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CCNL FIAT FCAGroup

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

  • Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
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Tabella in vigore dal

01 gennaio 2026

Ultimo aggiornamento

09 giugno 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle aziende appartenenti ai Gruppi Stellantis, Iveco Group, CNH Industrial e Ferrari

Parti Stipulanti

Fim Cisl

Federazione italiana metalmeccanici

Iveco Group N.v.

Cnh Industrial N.v.

Fismic Confsal

Federazione italiana sindacati metalmeccanici e industrie collegate

Ferrari N.v.

Aqcfr

Associazione Quadri e Capi Fiat

Ugl Metalmeccanici

Federazione nazionale lavoratori meccanici

Uilm Uil

Unione italiana lavoratori metalmeccanici

Stellantis N.v.

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026
LivelloPaga BaseTotale
22557,67 €2557,67 €
12771,95 €2771,95 €
1A2009,35 €2009,35 €

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Orario di lavoro

La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi. 

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale.

Le percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla retribuzione oraria, sono comprensivi di ogni incidenza sugli istituti contrattuali e/o legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Descrizione

Non turnisti

Turnisti 1° turno

Turnisti 2° turno

Turnisti 3° turno

Feriale

diurno (prime due ore)

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

diurno (ore successive)

35,0%

35,0%

35,0%

35,0%

notturno (prime 2 ore)

55,0%

45,0%

 45,0%

55,0%

notturno (ore successive)

55,0%

50,0%

50,0%

 60,0%

Sabato o giornata equivalente in straordinario

diurno prime 2 ore

25,0%

25,0%

25,0%

 25,0%

 diurno oltre le 2 ore

60,0%

60,0%

60,0%

60,0%

notturno prime 2 ore

55,0%

45,0%

45,0%

55,0%

notturno oltre le 2 ore

55,0%

50,0%

50,0%

60,0%

Festivo

diurno

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

notturno (oltre le 8 ore)

85,0%

75,0%

75,0%

85,0% 

Festivo con riposo compensativo

diurno oltre le 8 ore

55,0%

55,0%

 55,0%

55,0%

notturno (oltre le 8 ore)

75,0%

70,0%

 70,0%

 80,0%

 

Ferie

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

I lavoratori con anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più.

I lavoratori con anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti hanno diritto a 5 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.

Norme transitorie

1) I lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2007 iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l'anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio.

2) Ai lavoratori operai in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuto, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.

Mensilità Aggiuntive

L'Azienda corrisponderà per ciascun anno al lavoratore nel mese di dicembre, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato, su base oraria, alla retribuzione globale di fatto, incluse l'indennità maneggio denaro e l'incidenza dei 30 minuti di retribuzione a titolo di intervallo per refezione non fruita.

Per i lavoratori retribuiti con incentivo di rendimento si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente ragguagliato a 173 ore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda; in questo caso, per il solo mese di inizio o di cessazione del rapporto, la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

La retribuzione comprensiva delle relative maggiorazioni afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo della tredicesima mensilità.

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