CCNL Turismo - Confesercenti
Categoria Retributiva: Turismo Confesercenti - Agenzie di Viaggi minori
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 settembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 04/03/2010 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 30/04/2013
Ultimo aggiornamento
24 luglio 2024
Panoramica del Contratto
Imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie.
Parti Stipulanti
Uiltucs Uil
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
Fiba
Federazione Italiana Imprese Balneari
Asshotel
Associazione Italiana Imprenditori d'Albergo
Fisascat Cisl
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo
Filcams Cgil
Federazione italiana lavoratori commercio turismo e servizi
Confesercenti
Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi
Assocamping
Associazione dei Campeggi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Assoviaggi
Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo
Fiepet
Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici
Assoturismo
Federazione italiana del turismo
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| QA | 2338,43 € | 2338,43 € |
| QB | 2164,96 € | 2164,96 € |
| 1 | 1999,70 € | 1999,70 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Turismo - Confesercenti: Ipotesi di accordo 22.07.2024
Il 22 luglio 2024 le Parti stipulanti hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo. In allegato il testo ...
Turismo Confesercenti - Alberghi: Aggiornamento minimi contrattuali
TURISMO - CONFESERCENTI Turismo Confesercenti - Alberghi Minimi in vigore dal 01/05/2026 Livello Paga Base Contingenza EDR Somma QA € 2416,82 € 0 € 0 € 2416,82 QB ...
Orario di lavoro
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore.
Lavoro straordinario (Impr. di viaggio e turismo)
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30%.
Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40 %.
Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio -verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 50%.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nelle misura di 26 giorni.
A tal fine, la settimana lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei giornate.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima mensilità: in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
Per i periodi di congedo di maternità e paternità ("alternativo" e "obbligatorio") nonché i periodi di congedo parentale devono essere computati ai fini dell'integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.
Quattordicesima mensilità: a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.
La quattordicesima dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.
A far data dalla sottoscrizione del presente contratto i periodi di congedo di maternità e di paternità ("alternativo" ed "obbligatorio"), devono essere computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
A far data dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.
Norme comuni
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima o quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate.
La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni.
La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.
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