CCNL Soccorso Stradale (Ugl - Confimea)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 febbraio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 22/11/2023 - Decorrenza: 01/11/2023 - Scadenza: 31/12/2026
Ultimo aggiornamento
14 dicembre 2023
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi
Parti Stipulanti
Federazione Servizi Soccorso Stradale Confimea
Federterziario
Federazione Italiana del Terziario
dei Servizi
del Lavoro Autonomo Professionale
della Piccola Impresa Industriale
Commerciale
Turistica ed Artigiana
Confimea
Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato
Ugl Terziario
Unione Generale del Lavoro
Ugl
Unione Generale del Lavoro
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2190,99 € | 2190,99 € |
| 1 | 1925,41 € | 1925,41 € |
| 2 | 1726,23 € | 1726,23 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41 a alla 48a ora settimanale;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
- 30% le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi
- 50% le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte (dalle ore 22.00 alle 6.00 del mattino)
Ferie
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi pari a quattro settimane lavorative, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
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