CCNL Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro (Cisal-Anpit)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 30/03/2023 - Decorrenza: 01/04/2023 - Scadenza: 30/03/2026
Ultimo aggiornamento
20 febbraio 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti da Enti, alle Cooperative e Imprese Sociali del Terzo Settore, che svolgono attività senza scopo di lucro, nei seguenti Settori: Area civica/sociale; Area socio-sanitaria; Area educazione/formazione; Area tutela ambientale; Area culturale/artistica; Area strumentale/accessoria ETS; Area sport dilettantistico.
Parti Stipulanti
Confedir
Confederazione Autonoma dei Dirigenti
Quadri e Direttivi
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Fenalc
Federazione Nazionale Liberi Circoli A.P.S.
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Cepi
Confederazione Europea Piccole Imprese
Opes
Organizzazione per l'educazione allo sport
in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Unica
Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio
Servizi e Artigianato
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigente | 4056,22 € | 4056,22 € |
| Quadri | 2839,35 € | 2839,35 € |
| A1 | 2317,84 € | 2317,84 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Ccnl Cisal - Anpit: Errata corrige Welfare 25/01/2024
Il giorno 25 gennaio 2024 è stato siglato il verbale di errata corrige della previsione relativa al Welfare Contrattuale destinato ai Lavoratori in Somministrazione, che prestano l...
Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro (Cisal-Anpit): Aggiornamento minimi contrattuali
TERZO SETTORE, SPORT E ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (CISAL-ANPIT) Terzo Settore, Sport e Altri Enti senza scopo di lucro (Cisal-Anpit) Minimi in vigore dal 01/01/2025 L...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni, seguiti da un giorno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività.
I profili d’orario con turno "6+1+1", prevedono 48 ore di lavoro per ciascun ciclo "settimanale" di 8 giorni solari, di cui 6 di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
|
Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione |
|
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
15% |
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Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
20% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
25% |
|
In regime notturno in giorno feriale o di riposo |
30% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
35% |
Lavoro straordinario con riposo compensativo
Lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, normalmente retribuito mensilmente con maggiorazioni ridotte, accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore. Le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
|
Descrizione Lavoro Straordinario con |
Maggiorazione oraria |
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Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
5% |
|
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
7% |
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In regime diurno in giorno festivo |
8% |
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In regime notturno in giorno feriale o di riposo |
10% |
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In regime notturno in giorno festivo |
12% |
Straordinario prolungato: È la prestazione lavorativa richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
Straordinario spezzato: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con un distacco superiore a 30 minuti. In tal caso, la retribuzione minima del lavoro straordinario spezzato (e dello straordinario spezzato con riposo compensativo) deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni che precedono, incrementate però di 5 punti, oltre al rimborso delle spese di viaggio extra, preventivamente concordate con l’Ente e documentate dal Lavoratore.
Qualora la rilevazione dello straordinario in prolungato o in spezzato non fosse aziendalmente possibile, al Lavoratore si dovrà riconoscere la maggiorazione più elevata del prolungato incrementata del 5%.
Straordinario forfetizzato
Forfetizzazione "fissa" è componente della Retribuzione Individuale Mensile (R.I.M.), da considerarsi parte stabile della R.M.N., quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.:
- Per i Lavoratori con la qualifica di Dirigente, Quadro, A1 e A2, non soggetto a limitazioni d’orario e per cui la P.B.N.C.M., già comprende la retribuzione di eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni lavorativi ed entro il limite di 30 ore mensili, l'eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva pattuita ad integrazione della R.M.N.;
- I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestiscono e coordinano altri Lavoratori. Per tali ragioni, in alternativa alla retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere un’indennità di forfetizzazione quale integrazione della R.M.N.
Al Lavoratore che si trovi in situazione di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro straordinario stesso (per oltre tre mesi), potrà essere mensilmente trattenuta la corrispondente voce mensile di forfetizzazione (incrementata del 16,66%, tenendo conto dell'incidenza sulle retribuzioni indirette delle ferie e della tredicesima mensilità). In caso di prolungata prestazione parziale, ovvero d’impossibilità, oltre sei mesi di calendario, la relativa voce di forfetizzazione potrà essere trattenuta pro-quota, sempre con la maggiorazione del 16,66%.
Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato, vi sarà una sola "carenza" di sei mesi nell’arco mobile di 48 mesi.
Forfetizzazione "temporanea e variabile", ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale. In tali casi, l’Impresa non riconoscerà, pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario durante il periodo feriale e in tutti i casi di assenza dal lavoro.
Valido per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato.
Salvo diversamente pattuito, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro (che non coordinano altri lavoratori), la forfetizzazione del lavoro straordinario sarà sostitutiva solo dalla retribuzione dello straordinario effettuato nei primi 5 giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 ore settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 ore annue.
Ferie
Il Lavoratore con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali (giornalieri o turnisti "5+2" o "6+1"), per ciascun mese a tempo pieno lavorato e, anche per i periodi di maternità obbligatoria, matura un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.
Nei turni "6+1+1", con orario medio di lavoro ordinario di 48 ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo "settimanale" (per 45,62 "cicli settimanali", anziché gli ordinari 52), per garantire un periodo feriale di 4 cicli "settimanali" completi, saranno spettanti 192 ore di ferie annuali. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato da chi lavora con la turnistica "6+1+1" sarà di 16 ore (192:12=16).
Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, l’Ente corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale o, nei casi di Integrazione Mensile Variabile, pari alla retribuzione mensile garantita.
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