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CCNL Recapito Corrispondenza

Categoria Retributiva: Recapito Telegrammi

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 luglio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 08/02/2011 - Decorrenza: 01/01/2010 - Scadenza: 31/12/2012

Ultimo aggiornamento

17 novembre 2023

Panoramica del Contratto

Imprese private operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali e alle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche e/o private oppure in forma itinerante

Parti Stipulanti

Uil Poste

Unione Italiana Lavoratori Poste

Slp Cisl

Sindacato dei Lavoratori Poste

Fise Are

Associazione Imprese Servizi di Recapito Postale e Parcel

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2025
LivelloPaga BaseTotale
12172,33 €2182,66 €
21961,11 €1971,44 €
31651,29 €1661,62 €

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Orario di lavoro

La durata dell' orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell' ipotesi di settimana corta.

Il personale direttivo è escluso dalla limitazione dell' orario di lavoro.

E' da considerare personale direttivo, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell' azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell' andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di 1° livello.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario il lavoro eseguito oltre le 6,40 giornaliere, e oltre le 8 ore giornaliere nell' ipotesi di settimana corta.

Il lavoro straordinario deve essere compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:

- lavoro straordinario diurno feriale: 25%

- lavoro straordinario notturno: 50%

- lavoro straordinario festivo: 65%

- lavoro straordinario notturno festivo: 75%

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.

Nei casi di settimana corta, salvi i trattamenti più favorevoli già in atto, i giorni di ferie sono pari a 22 giorni lavorativi, con esclusione dal computo dei due giorni di riposo.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: la liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata per ciascun anno nella misura di una retribuzione globale mensile. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle quattro ultime settimane.

Quattordicesima mensilità: l' azienda corrisponderà entro il 10 luglio di ciascuno anno una quattordicesima erogazione nella misura di una mensilità di paga tabellare, contingenza e scatti biennali.

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