CCNL Informatica (Confsal - Confimprenditori)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 06/02/2026 - Decorrenza: 06/02/2026 - Scadenza: 31/01/2029
Panoramica del Contratto
Imprese operanti nel settore dell'Informatica, comprendente le attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi, servizi informatici e soluzioni tecnologiche, nonché le attività connesse e strumentali a supporto dei processi organizzativi, produttivi e gestionali.
Parti Stipulanti
Filcom Fismic Confsal
Federazione Italiana Lavoratori del Commercio
Sul
Sindacato Unitario Lavoratori
Fismic Confsal
Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate
Ciu Unionquadri
Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Unsiau
Unione Sindacati Autonomi
Usil
Unione Sindacato Lavoratori
Confimprenditori
Associazione Nazionale Imprenditori e Liberi Professionisti
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| A1 | 2141,70 € | 2141,70 € |
| A2 | 1298,00 € | 1298,00 € |
| C1 | 2673,88 € | 2673,88 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate lavorative.
Lavoro straordinario
Sono considerate lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale.
In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell'orario di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata "a consuntivo".
Una quota pari al 100% del monte ore di 250 ore può confluire, al netto della maggiorazione economica oraria nella Banca delle ore. La maggiorazione oraria anzidetta dovrà comunque essere liquidata al lavoratore, in misura pari al 25%.
Le seguenti maggiorazioni della retribuzione di fatto sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti e non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore:
|
Maggiorazioni |
|
|
Lavoro straordinario diurno prime 5 ore settimanali |
25 % |
|
Lavoro straordinario entro le 48 ore settimanali |
30 % |
|
Lavoro straordinario notturno |
50 % |
|
Lavoro ordinario festivo |
50 % |
|
Lavoro straordinario festivo diurno |
55 % |
|
Lavoro straordinario festivo notturno |
60 % |
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite nella misura di 4 (quattro) settimane.
Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Mensilità Aggiuntive
Sono previste 13 mensilità annue.
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l'azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di calendario prestati.
Inizia a consultare il CCNL Informatica (Confsal - Confimprenditori)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis