CCNL Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/10/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 ottobre 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 20/02/2023 - Decorrenza: 01/03/2023 - Scadenza: 28/02/2026
Ultimo aggiornamento
29 ottobre 2025
Panoramica del Contratto
Igiene Ambientale - Aziende Private e Municipalizzate
Parti Stipulanti
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Conflavoro Pmi
Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
Confsal
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1544,00 € | 1544,00 € |
| 2 | 1905,00 € | 1905,00 € |
| 3 | 2005,00 € | 2005,00 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro): Accordo di rinnovo 27/10/2025
Il 27 ottobre 2025 CONFLAVORO PMI e CONF.S.A.L, FESICA hanno stipulato l'accordo economico del CCNL per i dipendenti da aziende private e municipalizzate che operano nel settore de...
Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro): EGR
I lavoratori a tempo indeterminato che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quelli previsti dai minimi tabellari hanno diritto ad un importo a titolo di elemento di...
Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250 ore) o contrattuale dello straordinario.
Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della retribuzione di fatto:
- straordinario diurno feriale:
> 13% sulle prime 75 ore annue;
> 20% sulle ore annue dalla 76ma ora fino alla 150ma ora;
> 35% sulle ore annue eccedenti;
- straordinario diurno festivo: 65%;
- straordinario notturno feriale: 50%;
- straordinario notturno festivo: 75%.
Ferie
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane.
Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7 giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente a titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto, spettante all’atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
Quattordicesima: Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, entro la prima decade del mese di luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione, spettante all’atto della corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio prestati.
Inizia a consultare il CCNL Igiene ambientale (Confsal - Conflavoro)
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis