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CCNL Noleggio autobus con conducente

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
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Tabella in vigore dal

01 luglio 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 06/10/2022 - Decorrenza: 06/10/2022 - Scadenza: 31/12/2023

Ultimo aggiornamento

26 maggio 2025

Panoramica del Contratto

Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.

Parti Stipulanti

Ugl Fna

Faisa Cisal

Anav

Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori

Fit Cisl

Federazione Italiana Trasporti

Filt Cgil

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti

Uiltrasporti Uil

Unione Italiana Lavoratori Trasporti

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/07/2025
LivelloPaga BaseTotale
A11682,05 €2222,13 €
A21581,12 €2118,94 €
B11429,74 €1964,17 €

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Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore.

L'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito, nell'ambito dell'organico preesistente, in sei giornate ovvero in cinque qualora le esigenze tecnico-organizzative lo consentano.

Personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa:

a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni.
Nel caso di prestazioni promiscue l'orario è di 40 ore settimanali;

b) 42 ore per conducenti auto.

Personale mobile (conducenti di autobus ed il personale viaggiante): L’impegno giornaliero è di norma di 12 ore; nell’ambito dell’impegno giornaliero si considera:

a) Orario di lavoro effettivo:

- i tempi di guida,

- i tempi per le operazioni di piccola manutenzione, intesa a conservare il veicolo in buono stato di funzionamento, e pulizia,

- il carico/scarico bagagli, con esclusione delle operazioni di facchinaggio,

- ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza dei passeggeri e del veicolo o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso;

b) Periodi di tempo non retribuiti:

- i tempi per la consumazione dei pasti nella misura di un’ora per ogni singolo pasto;

- le interruzioni di guida - articolo 7 del Regolamento CE n. 561/06;

- i riposi intermedi - articolo 5 del D.lgs n. 234/07;

- i riposi giornalieri e/o settimanali - articolo 8 del Regolamento CE n. 561/06.

c) Tutti i rimanenti periodi di tempo
(esclusi i periodi non retribuiti - lettera b - e i periodi di lavoro effettivo - lettera a):

- si considerano come orario di lavoro in ragione del 15% qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio
-  ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio.

Personale direttivo escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi:  da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica Q1, Q2, A1 e A2.

Lavoro straordinario

Si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale.

Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione individuale:

1) lavoro straordinario diurno feriale 25%

2) lavoro straordinario notturno 50%

3) lavoro straordinario festivo 65%

4) lavoro straordinario notturno festivo75%

Personale mobile: Le prestazioni oltre l’orario contrattuale fino alla 60a ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20 %.

Personale mobile - Servizi extraurbani di durata superiore ad una giornata: per ogni giorno impiegato nel predetto servizio, a totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l’orario contrattuale, saranno riconosciute:

- la retribuzione globale giornaliera, considerata nel valore convenzionale di 6 ore e 40 minuti di lavoro
-  4 quote orarie, che confluiranno nella "banca individuale delle ore" (v. supra)
- la maggiorazione del 20% predette 4 quote orarie, che verrà erogata nel mese di competenza.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di ferie pagato pari a 26 giorni lavorativi.

Nel caso di settimana corta il periodo feriale è di 22 giorni lavorativi.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità; le frazioni di mese non superiori a 14 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate mese intero se superiori a 14 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima: L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore. La corresponsione ditale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.

Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 13a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.

Quattordicesima: L’impresa corrisponderà entro il 15 luglio una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile. Detta erogazione è riferita al periodo 1° luglio-30 giugno.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l’erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come intero la frazione di mese superiore ai 14 giorni.

Al lavoratore assunto con contratto a termine saranno corrisposti i ratei della 14a mensilità in proporzione al periodo lavorativo prestato.

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