CCNL Gas e Acqua
Categoria Retributiva: Gas e Acqua - Aziende Private (dal 01.01.02)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/07/2025
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 luglio 2025
Riferimento CCNL
CCNL del 07/11/2019 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2021
Ultimo aggiornamento
09 maggio 2025
Panoramica del Contratto
Dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua
Parti Stipulanti
Anfida
Associazione Nazionale Fra gli Industriali Degli Acquedotti
Igas
Imprese Gas
Anigas
Associazione Nazionale Industriali Gas
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Utilitalia
Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Assogas
Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Proxigas
Associazione Nazionale Industriali Gas
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1 | 1740,34 € | 1750,67 € |
| 2 | 1934,30 € | 1944,63 € |
| 3 | 2139,70 € | 2150,03 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Aggiornamenti Contrattuali
Gas e Acqua: Ipotesi di accordo 08/05/2025
Il giorno 8 maggio 2025 è stata siglata un'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del Settore Gas-Acqua. In allegato il testo dell'ipotesi 08.05.2025...
Gas e Acqua: Previdenza complementare
Dall’1.1.2026 l’importo del contributo aggiuntivo mensile a carico del datore di lavoro nei confronti della previdenza complementare è elevato di ulteriori 4 euro sul parametro med...
Orario di lavoro
- 38 ore e 30 minuti settimanali medi, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana, da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi.
- 38 ore con assorbimento dei permessi per ex festività
- 39 ore + concessione di 24 ore di rol
Aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali: l'orario medio contrattuale di cui 38 ore si realizza anche attraverso l'assorbimento delle 68 ore di riduzione dell'orario di lavoro previste dall'art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.
Attività commerciali: è facoltà stabilire la durata normale dell'orario di lavoro in 40 ore settimanali medie. Le ore eccedenti l'orario medio contrattuale possono essere compensate con permessi retribuiti da fruire secondo le modalità in atto per i permessi ex festività. In alternativa, sono compensate con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti.
Lavoratori in servizio al 01.03.2002: mantengono ad personam la durata settimanale media dell'orario normale di lavoro e le eventuali ore annue di riduzione d'orario in atto in forza dei CCNL precedentemente applicati.
Lavoro straordinario
E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre la durata dell'orario medio contrattuale.
Ove sia programmata l'esecuzione di opere e attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro, ovvero tali da richiedere periodi prolungati di ricorso al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario sono definite previo esame congiunto con la R.S.U. e compensate con altrettanti periodi di riposo - da fruire con le modalità previste per i permessi per ex-festività - e con il pagamento delle sole maggiorazioni della quota oraria della retribuzione.
Livelli superiori al 6°: La normativa sul lavoro straordinario non trova applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°
Maggiorazioni:
|
Lavoro straordinario |
Percentuali |
|
feriale diurno |
30% |
|
feriale notturno |
35% |
|
festivo diurno |
38% |
|
festivo notturno |
45% |
Straordinario diurno: dalle 6 alle 22
Straordinario notturno: dalle ore 22 alle ore 6.
Straordinario festivo: compiuto in uno dei giorni riconosciuti festivi, dai lavoratori non addetti a turni ovvero nel giorno stabilito di riposo per i lavoratori addetti a turni.
Il lavoratore non addetto a turni che viene chiamato a prestare lavoro straordinario festivo viene normalmente compensato con un corrispondente periodo di riposo compensativo e con la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore prestate.
Turnisti: fermo restando la corresponsione del compenso orario stabilito per il lavoro svolto in turni, le prestazioni eccedenti il normale orario previsto per il singolo turno sono compensate con la retribuzione maggiorata della percentuale del lavoro straordinario; tale trattamento trova applicazione anche ai lavoratori occasionalmente adibiti ai turni.
Ferie
Ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie - proporzionale ai mesi interi di servizio prestato nell'anno solare - pari a:
- 26 giorni lavorativi nel caso di orari ripartiti su 6 giorni;
- 22 giorni lavorativi, quando l'orario settimanale è articolato su 5 giorni.
Mensilità Aggiuntive
La retribuzione si compone di 14 mensilità:
Vengono corrisposte una tredicesima mensilità ed una quattordicesima mensilità, rispettivamente, entro il 20 dicembre ed entro il mese di giugno, nella misura di una mensilità della retribuzione globale, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (a tal fine considerando mese intero la frazione di mese pari o superiori a 15 giorni).
La 13ª si intende riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre di ciascun anno; la 14ª, invece, al periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo.
Restano salve le eventuali diverse prassi aziendali circa la corresponsione delle mensilità aggiuntive e dei rispettivi periodi di maturazione.
Inizia a consultare il CCNL Gas e Acqua
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis