienda e lavoratori interessati, valori dell'indennità di trasferta ridotti in considerazione delle diverse possibili soluzioni di alloggiamento;
4) in luogo della diaria di cui sopra le parti hanno facoltà, previo accordo, di sostituire la stessa, in tutto od in parte (nei modi stabiliti dal D.L. n. 314/1997) con il rimborso a piè di lista delle spese documentate di vitto e/o di alloggio, con trattamento uniforme per tutti i lavoratori interessati;
5) per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva documentata del viaggio e quella di soggiorno.
In conformità al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti del solo trattamento di fine rapporto e dell'anzianità.
Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi ed individuali valgono gli accordi interconfederali, la Legge 15 luglio 1966, n. 104 e la Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quanto previsto all'art. 23 - Parte seconda - del presente contratto
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 22 o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso di:
- 60 gg per quanti inquadrati nel 1º e 2º livello;
- 45 gg per quanti inquadrati nel 3º livello;
- 30 gg per quanti inquadrati nel 4º e 5º livello;
- 20 gg per quanti inquadrati nel 6º livello.
I termini di disdetta decorrono dal 1º o dal 15 di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per la liquidazione delle indennità, nel caso di preavviso non lavorato si terrà conto dell'eventuale variazione degli aumenti dei minimi contrattuali che dovessero intervenire durante l'intero periodo di preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni sono normalmente comunicati per iscritto.
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta ai lavoratori non in prova licenziati o dimissionari, un'indennità di fine rapporto di lavoro secondo le modalità previste dalle Legge n. 297/1982.
Per quanto riguarda l'indennità di anzianità pregressa alla data dei 31 maggio 1982 si ritengono valide quelle delle precedenti pattuizioni a livello aziendale.
Art. 22 - Cessione o trasformazione azienda
La cessione o trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore di chiedere la liquidazione delle indennità di anzianità e di iniziare "ex-novo" un altro rapporto di lavoro.
Art. 23 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta della natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
c) non trattare affari in proprio conto o di terzi in concorrenza, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'azienda, non asportare prodotti, semilavorati e riproduzione di questi, né copiare software;
d) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento aziendale interno portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, dei macchinari e degli strumenti a lui affidati.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda delle loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano tanto gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
Art. 24 -- Fondo di solidarietà
Successivamente alla definizione legislativa della normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 dell'accordo 22 gennaio 1983, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori ed al loro versamento agli istituti di credito.
Art. 25 - Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della Legge n. 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
In presenza di strutture abilitate alla ristorazione ed operanti nello stesso territorio dove è ubicata l'azienda, possono essere stipulate convenzioni per consentire ai lavoratori interessati di usufruire del servizio giornaliero di mensa.
In questo caso la spesa concordata sarà ripartita nella misura del 40% a carico del lavoratore ed il rimanente 60% a carico dell'azienda.
Art. 27 - Permessi e aspettativa
Potranno essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
In particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli Organismi scolastici di cui alla Legge n. 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate se concordate all'atto della richiesta.
Inoltre al lavoratore a tempo indeterminato, non in prova, che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari, l'azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di anzianità ad alcun titolo.
Per quanto concerne i permessi e le aspettative inerenti i portatori di handicap, i tossicodipendenti e i loro rispettivi familiari, la tutela della maternità, si fa riferimento alle relative norme di Legge.
In relazione a quanto previsto dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, il presente CCNL recepisce quanto previsto dalla suddetta Legge e rinvia al successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il recepimento delle ulteriori disposizioni a sostegno.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare l'applicazione della Legge n. 903/1977 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore aerofotogrammetrico e la loro collocazione nell'organizzazione del lavoro, in riferimento anche alla raccomandazione CEE/1984.
In relazione a quanto sopra le parti potranno costituire un Gruppo di lavoro paritetico a livello nazionale con i compiti di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti nell'ambito del sistema informativo contrattualmente vigente;
b) individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
A) Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la loro cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendano frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate nei commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i lavoratori.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche per un solo anno.
Nel caso che venga richiesta la frequenza di corsi che abbiano attinenza, riconosciuta dall'azienda, con il settore aerofotogrammetrico e servano ad incrementare la professionalità, il numero massimo delle ore utilizzabili nel triennio sarà pari a 200.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti in forza all'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alla variazione del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla azienda o dalla unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due % del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze sindacali aziendali.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4º comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria e/o, in mancanza, la Commissione interna, stabiliranno un ordine di priorità tenendo presenti le istanze espresse dal lavoratore in ordine alla frequenza, fermo restando quanto previsto dal 4º comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi solo coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate nei commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione di ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specifiche del presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, la Commissione interna.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate nel 4º comma, è costituito da regolare frequenza dell'intero corso.
L'applicazione della percentuale di cui al 4º comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Per la quantificazione delle ore il calcolo verrà eseguito sui lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato.
B) Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all'anno.
Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'art. 10 della Legge n. 300/1970.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi, per le stesse esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all'anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
La R.S.U. potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
L'ANIAF da alcuni anni sta riservando grande attenzione al capitale umano delle aziende associate.
