CCNL Turismo - Cooperative (Confsal - Unci)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2012
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2012
Riferimento CCNL
CCNL del 10/07/2007 - Decorrenza: 01/06/2007 - Scadenza: 31/05/2011
Panoramica del Contratto
Cooperative aderenti all'UNCI
Parti Stipulanti
Unci
Unione Nazionale Cooperative Italiane
Confsal Fisals
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1540,52 € | 1540,52 € |
| 2 | 1432,03 € | 1432,03 € |
| 3 | 1374,11 € | 1374,11 € |
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Orario di lavoro
La durata del lavoro contrattuale mensile è di 173 ore, quello settimanale è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere, distribuito in non meno di cinque giorni.
Lavoro straordinario
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale (c. d. lavoro supplementare);
2. 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale
Ferie
Il lavoratore dipendente di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 settimane di calendario.
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.
La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
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