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CCNL Enti Culturali e Ricreativi - Federculture

Categoria Retributiva: Enti Culturali Ricreativi - Federculture

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 dicembre 2021

Riferimento CCNL

CCNL del 28/12/2022 - Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2021

Ultimo aggiornamento

09 marzo 2026

Panoramica del Contratto

Dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero

Parti Stipulanti

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Federculture

Uilpa Uil

Unione italiana lavoratori Pubblica Amministrazione

Ugl Terziario

Unione Generale del Lavoro

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/12/2021
LivelloPaga BaseTotale
Q12516,63 €2516,63 €
Q22969,77 €2969,77 €
I/51638,87 €1638,87 €

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Orario di lavoro

Durata dell'orario normale: 1.666 ore all'anno pari a 37 ore medie settimanali. L'orario medio settimanale non può superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e straordinario, per ciascun periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali.  

Orario giornaliero: l'orario di lavoro giornaliero, a qualsiasi titolo prestato per lo svolgimento delle attività ordinarie, non può superare le 11 ore, salvo raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria.

Tipologie di orari

- Orario standard: 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro.

- Orario su nastro lavorativo ampio: prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore.

I lavoratori interessati fruiscono della riduzione di 1/2 ora di lavoro a settimana.

- Orario con sospensione annuale: effettuato in periodi ciclici, su base annua, con fasi temporali settimanali e/o mensili di sospensione di attività e fasi di maggior orario settimanale. I lavoratori interessati ricevono in ogni caso sempre la retribuzione individuale mensile normale.

I lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 ora di lavoro a settimana corrispondenti a 45 ore su base annua e di una settimana aggiuntiva di ferie.

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro supplementare:
-  quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti",
- quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato, fino a concorrenza delle 3 ore settimanali per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale.

E' considerato lavoro straordinario:
- quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti"
- quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale.

Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore.

Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria:

- lavoro supplementare: 15%;
- lavoro straordinario: 25%.

In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano.

Ferie

Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito.

Il periodo di ferie annuale è pari a 30 (28 + 2) giorni lavorativi, per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 6 giorni.

Per i dipendenti con altra ripartizione dell'orario settimanale, il periodo di ferie di 30 (28 + 2) giorni viene riproporzionato coerentemente; in particolare, risulta pari a 25 giorni per i lavoratori con orario settimanale distribuito su 5 giorni.

Mensilità Aggiuntive

Tredicesima mensilità: va corrisposta nel mese di dicembre, nella misura di una mensilità della retribuzione di fatto del mese stesso.

Quattordicesima mensilità: va corrisposta entro il mese di giugno ed è commisurata alla retribuzione mensile individuale del mese stesso.

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