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CCNL Soccorso Stradale (Ugl - Confimea)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 febbraio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 22/11/2023 - Decorrenza: 01/11/2023 - Scadenza: 31/12/2026

Ultimo aggiornamento

14 dicembre 2023

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore soccorso stradale e delle attività di servizi connessi

Parti Stipulanti

Federazione Servizi Soccorso Stradale Confimea

Federterziario

Federazione Italiana del Terziario

dei Servizi

del Lavoro Autonomo Professionale

della Piccola Impresa Industriale

Commerciale

Turistica ed Artigiana

Confimea

Confederazione Italiana delle imprese e dellartigianato

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Ugl

Unione Generale del Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/02/2025
LivelloPaga BaseTotale
Q2190,99 €2190,99 €
11925,41 €1925,41 €
21726,23 €1726,23 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.

Lavoro straordinario

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41 a alla 48a ora settimanale;

- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.

- 30% le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi

- 50% le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte (dalle ore 22.00 alle 6.00 del mattino)

Ferie

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 24 giorni lavorativi pari a quattro settimane lavorative, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari).

In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ma mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

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