In quest'ottica la formazione è vista quale momento strategico di crescita e sviluppo delle imprese.
Per raggiungere gli obiettivi di eccellenza e sviluppo del sistema produttivo sono stati attivati momenti di confronto con le Istituzioni pubbliche e private e sono stati sottoscritti importanti Protocolli quali:
- Protocollo con l'Istituto geografico militare per l'attività di formazione e consultazione per la definizione delle procedure di gare;
- Protocollo con il Ministero per l'ambiente per l'attività di formazione;
- Protocollo con la Fondazione sorella natura per attività di monitoraggio del territorio e la sua salvaguardia.
L'ANIAF ritiene fondamentale confermare il proprio impegno nel mettere a disposizione il "know how" formato dalla conoscenza e dall'alta qualificazione professionale dei propri addetti, proprio per il miglioramento della qualità della vita e il rispetto dell'ambiente e conferma la necessità di fare quanto necessario per la moralizzazione del settore.
Per poter continuare ad operare con l'impegno sociale ed etico fino ad oggi dimostrato ed evidenziato dall'iniziativa assunta le imprese associate devono poter contare su un panorama di riferimento che salvaguardi la competitività, migliori la stabilità e promuova e rilanci la concorrenzialità rispetto ad imprese straniere che sempre più si propongono sul mercato nazionale ed internazionale.
Solo conseguendo un equilibrio ottimale fra le diverse problematiche esistenti potranno essere conseguiti gli obiettivi strategici di sviluppo del settore.
Analizzando il settore della cartografia rileviamo che:
a) ormai da anni versa in una crisi sempre più profonda, dovuta ad un mercato limitato, praticamente, alla sola committenza pubblica;
b) c'è un'eccessiva frammentazione delle aziende, tutte di piccole o piccolissime dimensioni;
c) utilizzo, nell'affidamento delle commesse della pratica del massimo ribasso quale elemento di valutazione delle offerte;
d) i comportamenti di molte amministrazioni pubbliche che applicano capitolati d'appalto e regole di affidamento molto variegate e personalizzate, con il risultato di rendere le stesse poco trasparenti, "sartoriali se non mirate" o comunque di difficile interpretazione;
e) incidenza negativa sulla qualità per la presenza sul mercato di molte aziende di esclusiva estrazione informatica e scarsa o nessuna esperienza cartografica con conseguente svalutazione della qualità delle attività di cartografia;
f) abbassamento verso il basso dei prezzi di appalto, con conseguente penalizzazione di chi intende lavorare in qualità;
g) mancanza di controllo che favorisce la presenza sul mercato di aziende con strutture pressochè inesistenti, che partecipano e si aggiudicano appalti non garantendo le capacità tecniche ed operative richieste e non rispettando il riferimento al CCNL;
h) inesistenza di Organi di controllo sugli appalti;
i) la mancanza di indicazione dei costi del settore a cui gli appaltatori dovrebbero fare riferimento nell'aggiudicazione degli appalti al fine di salvaguardare e garantire l'applicazione del contratto di categoria;
l) la mancata approvazione del disegno di Legge dell'on. Veltri.
Tale situazione, oltre a determinare un rischio per i committenti, falsa completamente le regole del mercato e dequalifica un settore la cui affidabilità e credibilità ha da sempre costituito un elemento di garanzia per l'amministrazione pubblica. Si ritiene pertanto necessaria un'importante azione di sensibilizzazione, coinvolgimento ed intervento della pubblica amministrazione centrale e decentrata, su questi temi.
Dobbiamo partire dalla constatazione oggettiva che le nostre imprese realizzano la "Carta d'identità" del territorio e che pertanto la relativa produzione e modalità di rappresentazione non può non rispondere a regole certificate e condivise, alla cui base occorre che sia posta la massima attenzione nella verifica delle capacità tecniche ed operative dei soggetti affidatari.
Questi obiettivi non possono non trovare nel Sindacato un partner.
Solo conseguendo obiettivi certi per il settore potrà essere salvaguardato anche l'interesse dei lavoratori di questo delicato settore produttivo.
In termini operativi riteniamo che per raggiungere gli obiettivi suddetti le parti interessate debbano chiedere al Governo e alla pubblica amministrazione:
1) creazione di un albo di aziende certificate sia in relazione alle proprie capacità tecniche ed operative, sia in termini di correttezza contrattuale nei confronti dei propri dipendenti, cui la pubblica amministrazione sia tenuta a riferirsi;
2) costituzione di un Organismo paritetico, riconosciuto con decreto-Legge, di monitoraggio e controllo sul sistema degli appalti;
3) promozione di un'attività di maggiore controllo sul mercato della cartografia sia in termini di riqualificazione ed omogeneizzazione dei capitolati d'appalto, sia in relazione alla selezione degli affidatari dei lavori;
4) certificazione del costo minimo di riferimento nelle gare di appalto con la pubblicazione da parte del Ministero del lavoro delle tabelle del costo orario contrattuale.
