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CCNL Letturisti Acqua, Gas, Energia (Confsal - Conflavoro)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2023
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Tabella in vigore dal

01 settembre 2023

Riferimento CCNL

CCNL del 03/06/2022 - Decorrenza: 01/06/2022 - Scadenza: 31/05/2025

Panoramica del Contratto

Letturisti Acqua, Gas e Energia Elettrica

Parti Stipulanti

Fesica Confsal

Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato

Conflavoro Pmi

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2023
LivelloPaga BaseTotale
11547,65 €1547,65 €
Appr. 2 - Tipo B - 1° periodo1376,16 €1376,16 €
21720,20 €1720,20 €

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Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate lavorative.

Diversi criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

Lavoro straordinario

Sono considerate lavoro straordinario, le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.

Maggiorazioni: sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti. Inoltre non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.

 

Maggiorazioni

Lavoro straordinario diurno feriale

30%

Lavoro straordinario feriale notturno

35%

Lavoro straordinario festivo diurno

35%

Lavoro straordinario festivo notturno

45%

Il lavoro straordinario notturno è quello prestato tra le ore 24:00 e le ore 6:00.

Non è considerato lavoro straordinario quello svolto di notte nel normale orario di lavoro da lavoratori adibiti a servizi notturni.

In caso di flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo".

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi: qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste.

Ferie

Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.

Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.

Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.

Mensilità Aggiuntive

L'azienda dovrà corrispondere a titolo di tredicesima e quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari, in coincidenza rispettivamente con la vigilia di Natale e con la mensilità di giugno di ogni anno.

Ogni dodicesimo di tali mensilità viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.

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