Immagine contratto Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro (Cisal-Anpit)

CCNL Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro (Cisal-Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
  • Livelli, scatti e indennità
  • Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Consulta la tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito

Tabella in vigore dal

01 gennaio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 30/03/2023 - Decorrenza: 01/04/2023 - Scadenza: 30/03/2026

Ultimo aggiornamento

20 febbraio 2024

Panoramica del Contratto

Dipendenti da Enti, alle Cooperative e Imprese Sociali del Terzo Settore, che svolgono attività senza scopo di lucro, nei seguenti Settori: Area civica/sociale; Area socio-sanitaria; Area educazione/formazione; Area tutela ambientale; Area culturale/artistica; Area strumentale/accessoria ETS; Area sport dilettantistico.

Parti Stipulanti

Confedir

Confederazione Autonoma dei Dirigenti

Quadri e Direttivi

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Fenalc

Federazione Nazionale Liberi Circoli A.P.S.

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Cepi

Confederazione Europea Piccole Imprese

Opes

Organizzazione per l'educazione allo sport

in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate

Cisal

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2025
LivelloPaga BaseTotale
Dirigente4056,22 €4056,22 €
Quadri2839,35 €2839,35 €
A12317,84 €2317,84 €

Registrati gratis per consultare la tabella completa

Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiesta

Perché scegliere ilCCNL.it

Tabelle sempre aggiornate

Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.

Notifiche sugli aggiornamenti

Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.

Ricerca intelligente

Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, seguiti da un giorno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività.

I profili d’orario con turno "6+1+1", prevedono 48 ore di lavoro per ciascun ciclo "settimanale" di 8 giorni solari, di cui 6 di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.

Descrizione dello straordinario
(nel lavoro discontinuo, decorre oltre 45 ore/settimana)

Maggiorazione
oraria in prolungato

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

15%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

20%

In regime diurno in giorno festivo

25%

In regime notturno in giorno feriale o di riposo

30%

In regime notturno in giorno festivo

35%

Lavoro straordinario con riposo compensativo

Lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, normalmente retribuito mensilmente con maggiorazioni ridotte, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. Le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.

Descrizione Lavoro Straordinario con
riposo compensativo

Maggiorazione oraria
in prolungato

Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali

5%

Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali

7%

In regime diurno in giorno festivo

8%

In regime notturno in giorno feriale o di riposo

10%

In regime notturno in giorno festivo

12%

Straordinario prolungato: È la prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.

Straordinario spezzato: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato (e dello straordinario spezzato con riposo compensativo) deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni che precedono, incrementate però di 5 punti, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Ente e documentate dal Lavoratore.

Qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non fosse aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata del prolungato incrementata del 5%.

Straordinario forfetizzato

Forfetizzazione "fissa" è componente della Retribuzione Individuale Mensile (R.I.M.), da considerarsi parte stabile della R.M.N., quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.:

- Per i Lavoratori con la qualifica di Dirigente, Quadro, A1 e A2, non soggetto a limitazioni d’orario e per cui la P.B.N.C.M., già comprende la retribuzione di eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni lavorativi ed entro il limite di 30 ore mensili, l'eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva pattuita ad integrazione della R.M.N.;

- I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori. Per tali ragioni, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un’indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.

Al Lavoratore che si trovi in situazione di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per oltre tre mesi), potrà essere mensilmente trattenuta la corrispondente voce mensile di forfetizzazione (incrementata del 16,66%, tenendo conto dell'incidenza sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità). In caso di prolungata prestazione parziale, ovvero d’impossibilità, oltre sei mesi di calendario, la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione del 16,66%.

Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi sarà una sola "carenza" di sei mesi nell’arco mobile di 48 mesi.

Forfetizzazione "temporanea e variabile", ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale. In tali casi, l’Impresa non riconoscerà, pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario durante il periodo feriale e in tutti i casi di assenza dal lavoro.

Valido per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato.

Salvo diversamente pattuito, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro (che non coordinano altri lavoratori), la forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo dalla retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.

Ferie

Il Lavoratore con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali (giornalieri o turnisti "5+2" o "6+1"), per ciascun mese a tempo pieno lavorato e, anche per i periodi di maternità obbligatoria, matura un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.

Nei turni "6+1+1", con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo "settimanale" (per 45,62 "cicli settimanali", anziché gli ordinari 52), per garantire un periodo feriale di 4 cicli "settimanali" completi, saranno spettanti 192 ore di ferie annuali. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato da chi lavora con la turnistica "6+1+1" sarà di 16 ore (192:12=16).

Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l’Ente corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale o, nei casi di Integrazione Mensile Variabile, pari alla retribuzione mensile garantita.

Inizia a consultare il CCNL Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro (Cisal-Anpit)

7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.

Registrati gratis