CCNL Lavorazioni a Façon (Cisal - Cnai Ucict)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/08/2005
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 agosto 2005
Riferimento CCNL
CCNL del 20/07/2005 - Decorrenza: 01/08/2005 - Scadenza: 31/07/2009
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "Facon" (CNAI)
Parti Stipulanti
Unci
Unione Nazionale Cooperative Italiane
Faits
Federazione autonoma italiana lavoratori tessili
Cnai
Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
Anilf
Associazione nazionale imprese lavoratori a "Façon
Cisal
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Appr. I - 37/42 mesi | 1067,40 € | 1067,40 € |
| Appr. II - 37/42 mesi | 980,10 € | 980,10 € |
| Appr. III - 37/42 mesi | 862,20 € | 862,20 € |
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Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei in 48 ore settimanali.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre l' orario normale giornaliero e le 48 settimanali.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d' opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione di fatto per i lavori ai quali non si applica l' orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, sono:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale;
- 25% per le prestazioni di lavoro eccedenti le 48 ore settimanali;
- 35% per lavoro straordinario diurno festivo;
- 40% per lavoro straordinario notturno;
- 50% per lavoro straordinario notturno festivo.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 28 (ventotto) giornate di calendario, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni.
Mensilità Aggiuntive
In occasione delle feste natalizie l' azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente od il socio lavoratore hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso la cooperativa o azienda. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.
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