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CCNL Cooperative Sociali

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 ottobre 2025

Riferimento CCNL

CCNL del 05/03/2024 - Decorrenza: 01/01/2023 - Scadenza: 31/12/2025

Ultimo aggiornamento

23 settembre 2025

Panoramica del Contratto

Cooperative sociali e Cooperative operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

Parti Stipulanti

Uiltucs Uil

Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi

Fisascat Cisl

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini turismo

Fpl Uil

Federazione Poteri Locali - Unione Italiana del Lavoro

Legacoopsociali

Confcooperative Federsolidarietà

Agci Solidarietà

Associazione Generale Cooperative Italiane Settore Imprese Sociali

Fp Cisl

Federazione dei lavoratori pubblici e dei servizi - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

Fp Cgil

Funzione Pubblica - Confederazione Generale Italiana Lavoro

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/10/2025
LivelloPaga BaseTotale
A11359,85 €1359,85 €
A21372,53 €1372,53 €
B11436,79 €1436,79 €

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Orario di lavoro

L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali.

L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica.

Dalla data dell'1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l'orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell'1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l'organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti.

La fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165).

Lavoro straordinario

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro da riposo a riposo.

Limite: Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.
Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, per comprovate e motivate esigenze di servizio.

Base di computo: le maggiorazioni sottoindicate sono riferite ai minimi contrattuali conglobati.

Maggiorazioni:

Lavoro straordinario

Maggiorazione

diurno

15%

notturno

30%

festivo diurno

30%

festivo notturno

50%

Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Ferie

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 26 gg. lavorativi per anno, comunque calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg.

In occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.

La lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avrà diritto, per ogni mese di servizio prestato, al 1/12 dei giorni di ferie annuali previsti.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata come mese intero.

 

Mensilità Aggiuntive

In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero.

La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.

 

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