Con riferimento alle gare di rilevanza comunitaria, sempre più presenti nel panorama della cartografia tecnica, si ritiene inoltre opportuno che l'Organismo paritetico eserciti un'attività di monitoraggio e proponga agli Organismi nazionali o comunitari interventi a favore del settore al fine di evitare che diverse condizioni contrattuali, possano favorire le aziende straniere, facilitando il loro ingresso sul mercato italiano ed allo stesso tempo impedendo alle aziende italiane di non avere accesso ai mercati comunitari.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
L'inquadramento iniziale sarà al livello 6º per i primi 6 mesi; successivamente l'inquadramento sarà al livello 5º.
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore a quello previsto dalla classificazione professionale unica.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata di 18 mesi.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata per il comparto aerofotogrammetrico sulla base del programma predisposto in base alle indicazioni degli Organismi di cui agli artt. 2 e 3 del CCNL Copia del programma sarà data al lavoratore.
Per il comparto aerofotogrammetrico il programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica costituita dalle Organizzazioni datoriali e sindacali.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall'utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Per quanto riguarda il premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l'applicazione dell'istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Dichiarazione a verbale - Le previsioni relative all'utilizzo per la formazione teorica dei programmi predisposti dalla Commissione paritetica per il comparto aerofotogrammetrico troveranno attuazione da quando i programmi saranno disponibili per le aziende.
Il contratto di inserimento è, pertanto, utilizzabile fin dall'entrata in vigore del presente CCNL
Parte III - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA
Art. 1 - Livelli professionali e livelli retributivi
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata in 6 livelli professionali e retributivi.
Art. 2 - Acquisizione professionale
L'inquadramento dei lavoratori, che secondo il sistema di classificazione unica previsto dal presente contratto, trova attuazione in sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori, nei limiti delle strutture tecnico-produttive aziendali, l'arricchimento della professionalità ed una maggiore valorizzazione delle capacità professionali, attraverso l'intercambiabilità delle mansioni.
A tal fine, fermo restando che l'appartenenza ai vari livelli di inquadramento è strettamente legata alle reali mansioni svolte, le aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive ed organizzative potranno promuovere iniziative atte a valorizzare la professionalità, finalizzate anche a migliorare la produttività tecnico-economica dell'azienda stessa.
Art. 3 - Declaratorie e profili professionali e retributivi
1º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori, a cui, in aziende con più di venti dipendenti, sono attribuite funzioni direttive, le quali implichino la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza o di più servizi e reparti importanti (compreso - se esiste - il reparto progettazione), con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, compresa la responsabilità del sistema qualità, se esiste. È compreso in questa figura anche il dipendente che abbia le funzioni di projet manager, che adempie anche al compito di coordinare ed ottimizzare i rapporti tra ditte in caso di raggruppamenti di imprese (o consorzi o società consortili).
2º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che nei vari rami della lavorazione coordinino e controllino, in condizione di autonomia decisionale ed operativa, un solo reparto di lavoro con più di dieci addetti (contabilità, campagna, restituzione classica e/o numerica e/o digitale, ortofoto, disegno e/o editing, SIT, laboratorio fotografico e/o fotoincisione, ecc.), compresa la responsabilità settoriale del sistema qualità.
3º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che in un singolo ramo delle lavorazioni aerofotogrammetriche esplichino, in condizioni all'autonomia esecutiva e tecnica, funzioni che richiedano la più alta specializzazione professionale. A titolo di chiarimento si considera che il livello di cui sopra spetti a colui il quale svolga le seguenti mansioni per singola specializzazione:
- Navigatore finito: lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi camera da presa (anche digitale) e su qualsiasi aeromobile (anche jet), di progettare ed eseguire ogni tipo di ripresa e di terreno in campo nazione ed internazionale.
- Operatore di campagna finito (o topografo finito): lavoratore che sia in grado di organizzare ed eseguire qualsiasi operazione di campagna e/o cantiere, ed in grado di usare quals1asi tipo di strumento topografico e/o geodetico, compreso il GPS, eseguendo anche la taratura e le verifiche di base. Deve inoltre avere conoscenza specifica di tutti i metodi di rilevamento e/o controllo topografico esistenti in modo da impiegarne e/o indicarne, in base a richieste o direttive di massima, il più confacente per ottenere risultati validi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e tolleranze da conseguire. Deve ancora essere in grado di fornire i risultati delle operazioni topografiche di campagna, di cantiere o di stabilimento, attraverso la compilazione di qualsiasi registro di campagna ed elaborato di calcolo e grafico, sia manuale che con programma specifico (con autocad od altro) e/o relazione di proposta e finale.
- Restitutista finito (sia per la fotogrammetria aerea che per quella dei vicini, alias gestore di immagini per la cartografia digitale e l'ortofotocarta digitale): lavoratore che sia in grado di eseguire qualsiasi tipo di restituzione a qualsiasi scala ed in condizione di operare su qualsiasi tipo di strumento analogico e/o analitico e/o digitale ed in grado di effettuare tutte le operazioni relative alla triangolazione aerea. È da considerarsi restitutista finito anche il lavoratore in grado di provvedere in maniera autonoma alla memorizzazione delle immagini ed alla realizzazione dell'ortofotocarta digitale. È peraltro richiesto che il restitutista di questo livello sia in grado di eseguire manualmente e/o con calcolatore programmato qualsiasi calcolo topografico inerente alla restituzione e qualsiasi taratura degli strumenti su cui opera.
