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CCNL Formazione e Cultura (Confal - Fidef)

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/09/2024
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Tabella in vigore dal

01 settembre 2024

Riferimento CCNL

CCNL del 27/10/2022 - Decorrenza: 01/09/2022 - Scadenza: 31/08/2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti degli enti gestori dei corsi di istruzione formazione e cultura varia

Parti Stipulanti

Ciu Unionquadri

Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali

Fidef

Federazione Italiana degli Enti e Scuole di IStruzione e Formazione

Confsal Scuola

Confsal

Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori

Fla

Federazione Lavoratori Autonomi - Atipici e Somministrati

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/09/2024
LivelloPaga BaseTotale
I1350,00 €1350,00 €
II1400,00 €1400,00 €
III1430,00 €1430,00 €

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Orario di lavoro

L’orario contrattuale ha un massimo:

a) per personale non docente, compreso il personale direttivo e i "quadri intermedi" l’orario settimanale è di 40 ore, estendibili a 48 se comprensive del lavoro straordinario;

b) per personale Docente/Formatore l’orario settimanale è 32 ore articolate in ore di insegnamento ed attività connesse, concordate con l’Ente Gestore.

La settimana lavorativa va dal lunedì al sabato. Per lavoro effettivo si intende un’applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e d’apertura all’utenza, consiste nell’anticiparne o posticiparne l’entrata e l’uscita dell’utenza stessa, distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: le necessità connesse al piano dell’offerta corsuale, l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, la fruibilità dei servizi anche in ragione delle esigenze dell’utenza.

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito dall’art. 3 del D.Lgs. 66/2003.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con una maggiorazione del 20%. E’ considerato quali ore di lavoro straordinario, quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, esse verranno retribuite con la maggiorazione 20% (venti per cento) da applicare sulla quota oraria della retribuzione oraria globale di fatto della normale retribuzione.

Le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 30% (trenta per cento).

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Le ore di lavoro prestate per la notte verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto con la maggiorazione del 35% (trenta-cinque per cento).

In alternativa alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, possono essere concordati riposi compensativi.

Ferie

Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio. È riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite pari a 26 giorni lavorativi per ciascun anno. La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va recuperata con una giornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o, retribuita con 1/26 della retribuzione globale mensile. Possono essere godute anche in modo frazionato.

Il periodo di ferie viene stabilito tenendo conto delle esigenze delle attività corsuali, della stagionalità e degli interessi del prestatore. Il periodo di inattività della scuola o di sospensione dei corsi è computato come ferie.

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Mensilità Aggiuntive

In occasione delle festività natalizie verrà corrisposto al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto entro il 24 dicembre.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi di tredicesima per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’ente.

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