CCNL Telecomunicazioni
Categoria Retributiva: Telecomunicazioni - CRM_BPO
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/04/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 aprile 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 12/11/2020 - Decorrenza: 12/11/2020 - Scadenza: 31/12/2022
Ultimo aggiornamento
12 dicembre 2025
Panoramica del Contratto
Gestori di servizi Customer Relationship Management Business Process Outsourcing
Parti Stipulanti
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Assotelecomunicazioni
Asstel
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 823,69 € | 1345,28 € |
| 2 | 971,95 € | 1496,31 € |
| 3 | 1103,74 € | 1630,14 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Telecomunicazioni: Addendum 11/11/2025 e comunicato di ratifica 11/12/2025
L'11 novembre 2025 le parti stipulanti il CCNL Telecomunicazioni hanno siglato un addendum relativo al fondo di solidarietà bilaterale. l'11 dicembre 2025 è stata ratificata l'ipo...
Telecomunicazioni - Servizi di Telefonia: Erogazione dell'Elemento di garanzia retributiva
Ai sensi del CCNL 12.11.2020, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che...
Orario di lavoro
La durata massima dell'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni.
L'azienda può stabilire un'articolazione giornaliera, anche in modo non uniforme, dell'orario di lavoro settimanale contrattuale nonché eventuali orari elastici di entrata, intervallo e uscita del personale.
In caso di specifiche esigenze finalizzate a garantire la continuità e la funzionalità del servizio, l'azienda può stabilire, per predefiniti periodi temporali, diverse modalità di collocazione della prestazione. Per le ore di lavoro non coincidenti con la collocazione ordinaria è corrisposta la maggiorazione del 15% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: minimo, superminimo, scatti di anzianità ed ex indennità di contingenza.
Possono, inoltre, essere definiti:
- orari spezzati, vale a dire orari che prevedano un intervallo non retribuito; in questo caso la prestazione lavorativa di ciascun periodo non può essere inferiore alle 3 ore e la durata dell'intervallo non può eccedere, di norma, le 4 ore;
- orari continuati, intendendosi così gli orari che non prevedono alcun intervallo.
Turnisti : i lavoratori addetti a turni avvicendati hanno diritto per ciascun turno di 8 ore ad una pausa di 30 minuti retribuita, per la refezione.
Lavoro straordinario
Si considera lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l'orario normale settimanale.
Sino a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.
Le ore di lavoro supplementare/straordinario sono compensate con le seguenti maggiorazioni, da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi "ad personam", aumenti periodici di anzianità, ex indennità di contingenza:
Tipologie | Lavoratori a turni avvicendati | Restante personale |
Lavoro straordinario diurno prime due ore | 25% | 25% |
Lavoro straordinario diurno ore successive nella stessa giornata | 30% | 30% |
Lavoro straordinario festivo | 55% | 55% |
Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo | 35% | 35% |
Lavoro straordinario notturno prime due ore | 40% | 50% |
Lavoro straordinario notturno ore successive | 45% | 50% |
Lavoro straordinario notturno festivo | 65% | 75% |
Lavoro straordinario notturno festivo con riposo compensativo | 50% | 55% |
Dal 01.01.2006 v. infra "Banca ore".
Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a 4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi.
I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre 10 anni avranno diritto a 25 giorni lavorativi di ferie (4 settimane + 1 giorno).
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.
Mensilità Aggiuntive
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione mensile percepita.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
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