- Disegnatore cartografo finito: lavoratore che sia in grado di eseguire qualsiasi disegno topografico e cartografico a qualsiasi scala e segno convenzionale in piena autonomia di interpretazione.
- Operatore di stazione grafica interattiva finito: lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi sistema grafico interattivo per trasformare il prodotto della restituzione numerica (o digitale) in cartografia finale, finalizzata ai SIT ed alle banche dati. Deve inoltre essere in grado di provvedere allo studio ed alla scelta di programmi e librerie, all'adeguamento e/o interfacciamento delle metodologie in uso interno con quelle richieste nel capitolato, nonché all'omogeneizzazione con altre imprese associate per lo stesso lavoro. Deve ancora essere in grado di provvedere alla preparazione di bandelle e di eseguire plottaggi con i più diversi macchinari, nonché infine di provvedere ad elaborare la cartografia finale nei formati di consegna. Deve infine essere in grado di sviluppare semplici programmi e studiare elementari algoritmi per il conseguimento dei migliori risultati tecnici e di presentazione del lavoro cartografico finale. Si può considerare compreso anche in questa figura professionale il lavoratore (già descritto nella figura del restitutista o gestore di immagini) che sia specializzato nella realizzazione dell'ortofotocarta digitale e per la costruzione del DTM. Fa infine parte di questa figura l'esperto GIS, vale a dire il lavoratore analista-programmatore che in piena autonomia decisionale opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e delle banche dati, con funzioni analoghe a quelle descritte in precedenza e con sviluppo di semplici programmi. Egli deve essere in grado di interpretare, tradurre ed ottimizzare le richieste del committente verso un sistema informativo territoriale e la banca dati.
- Impiegato di concetto: lavoratore di concetto che sia in grado di applicare tutte le norme relative alla corretta amministrazione e contabilità dell'azienda o l'addetto all'ufficio personale e manodopera che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso tutti gli Istituti assicurativi e previdenziali.
4º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa, esplichino mansioni specializzate nei limiti delle indicazioni loro impartite, nonché i lavoratori provenienti dal 5º livello. A titolo di chiarimento hanno diritto a questo livello il navigatore, l'operatore di campagna (o topografo), il restitutista che sia capace di acquisire dati in forma numerica e/o con sistemi digitali, il disegnatore cartografo, l'operatore di stazione grafica interattiva per l'editing e/o per i SIT e/o per l'ortofotocarta digitale, il fotografo di bordo, il tecnico di laboratorio fotografico, l'operatore di ufficio.
5º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito delle funzioni tecniche o amministrative, esplichino mansioni d'ordine di semplice qualificazione. A titolo di chiarimento fanno parte di questo livello i lavoratori che hanno la funzione di digitalizzatore e/o di addetto all'input di dati alfa numerici, il centralinista, l'archivista, lo stenodattilografo, il dattilografo, il protocollista, il manutentore, l'autista, il fattorino, il custode, il cuoco. Fanno inoltre parte del presente livello i lavoratori che, ultimato l'apprendistato o il tirocinio od il corso di formazione, permangono per dodici mesi in questo 5º livello, acquisendo quindi automaticamente il 4º livello.
6º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune. A titolo di chiarimento fanno parte di questo livello i canneggiatori e i porta stadia.
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori inquadrati nel 1º livello che, oltre a quanto stabilito dalla relativa declaratoria, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, sono chiamati a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Al lavoratore con qualifica di quadro è riconosciuta un'indennità di funzione di lire 90.000 mensili.
