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CCNL Sanità e Servizi Assistenziali (Confsal - Confimpreseitalia)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/02/2022
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Tabella in vigore dal

01 febbraio 2022

Riferimento CCNL

CCNL del 16/03/2022 - Decorrenza: 01/02/2022 - Scadenza: 31/01/2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti del comparto privato sanitario e sociosanitario

Parti Stipulanti

Confimpreseitalia

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/02/2022
LivelloPaga BaseTotale
Q2200,00 €2200,00 €
H2190,00 €2190,00 €
G1960,00 €1960,00 €

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Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinano settimanale è fissato in 40 ore, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.

La struttura può anche optare, a mezzo affissione in bacheca, per un orario ridotto a 38 ore settimanali, con conseguente assorbimento delle 72 ore, formate da 40 (quaranta) ore annue di rol + 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite. L'aver optato per l'orario settimanale a 38 ore, non impedisce alla struttura di poter in seguito riadattare l'orario a 40 ore.

L'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 40 o 38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 24 ore ed un massimo di 48 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale disciplinato dal presente contratto. Il lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media oraria calcolata "a consuntivo", nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.

Il datore di lavoro può richiedere prestazioni lavorative straordinarie con un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

- eventi particolari, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi della normativa vigente, e in tempo utile alle RSA e, in mancanza, alla RST.

Al lavoratore può essere richiesto di incrementare il suo orario di lavoro per un massimo del 50%.

Per il lavoro straordinario, notturno, supplementare e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

Lavoro straordinario diurno dalla 41o alla 48o ora settimanale

15%

Lavoro straordinario diurno eccedenti la 48o ora settimanale

20%

Lavoro straordinario notturno

50%

Lavoro straordinario festivo e di domenica

30%

Per i lavoratori discontinui le ore lavorate eccedenti l'orario di lavoro normale pattuito, sono retribuite quali lavoro straordinario con una maggiorazione del 25%.

Ferie

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Le ferie sono normalmente godute nel corso dell'anno di maturazione e, comunque devono essere fruite entro i 18 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione

Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il lavoratore dalle ferie per cause relative al servizio, al lavoratore è riconosciuto il diritto a completarle successivamente, nei termini concordati, oltre ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro in sede e per l'eventuale ritorno nel luogo dove trascorreva le ferie.

 

Mensilità Aggiuntive

Entro la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto lorda, esclusi gli assegni familiari.

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