CCNL Sanità e Servizi Assistenziali - Personale non medico (Confial_Federdat)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2019
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2019
Riferimento CCNL
CCNL del 27/06/2017 - Decorrenza: 01/07/2017 - Scadenza: 30/06/2020
Panoramica del Contratto
Lavoratori dipendenti delle aziende e delle cooperative, esercenti attività non medica, anche conto terzi e in somministrazione, presso Case di Cura, Case di Soggiorno per anziani, RSA, centri Socio-Assistenziali ed Educativi per minori, Disabili, Anziani, Studi Dentistici, Case-famiglia, Comunità Educative e Socio-Assistenziali.
Parti Stipulanti
Federdat
Confederazione Generale Europea Datoriale
Confial
Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori
Unsicoop
Unsic
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
Flaits
Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| I | 2088,65 € | 2088,65 € |
| II | 1958,14 € | 1958,14 € |
| III | 1473,30 € | 1473,30 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali e, di norma, 8 ore giornaliere. Esse sono normalmente distribuite su 5 o 6 giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Le maggiorazioni sono le seguenti:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale o supplementare;
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti eccezionalmente la 48° ora settimanale;
- 25% per le ore prestate eccezionalmente tra le 22.00 e le 06.00;
- 30% per le ore prestate eccezionalmente nei giorni festivi;
- 35% per le ore prestate eccezionalmente nei giorni festivi in orario notturno.
Ferie
Il dipendente ha diritto a un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili in costanza di rapporto, nella misura di ventisei giorni lavorativi.
La settimana lavorativa, a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, è considerata di sei giorni lavorativi (pertanto dal lunedì al sabato) agli effetti del computo delle ferie.
In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, la fruizione di ogni singolo giorno di ferie comporterà una decurtazione pari a 1,20 giorni.
Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
In caso di assunzione, licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.
Mensilità Aggiuntive
Gratifica natalizia (13ma)
In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
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