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Settore azienda aerofotogrammetriche
Operatore finito di stazione grafica interattiva
Area di attività
Lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi sistema grafico interattivo per trasformare il prodotto della restituzione numerica in cartografia strutturata, anche finalizzata alla realizzazione di geodatabase. Deve pertanto conoscere ed essere in grado di utilizzare software CAD e/o dedicati alla gestione di cartografia, predisporre ed editare le relative librerie, adeguandole alle esigenze dei diversi capitolati e di uniformarle a quelle utilizzate da altre imprese associate per lo stesso lavoro. Deve inoltre essere in grado di provvedere alla strutturazione dei file cartografici per adeguarli ai formati di consegna finale ed avere le conoscenze necessarie a strutturare i file in funzione delle diverse necessità poste dal committente (plottaggi, file neutri, file con e senza vestizione). Deve inoltre essere in grado di realizzare le bandelle e di eseguire plottaggi con i più diversi macchinari. Deve infine essere in grado di sviluppare semplici programmi e studiare elementari algoritmi per il conseguimento dei migliori risultati tecnici e di presentazione del lavoro cartografico finale. Si può considerare compreso anche in questa figura professionale il lavoratore (già descritto nella figura del restitutista o gestore di immagini) che sia specializzato nella realizzazione dell'ortofocarta digitale e per la costruzione del DTM.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Operatore informatico con capacità di produzione di database e geodatabase
Area di attività
Lavoratore con conoscenze avanzate di informatica e di gestione di cartografia numerica. Fa parte di questa figura l'esperto GIS, vale a dire il lavoratore analista-programmatore che in piena autonomia decisionale opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e delle banche dati. Deve possedere conoscenze relative alla strutturazione e gestione di database e database relazionali, conoscere le più diffuse piattaforme per la gestione di sistemi informativi territoriali (SIT/GIS), essere in grado di sviluppare "utilities" e semplici applicativi utilizzando i rispettivi linguaggi di programmazione. Deve conoscere e saper utilizzare, all'interno dei GIS, gli strumenti di gestione e trasformazione di sistemi di coordinate, essere in grado di importare ed esportare dati nei più diffusi formati, avere le competenze per interpretare, tradurre ed ottimizzare le richieste del committente per strutturare un geodatabase e le relative modalità di interrogazione.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione hardware e software idonea per l'espletamento del collaudo
- Essere in grado di monitorare e verificare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Impiegato di concetto
Area di attività
Impiegato di concetto: lavoratore che sia in grado di applicare tutte le norme relative alla corretta amministrazione e contabilità dell'azienda o l'addetto all'ufficio personale e manodopera che studi e curi l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso tutti gli istituti assicurativi e previdenziali.
Dovrà essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di appalti pubblici relativamente al settore di appartenenza nel quale opera l'azienda al fine di garantire la corretta presentazione dei documenti secondo le modalità fissate dai bandi di gara.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro e le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione amministrativa e tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere alcuni elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper analizzare i risultati del processo lavorativo, individuare eventuali punti di criticità durante lo svolgimento del progetto e, in stretta collaborazione con il project manager, suggerire possibili correttivi riportando alla Direzione
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Operatore di volo
Area di attività
Navigatore finito: lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi camera da presa (anche digitale) e su qualsiasi aeromobile (anche jet), di progettare ed eseguire ogni tipo di ripresa sia in campo nazionale che internazionale.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Operatore di campagna
Area di attività
Operatore di campagna finito (o topografo finito): lavoratore che sia in grado di organizzare ed eseguire qualsiasi operazione di campagna e/o cantiere, ed in grado di usare qualsiasi tipo di strumento topografico e/o geodetico, compreso il GPS, eseguendo anche la taratura e le verifiche di base. Deve inoltre avere conoscenza specifica di tutti i metodi di rilevamento e/o controllo topografico esistenti in modo da impiegarne e/o indicarne, in base a richieste o direttive di massima, il più confacente per ottenere risultati validi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e tolleranze da conseguire. Deve inoltre essere in grado di fornire i risultati delle operazioni topografiche di campagna, di cantiere o di stabilimento, attraverso la compilazione di qualsiasi registro di campagna ed elaborato di calcolo e grafico, sia manuale che con programma specifico (con autocad od altro) e/o relazione progettuale nonché finale. Deve essere in grado di organizzare e svolgere la fase di ricognizione in campo, necessaria a correggere ed integrare il prodotto ottenuto dalla fotointerpretazione, con ulteriori informazioni raccolte sul posto.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Operatore addetto alla restituzione
Area di attività
Restitutista finito (sia per la fotogrammetria aerea e/o satellitare che per quella dei vicini, alias gestore di immagini per la cartografia digitale e l'ortofocarta digitale): lavoratore che sia in grado di eseguire qualsiasi tipo di restituzione a qualsiasi scala ed in condizione di operare su qualsiasi tipo di strumento analogico e/o analitico e/o digitale ed in grado di effettuare tutte le operazioni relative alla triangolazione aerea. È da considerarsi restitutista finito anche il lavoratore in grado di provvedere in maniera autonoma alla memorizzazione delle immagini ed alla realizzazione dell'ortofocarta digitale. È peraltro richiesto che il restitutista di questo livello sia in grado di eseguire manualmente e/o con calcolatore programmato qualsiasi calcolo topografico inerente alla restituzione e qualsiasi taratura degli strumenti su cui opera.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Operatore finito di stazione grafica interattiva
Area di attività
Lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi sistema grafico interattivo per trasformare il prodotto della restituzione numerica in cartografia strutturata, anche finalizzata alla realizzazione di geodatabase. Deve pertanto conoscere ed essere in grado di utilizzare software CAD e/o dedicati alla gestione di cartografia, predisporre ed editare le relative librerie, adeguandole alle esigenze dei diversi capitolati e di uniformarle a quelle utilizzate da altre imprese associate per lo stesso lavoro. Deve inoltre essere in grado di provvedere alla strutturazione dei file cartografici per adeguarli ai formati di consegna finale ed avere le conoscenze necessarie a strutturare i file in funzione delle diverse necessità poste dal committente (plottaggi, file neutri, file con e senza vestizione). Deve inoltre essere in grado di realizzare le bandelle e di eseguire plottaggi con i più diversi macchinari. Deve infine essere in grado di sviluppare semplici programmi e studiare elementari algoritmi per il conseguimento dei migliori risultati tecnici e di presentazione del lavoro cartografico finale. Si può considerare compreso anche in questa figura professionale il lavoratore (già descritto nella figura del restitutista o gestore di immagini) che sia specializzato nella realizzazione dell'ortofocarta digitale e per la costruzione del DTM.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Operatore informatico con capacità di produzione di database e geodatabase
Area di attività
Lavoratore con conoscenze avanzate di informatica e di gestione di cartografia numerica.
