CCNL Sviluppo Italia - Invitalia
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/06/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 giugno 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 18/06/2024 - Decorrenza: 01/07/2024 - Scadenza: 30/06/2027
Ultimo aggiornamento
22 luglio 2025
Panoramica del Contratto
Quadri e Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia
Parti Stipulanti
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Invitalia
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Ugl Credito
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 4470,39 € | 4470,39 € |
| A2 | 3814,12 € | 3814,12 € |
| B | 3697,29 € | 3697,29 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Sviluppo Italia - Invitalia: Accordo di rinnovo 23/06/2025
Il giorno 23 giugno 2025, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo con FISAC-CGIL, FIRST-CISL, UILCA-UIL a far data dal 1 giugno 2025, hanno adeguato i...
Sviluppo Italia - Invitalia: Aggiornamento importi Indennità di funzione e Assegno ex accordo
L'accordo di rinnovo 23.06.2025 ha apportato alcune modifiche ai seguenti istituti contrattuali: Indennità di funzione Al personale con la qualifica di Quadro è corrisposto uno s...
Orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Lavoro straordinario
E’ considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro.
Base di computo: retribuzione oraria con esclusione di indennità, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Maggiorazioni: Le seguenti percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe la minore.
- 25% per il lavoro feriale
- 55% per il lavoro feriale notturno
- 50% per il lavoro festivo e di sabato
- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.
Il lavoro straordinario è considerato notturno se effettuato fra le ore 24.00 e le 5.00 del giorno successivo.
Le ore retribuite come straordinario e le relative maggiorazioni non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono già comprensivi di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine rapporto
Quadri: sono esclusi dalla disciplina contrattuale concernente il lavoro straordinario; per le ore eccedenti il lavoro contrattuale effettuato nella giornata di sabato, è riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo e, per il lavoro effettuato la domenica, una giornata di riposo compensativo.
Ferie
Il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi, pari a ore 187 e 45 minuti.
La maturazione delle ferie spettanti a ciascun dipendente è riferita ad anno solare.
Al dipendente assunto nel corso dell’anno compete la maturazione delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi interi di servizio dell’anno.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente spetta il pagamento delle ferie non fruite in proporzione ai dodicesimi maturati.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: Al personale dell’Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di dicembre, un importo pari ad una mensilità della retribuzione, esclusi gli assegni familiari e l’indennità di cassa, l'indennità di maneggio denaro e l'indennità centralinisti non vedenti.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di dodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Quattordicesima: Al personale dell'Azienda sarà corrisposto, in coincidenza del mese di giugno, un importo pari a una mensilità della retribuzione, esclusi gli assegni familiari e l'indennità di cassa, l'indennità di maneggio denaro e l'indennità centralinisti non vedenti.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di dodici mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
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