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CCNL Marketing (Cisal - Anpit)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 12/12/2024 - Decorrenza: 01/01/2025 - Scadenza: 31/12/2027

Ultimo aggiornamento

18 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti di Aziende e Cooperative esercenti attività nel settore del Marketing

Parti Stipulanti

Cisal Terziario

Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio

Servizi

Terziario e Turismo

Cidec

Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

Anpit

Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

Unica

Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio

Servizi e Artigianato

Confimprenditori

Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti

Ateca

Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani

Federmarketing

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
Q2346,38 €2346,38 €
A2093,98 €2093,98 €
B1877,99 €1877,99 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei lavoratori è fissata in 40 ore ordinarie settimanali, distribuite su 5 giorni o 6 giornate lavorative consecutive.

Limiti

Le Parti convengono che la durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o straordinario con riposo compensativo e delle intensificazioni con accredito nella banca delle ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi:

a) Giornaliero: 12 ore;

b) Settimanale: 60 ore;

c) Straordinario annuo: 300 ore;

d) Saldo continuo attivo o passivo nella banca delle ore: è fissato dalle Parti nel massimo di 160 ore.

Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la media mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della banca delle ore non potrà eccedere le 48 ore settimanali.

Nei casi di assoluta straordinarietà ed urgenza, solo con accordo sottoscritto con la RSA, potranno essere ammessi brevi e motivate deroghe ai limiti massimi giornalieri e settimanali di cui sopra.

Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello richiesto dal datore di lavoro e prestato dal lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.

Nel lavoro discontinuo o di semplice attesa, esso decorre dal compiersi dell’orario ordinario di lavoro di max. 45 ore settimana.

Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi con la retribuzione del mese di competenza, sono previste alla successiva tabella:

 

Maggiorazione oraria

entro 48 ore settimanali

10%

oltre le 48 ore settimanali

15%

in regime diurno in giorno festivo o di riposo settimanale

20%

in regime notturno in giorno feriale

25%

in regime notturno in giorno festivo o di riposo settimanale

30%

La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R.

Lavoro straordinario con riposo compensativo:

Descrizione lavoro straordinario con riposo compensativo

Maggiorazione oraria

entro le 48 ore settimanali

5%

oltre 48 ore settimanali

7%

in regime diurno in giorno festivo o di riposo settimanale

14%

in regime notturno in giorno feriale

15%

in regime notturno in giorno festivo o di riposo settimanale

16%

liquidazione dei permessi/riposi non goduti per la parte eccedente il saldo di 160 ore, per una sola volta nell’arco di ciascun anno di calendario.

riconoscimento dell’ulteriore maggiorazione del 15% sul saldo liquidato

Indennità forfetaria mensile

Il personale direttivo, ovvero i lavoratori con la qualifica di dirigente, quadro e di impiegato di livello A, non è soggetto a limitazioni d’orario e la P.B.N.C.M. prevista per tali livelli d’inquadramento, già comprende la retribuzione di eventuale lavoro straordinario o supplementare che sia effettuato nei giorni lavorativi e nei limiti della normalità, cioè entro il limite di 22 ore mensili. Eventuale lavoro straordinario ricorrente, che sia eccedente tali limiti, dovrà essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita voce retributiva ad integrazione della R.M.N., prima pattuita.

Nei casi di forfettizzazione fissa dello straordinario, cioè non soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del Lavoratore e sarà, quindi, utile per il calcolo delle retribuzioni indirette, differite e per il T.F.R.

Per i lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario prestato, è possibile, in alternativa alla sua problematica retribuzione analitica, prevedere un’indennità mensile di forfetizzazione del lavoro straordinario.

Quando l’importo di forfettizzazione è temporaneo e variabile, come il corrispondente lavoro straordinario previsto e lo stesso può variare nel tempo a seconda delle necessità dell’azienda o del lavoratore, la forfettizzazione sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite (tredicesima mensilità, festività e ferie) e del T.F.R. e non concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale. In tali casi, l’azienda non riconoscerà, pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario durante il periodo feriale e in tutti i casi di assenza dal lavoro, a qualsiasi titolo effettuata.

Ferie

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali matura 160 ore di ferie annuali.

Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell'anno, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.

Mensilità Aggiuntive

In occasione della ricorrenza natalizia, l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale.

Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese di servizio prestato. A tal fine, le frazioni di mese che superano i 15 giorni saranno considerate mese intero.

 

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