Fa parte di questa figura l'esperto GIS, vale a dire il lavoratore analista-programmatore che in piena autonomia decisionale opera nel campo dei sistemi informativi territoriali e delle banche dati. Deve possedere conoscenze relative alla strutturazione e gestione di database e database relazionali, conoscere le più diffuse piattaforme per la gestione di sistemi informativi territoriali (SIT/GIS), essere in grado di sviluppare "utilities" e semplici applicativi utilizzando i rispettivi linguaggi di programmazione. Deve conoscere e saper utilizzare, all'interno dei GIS, gli strumenti di gestione e trasformazione di sistemi di coordinate, essere in grado di importare ed esportare dati nei più diffusi formati, avere le competenze per interpretare, tradurre ed ottimizzare le richieste del committente per strutturare un geodatabase e le relative modalità di interrogazione.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza dell'apprendista e dei principali processi e tecnologie di lavoro
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra i diversi processi produttivi
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure previste dal S.Q.A.
- Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e schede di controllo qualità
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia dei sistemi operativi e dei vari software utilizzati
- Saper utilizzare la metodologia e la strumentazione hardware e software idonea per l'espletamento del collaudo
- Essere in grado di monitorare e verificare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti
- Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria
- Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta
- Conoscere e saper utilizzare i più comuni software
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo
- Conoscere le innovazioni di processo, di prodotto e di contesto
Livelli d'inquadramento
1º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori a cui, in aziende con più di venti dipendenti, sono attribuite funzioni direttive, le quali implichino la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza o di più servizi e reparti importanti (compreso - se esiste - il reparto progettazione), con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, compresa la responsabilità del sistema qualità, se esiste. È compreso in questa figura anche il dipendente che abbia le funzioni di project manager, che adempie anche al compito di coordinare ed ottimizzare i rapporti tra ditte in caso di raggruppamenti di imprese (o Consorzi o società consortili).
2º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che nei vari rami della lavorazione coordinino e controllino, in condizione di autonomia decisionale ed operativa, un solo reparto di lavoro con più di dieci addetti (contabilità, campagna, restituzione classica e/o numerica e/o digitale, ortofoto, editing, SIT/GIS, laboratorio fotografico e/o fotoincisione, ecc.), compresa la responsabilità settoriale del sistema qualità.
3º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in un singolo ramo delle lavorazioni aerofotogrammetriche, esplichino funzioni che richiedono la più alta specializzazione professionale. A titolo di chiarimento si considera che il livello di cui sopra spetti a colui il quale svolga almeno una delle mansioni sopra descritte.
4º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa, esplichino mansioni specializzate nei limiti delle indicazioni loro impartite, nonché i lavoratori provenienti dal 5º livello. A titolo di chiarimento hanno diritto a questo livello l'impiegato di concetto, il navigatore, l'operatore di campagna (o topografo) il restitutista che sia capace di acquisire dati in forma numerica e/o con sistemi digitali, l'operatore di stazione grafica interattiva per l'editing e/o per i SIT/GIS e/o per l'ortofocarta digitale, il fotografo di bordo, il tecnico di laboratorio fotografico.
5º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito delle funzioni tecniche o amministrative, esplichino mansioni dell'ordine di semplice qualificazione. A titolo di chiarimento fanno parte di questo livello i lavoratori che hanno la funzione di addetto alla digitalizzazione e/o di addetto all'inserimento di dati alfa numerici, il centralinista, l'archivista, il protocollista, il manutentore, l'autista, il fattorino, il custode, il cuoco. Fanno inoltre parte del presente livello i lavoratori che, ultimato l'apprendistato, il tirocinio o il corso di formazione, permangono per dodici mesi in questo 5º livello, acquisendo quindi automaticamente il 4º livello.
6º Livello
Appartengono a questo livello i lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune. A titolo di chiarimento fanno parte di questo livello i canneggiatori e i porta stadia.
Quadri
Ai sensi della Legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori inquadrati nel 1º livello che, oltre a quanto stabilito dalla relativa declaratoria, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, sono chiamati a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Ai lavoratori con qualifica di quadro è riconosciuta un'indennità di funzione di € 46,48 mensili.
