CCNL Sale bingo (Cisal - Anpit)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/12/2025
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- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 dicembre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 23/11/2023 - Decorrenza: 01/12/2023 - Scadenza: 30/11/2026
Ultimo aggiornamento
08 gennaio 2024
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle sale bingo e gaming hall
Parti Stipulanti
Anib
Associazione Nazionale Italiana Bingo
Cisal Terziario
Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio
Servizi
Terziario e Turismo
Anpit
Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
Ciu Unionquadri
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Ascob
Associazione Nazionale Concessionari delle Sale Bingo
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Dirigenti | 4045,76 € | 4045,76 € |
| Q | 2604,80 € | 2604,80 € |
| A1 | 2239,02 € | 2239,02 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Sale bingo (Cisal - Anpit): CCNL 23/11/2023
In data 23 novembre 2023 ANPIT, ASCOB e ANIB con CISAL Terziario e CISAL hanno redatto il testo definitivo del contratto per i dipendenti di sale bingo e gaming hall. Si allega il...
Sale bingo (Cisal - Anpit): Indennità di disponibilità
Per ogni ora di "disponibilità alla prestazione" il Lavoratore Intermittente avrà diritto di ricevere, una "Indennità oraria di disponibilità" (in €), esclusa dal computo delle ret...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali su 5 giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività o su 6 giornate lavorative consecutive, seguite da una Festività, ad esclusione dei profili d’orario con turno "6+1+1", che prevedono 48 ore per ciascun ciclo "settimanale" di 8 giorni solari, di cui 6 di lavoro, uno di Festività e uno di Riposo.
Lavoro straordinario
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300 ore annue, il lavoro straordinario richiesto entro i limiti legali (10 ore giornaliere e 48 ore settimanali) sarà normalmente retribuito nel mese di competenza con le maggiorazioni previste nella tabella che segue.
|
Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione oraria |
|
|
Se "in prolungato* " |
Se "in spezzato*" |
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Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
15% |
18% |
|
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
20% |
23% |
|
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
25% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
- |
28% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
27% |
30% |
|
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
35% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
- |
35% |
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, esso sarà normalmente retribuito mensilmente solo con le maggiorazioni della R.O.N. previste nella successiva Tabella , accreditando al Lavoratore la maturazione dei Riposi individuali compensativi pari alle ore di "straordinario con riposo compensativo" effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160 ore.
In tal caso, le ore eccedenti le 160 dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria maggiorata del 15%.
Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e legali del normale lavoro straordinario.
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Descrizione dello straordinario con accredito di corrispondente riposo compensativo |
Maggiorazione oraria |
|
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Se "in prolungato*" |
Se "in spezzato*" |
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Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, entro il 25% dell’orario di lavoro normale |
4% |
7% |
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Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i Tempi Parziale, oltre il 25% dell’orario di lavoro normale |
7% |
10% |
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In regime diurno in giorno di riposo |
- |
14% |
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In regime diurno in giorno festivo |
- |
17% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
14% |
17% |
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In regime notturno in giorno di riposo |
- |
19% |
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In regime notturno in giorno festivo |
- |
24% |
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In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le 160 ore (per una volta nell'arco di ciascun anno di calendario) |
Riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% |
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Per i lavoratori discontinui, le eventuali ore eccedenti la 45o ora settimanale dovranno essere retribuite come lavoro straordinario con le seguenti maggiorazioni:
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Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione oraria |
|
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Se "in prolungato*" |
Se "spezzato*" |
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Entro le 8 ore settimanali di straordinario |
15% |
20% ** |
|
Oltre le 8 ore settimanali di straordinario |
20% |
25% ** |
|
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
25% |
|
In regime diurno in giorno festivo |
- |
28% |
|
In regime notturno in giorno feriale |
27% |
30% |
|
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
35% |
|
In regime notturno in giorno festivo |
- |
35% |
* Lavoro prolungato: è la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
* Lavoro ordinario spezzato: è la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere, con un intervallo * intermedio superiore a 1,5 ore (* intervallo definibile con accordo di secondo livello, ex art. 158).
Ferie
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 (quaranta) ore settimanali (giornalieri o turnisti "5+2" o "6+1") matura, per ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 ore di ferie, corrispondenti a 160 ore di ferie annuali, 28 giornate di calendario o a 4 settimane, sempre di calendario.
Nei turni "6+1+1", con orario medio di lavoro ordinario di 48 (quarantotto) ore ogni 8 giorni, c.d. ciclo "settimanale" (per 45,62 "cicli settimanali", anziché gli ordinari 52), per garantire un periodo feriale di 4 (quattro) cicli "settimanali" completi, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti. Pertanto, il rateo mensile di ferie maturato da chi lavora con la turnistica "6+1+1" sarà di 16 (sedici) ore (192 : 12 = 16).
Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate quali "permessi maturati" dal Lavoratore nel valore di 6,66 ore per ciascuna Festività.
A domanda del Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale, potranno essere liquidati con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 25%, quale risarcimento per mancato parziale godimento delle ferie, i saldi di ferie non godute che siano state maturate dal dipendente fino al terzo anno solare precedente.
Mensilità Aggiuntive
In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale
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