CCNL Formazione (Confsal - Confimpreseitalia)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/02/2024
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 febbraio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 25/01/2024 - Decorrenza: 01/02/2024 - Scadenza: 31/01/2027
Panoramica del Contratto
Dipendenti delle strutture ed enti di formazione
Parti Stipulanti
Confimpreseitalia
Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro Piccole e Medie imprese
Fesica Confsal
Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Q | 2474,50 € | 2474,50 € |
| 1 | 2090,70 € | 2090,70 € |
| 2 | 2009,90 € | 2009,90 € |
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Orario di lavoro
La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative consecutive, in base alle esigenze aziendali.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa eseguita oltre l'orario annuale. Il lavoro straordinario decorre nel caso di superamento della media oraria calcolata "a consuntivo", nel caso in cui si utilizzino gli istituti della flessibilità e multi-periodicità.
È considerato lavoro supplementare la prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro i limiti dell'orario normale di lavoro; al lavoratore può essere richiesto di incrementare il suo orario di lavoro per un massimo del 50%.
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
|
Lavoro supplementare |
15% |
|
Lavoro straordinario |
20% |
|
Lavoro straordinario notturno e festivo |
35% |
Ferie
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane di ferie annuali. La settimana di ferie è ragguagliata a 5 ovvero 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima Mensilità
Il lavoratore ha diritto a percepire un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione in coincidenza con il periodo natalizio e, comunque, non oltre il giorno 22 del Mese di Dicembre;
Nel caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati, nonché per l'eventuale frazione residua pari o superiore ai 15 giorni
Quattordicesima Mensilità
La quattordicesima mensilità, nel caso in cui non sia stata sostituita dal premio di risultato (vedi paragrafo "Premio produttività e redditività"), deve essere erogata in unica soluzione entro il giorno 12 del Mese di Luglio e l'ammontare lordo sarà pari alla retribuzione lorda mensile in vigore nel mese di erogazione (Giugno).
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