Ai lavoratori con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Art. 1 - Tabelle dei minimi di stipendio e salario
I minimi di stipendio dei dipendenti dalle aziende aerofotogrammetriche verranno maggiorati dei seguenti importi in forza del presente rinnovo contrattuale:
Aumento dei minimi contrattuali
Livelli | Incremento dal 1-2-2000 | Incremento dal 1-1-2001 | Totali |
1º | L. 48.835 | L. 48.835 | L. 97.670 |
2º | L. 44.175 | L. 44.175 | L. 88.350 |
3º | L. 40.680 | L. 40.680 | L. 81.360 |
4º | L. 35.100 | L. 35.100 | L. 70.200 |
5º | L. 27.265 | L. 27.265 | L. 54.530 |
6º | L. 21.875 | L. 21.875 | L. 43.750 |
Le retribuzioni dei dipendenti dalle aziende aerofotogrammetriche risultano essere le seguenti:
Retribuzioni lorde complessive
Livelli | Stipendi al 1-1-2000 (lire) | Incrementi dal 1-2-2000 (lire) | Stipendi dal 1-1-2001 (lire) | Incrementi dal 1-2-2001 (lire) | Stipendi dal 1-1-2001 (lire) |
1º | 2.436.384 | 48.835 | 2.485.219 | 48.835 | 2.534.054 |
2º | 2.296.331 | 44.175 | 2.340.506 | 44.175 | 2.384.681 |
3º | 2.191.239 | 40.680 | 2.231.919 | 40.680 | 2.272.599 |
4º | 2.026.307 | 35.100 | 2.061.407 | 35.100 | 2.096.507 |
5º | 1.844.170 | 27.265 | 1.871.435 | 27.265 | 1.898.700 |
6º | 1.675.762 | 21.875 | 1.697.637 | 21.875 | 1.719.512 |
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Retribuzione
In armonia con le disposizioni del Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, le parti concordano quanto segue:
- aumento a regime dei minimi contrattuali al 4º livello di inquadramento pari a euro 60,00 (sessanta/00) lorde mensili, suddiviso in due rate di pari importo, pari a euro 30,00 (trenta/00) lorde mensili a far data dal 1º giugno 2002 e a euro 30,00 (trenta/00) lorde mensili a far data dal 1º gennaio 2003.
Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo, sono riportati gli aumenti dei minimi contrattuali di stipendio suddivisi per livelli professionali;
[___]
A fronte della grave situazione di mercato illustrata, il Ministero del lavoro accoglie la proposta delle parti e pertanto provvederà a predisporre le tabelle del costo del lavoro in attuazione della Legge 7 novembre 2000, n. 327.
Con la presente intesa le parti si danno atto di avere esaurito, in tutti i suoi aspetti, il rinnovo della parte retributiva relativa al secondo biennio (1º luglio 2001 - 30 giugno 2003) del vigente CCNL
Allegato - CCNL imprese aerofotogrammetriche - Aumenti dei minimi contrattuali
Parametri
Livelli
Incremento dall'1/6/2002
Incremento dall'1/1/2003
Totale incrementi
223
1º
41,81 euro
41,81 euro
83,62 euro
202
2º
37,88 euro
37,87 euro
75,75 euro
186
3º
34,88 euro
34,87 euro
69,75 euro
160
4º
30,00 euro
30,00 euro
60,00 euro
125
5º
23,44 euro
23,43 euro
46,87 euro
100
6º
18,75 euro
18,75 euro
37,50 euro
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
In armonia con le disposizioni del Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, le parti concordano quanto segue:
Aumento a regime dei minimi contrattuali al 4º livello di inquadramento pari a Euro 70 lordi mensili, suddiviso in 3 rate, pari a Euro 30 lordi mensili a far data dal 1º luglio 2004, a Euro 20 lordi mensili a far data dall'1-1-2005 e Euro 20 lordi mensili a far data dall'1-4-2005.
Nella tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo, sono riportati gli aumenti dei minimi contrattuali di stipendio suddivisi per livelli professionali.
Allegato 1 - CCNL imprese aerofotogrammetriche aumenti dei minimi contrattuali
Parametri
Livelli
Incremento dall'1-7-04
Incremento dall'1-1-05
Incremento dall'1-4-05
Totale incrementi
223
1
42
28
28
98,00
202
2
37
26
26
89,00
186
3
36
23
23
82,00
160
4
30
20
20
70,00
125
5
23
16
16
55,00
100
6
18
13
13
44,00
Accordo di rinnovo 04/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Aumenti dei minimi contrattuali
Aumento a regime dei minimi contrattuali al 4º livello di inquadramento pari a € 80,00 lordi mensili suddiviso in tre tranches, pari a € 30,00 lordi mensili, a far data dal 1º gennaio 2006, a € 30,00 lordi mensili a far data dal 1º novembre 2006, e € 20,00 lordi mensili a far data dal 1º maggio 2007.
Nella tabella allegata che forma parte integrante del presente accordo sono riportati gli aumenti dei minimi contrattuali di stipendio suddivisi per livelli professionali.
Tabella incrementi salariali
Parametri
Livelli
Incremento dall'1-1-2006
Incremento dall'1-11-2006
Incremento dall'1-5-2007
Totale
223
1º
41,81
41,81
27,88
111,50
202
2º
37,87
37,87
25,26
101,00
186
3º
34,87
34,87
23,26
93,00
160
4º
30,00
30,00
20,00
80,00
125
5º
23,44
23,44
15,62
62,50
100
6º
18,75
18,75
12,50
50,00
L'importo, pari a lire 250.000 per tutti i dipendenti, verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con la retribuzione del mese di aprile 2000, in ragione del servizio prestato nel periodo 1º luglio 1999-31 gennaio 2000.
