CCNL Energia e Petrolio
Categoria Retributiva: Energia e Petrolio (dal 01.01.02)
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2026
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2026
Riferimento CCNL
CCNL del 21/07/2022 - Decorrenza: 01/01/2022 - Scadenza: 31/12/2024
Ultimo aggiornamento
30 luglio 2025
Panoramica del Contratto
Addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio
Parti Stipulanti
Filctem Cgil
Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture
Confindustria Energia
Uiltec Uil
Unione Italiana Lavoratori Tessile
Energia e Chimica
Femca Cisl
Federazione Energia
Moda
Chimica e Affini
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| 1/2 | 3582,54 € | 3582,54 € |
| 1/3 | 3582,54 € | 3582,54 € |
| 1/4 | 3582,54 € | 3582,54 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Energia e Petrolio: Accordo integrativo 10.07.2025
In data 10 luglio 2025 si sono incontrati Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL per procedere alla verifica dello scostamento infl...
Energia e Petrolio (dal 01.01.02): Elemento distinto (E.D.R.) - IPCA
Alla luce dell’ultima comunicazione ISTAT del 12 giugno u.s., che ha indicato un valore IPCA NEI 2024 pari a 1,3%, si riporta di seguito uno schema di sintesi che confronta l’infla...
Orario di lavoro
Lavoratori giornalieri: l'orario di lavoro settimanale è pari a 37 ore e 40' ottenute mediante assorbimento dei riposi previsti per le ex festività soppresse e delle riduzioni di orario precedentemente previste.
Lavoratori turnisti:
- Lavoratori addetti ai lavori in turno con attività continua (h24 e h16): il "normale orario di lavoro annuo" è di 231 giorni (di 8 ore lavorative, al lordo delle ferie).
- Avio rifornitori che operano in turni continui ed avvicendati: l'orario normale annuo è pari a 1.852 ore al netto della discontinuità.
- Lavoratori addetti ai turni di tipo B: il numero delle giornate lavorative annue di 8 ore, al lordo delle ferie, viene fissato in 245,5.
Per aumentare la produttività e far fronte ad esigenze specifiche le Parti potranno modificare le giornate di lavoro per i turnisti sino a 244 giorni/anno con il riproporzionamento del salario.
Attività logistica (attività di carico/scarico, movimentazione oleodotti e di supporto alle navi/piattaforme connesse all'esecuzione di progetti/commesse operative)
L'orario annuo viene fissato in 1952 ore articolate in 244 giornate di 8 ore medie ciascuna.
La singola prestazione sarà ricompresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 ore.
Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali e non di legge quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale giornaliero definito.
Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 maggiorata come di seguito:
- lavoro straordinario diurno feriale da 37 h e 40' a 39 h settimanali: 10%
- lavoro straordinario diurno feriale da 39 h settimanali: 25%
- lavoro straordinario notturno feriale: 65%
- lavoro straordinario diurno domenicale: 55%
- lavoro straordinario notturno domenicale: 75%
- lavoro straordinario diurno festivo: 60%
- lavoro straordinario notturno festivo: 85%
Ferie
I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:
- per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi;
- per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
A far data da Gennaio 2026, per coloro che si troveranno [in qualsiasi mese dell'anno] ad aver soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:
- Anzianità aziendale superiore ai 5 anni
- Azzeramento, entro il 31 marzo, di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata contestualmente la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10 anni.
In caso di mancato azzeramento delle ferie al 31 marzo dell'anno di raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 5 anni, l'anticipazione della maturazione pro quota del successivo scaglione potrà essere riconosciuta al raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 6 anni (o 7/8/9 anni) sempre in caso di azzeramento al 31 marzo di tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.
A partire da Gennaio 2028, fermo restando l'azzeramento delle ferie residue come sopra indicato, l'accesso al nuovo scaglione di ferie verrà anticipato ai 3 anni di anzianità aziendale.
Mensilità Aggiuntive
Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori nel mese di dicembre una tredicesima mensilità e nel mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla sola retribuzione globale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di essa si riferisce. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1o luglio al 30 giugno.
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