L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r., e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1º luglio 1999-31 gennaio 2000, per servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione a zero ore, aspettativa non retribuita post-partum ex art. 7, L. n. 1204/1971, e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
- a tutti i lavoratori, in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà riconosciuto un importo lordo forfettario a titolo di "una tantum" pari a euro 350,00 (trecentocinquanta/00), da erogarsi con la retribuzione del mese di settembre 2002, in ragione del servizio prestato nel periodo 1º luglio 2001 - 31 maggio 2002.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, mese intero.
Tale importo, da considerarsi comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta o differita, compreso il t.f.r., sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo dal 1º luglio 2001 al 31 maggio 2002, per servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione guadagni, astensione facoltativa e, comunque, in ogni caso di assenza senza retribuzione a carico dell'azienda.
In caso di lavoro a tempo parziale il predetto importo sarà riproporzionato in funzione dell'orario di lavoro svolto.
Accordo di rinnovo 07/06/2004 (Decorrenza 30/06/2005)
A tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà riconosciuto un importo lordo forfettario a titolo di "una tantum" pari a Euro 350,00, da erogarsi con le seguenti modalità: 200,00 Euro unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2004 e 150,00 Euro unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2004, in ragione del servizio prestato nel periodo 1º luglio 2003 - 30 giugno 2004.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, mese intero.
Tale importo, da considerarsi comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta o differita, compreso il T.F.R. sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione guadagni, astensione facoltativa e, comunque, in ogni caso di assenza senza retribuzione a carico azienda.
In caso di lavoro a tempo parziale il predetto importo sarà riproporzionato in funzione dell'orario di lavoro svolto.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sono titolari della contrattazione a livello aziendale le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali territoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguito nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Il premio potrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993.
L'accordo per il premio avrà durata quadriennale. La prima contrattazione non potrà essere avviata che dopo la scadenza del primo biennio di validità del presente CCNL
La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.
Art. 4 - Previdenza complementare
Le parti,
- visto il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, come modificato ed integrato dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- visto lo Statuto del Fondo pensione complementare Byblos;
hanno concordato quanto segue, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori del settore.
1) ANIAF manifesta la volontà - della quale le Organizzazioni sindacali prendono positivamente atto - di aderire a Byblos, e si impegna ad esperire, insieme alle Organizzazioni sindacali, gli adempimenti formali necessari al riguardo.
2) La contribuzione del Fondo è stabilita come segue:
- con riferimento alla retribuzione utile per il t.f.r.:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- con riferimento alla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:
- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente al 28 aprile 1993;
- quota del t.f.r. pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso t.f.r., per tutti gli altri dipendenti.
Eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra, così come previsto dalla norma statutaria di Byblos, sono di esclusiva pertinenza delle patti stipulanti il presente accordo.
3) Le parti provvederanno a notificare il presente accordo a Byblos.
4) La contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti ed il versamento del t.f.r. come sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli dipendenti al Fondo costituito ed operante.
5) Per far fronte alle spese di costituzione ed avvio del Fondo si conviene un importo "una tantum" di lire 7.000 a carico delle aziende che applicano il presente CCNL per ogni dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo, da versare al Fondo entro 30 giorni dalla data di costituzione del Fondo. Ciascun lavoratore che aderisce al Fondo, all'atto della iscrizione, dovrà versare un contributo "una tantum" di lire 10.000.
6) Le parti convengono che eventuali problemi che dovessero insorgere saranno oggetto di esame congiunto, nello spirito e con la finalità della salvaguardia dell'autonomia del settore.
Accordo di rinnovo 06/06/2002 (Decorrenza 01/07/2001)
Previdenza complementare
In conformità a quanto già concordato in materia di "Previdenza complementare" all'art. 4, Parte IV, del vigente CCNL, per le imprese aerofotogrammetriche - il cui contenuto viene qui integralmente riconfermato - le parti concordano che la raccolta della contribuzione da versare al Fondo Byblos, avverrà, su base volontaria dei singoli lavoratori, a far data dal 1º ottobre 2002.
Le parti provvederanno a notificare il presente accordo al Fondo Byblos per i successivi adempimenti.
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di aprile 2000 ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti, che i Sindacati medesimi richiedono una "quota contratto" quale contributo per le spese sostenute dalle OO.SS. per la preparazione e la trattativa del rinnovo del CCNL pari a lire 50.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 2000.
I lavoratori che non intendono versare la quota in questione devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro e non oltre il 15 maggio 2000.
La trattenuta di cui sopra non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, puerperio, servizio militare, aspettativa, trasferta, ecc.) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al 1º comma ed il 15 maggio 2000.
Le "quote contratto" verranno versate a cura della azienda sul conto corrente n. 1216139 intestato a F.L.S.I. presso Banca di Roma - agenzia 207 - Via del Viminale 26 - 00186 Roma. ABI 3002-3 - CAB 05014-6.