CCNL Concessionari riscossione tributi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
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Tabella in vigore dal
01 gennaio 2024
Riferimento CCNL
CCNL del 28/03/2018 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018
Ultimo aggiornamento
16 ottobre 2025
Panoramica del Contratto
Quadri direttivi e personale delle aree professionali dalla 1a alla 3a, dipendenti da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Riscossione Sicilia SpA ed Equitalia Giustizia SpA.
Parti Stipulanti
Uilca Uil
Unione italiana lavoratori Credito
Esattorie e Assicurazioni
Unisin
Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub
Fisac Cgil
Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito
Agenzia delle Entrate Riscossione
Equitalia Giustizia SpA
Fabi
Federazione Autonoma Bancari Italiani
First Cisl
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
Riscossione Sicilia Spa
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| III Area - liv. 4 | 2756,89 € | 2756,89 € |
| III Area - liv. 3 | 2564,46 € | 2564,46 € |
| III Area - liv. 2 | 2419,92 € | 2419,92 € |
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Aggiornamenti Contrattuali
Concessionari riscossione tributi: Accordo 13/10/2025
Il 13 ottobre 2025 Agenzia delle Entrate-Riscossione con Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, hanno siglato l'accordo per il welfare aziendale. In allegato il testo dell'a...
Concessionari riscossione tributi: premio aziendale
Con la retribuzione di giugno l’ente dovrà erogare al personale delle aree professionali e ai quadri direttivi il premio aziendale negli importi di seguito riportati: > Livelli >...
Orario di lavoro
L'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è stabilito in 37 ore e 30 minuti.
La lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate o continuare ad osservare l'orario settimanale di cui sopra, riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su quattro (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
Orario giornaliero:
L'Ente/Aziende hanno facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti) in ciascuna unità operativa o produttiva anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo i seguenti nastri orari:
- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;
- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15;
- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative.
Sono previste delle indennità (vedi infra lavoro a turni) nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 o oltre le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni).
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:
- 25% nei giorni feriali;
- 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
- 55% di notte (fra le 22.00 e le ore 6.00);
- 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività infrasettimanali.
Le prime 50 ore di lavoro aggiuntivo, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo della banca ore. Oltre tale limite inizia il lavoro straordinario, che può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore per anno solare: le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta del lavoratore.
Ferie
La durata delle ferie del personale è stabilita come segue:
- durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione il lavoratore/lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese;
- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità 20 giorni lavorativi (22 giorni per i lavoratori dell' Area 3 livello 4°);
- con oltre 5 anni e sino a 10 anni di anzianità 22 giorni lavorativi;
- con oltre 10 anni di anzianità 25 giorni lavorativi.
Nei confronti di tutta la categoria dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1o gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata)
Mensilità Aggiuntive
Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità.
Solo per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree professionali, in occasione della 13a mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del CCNL 12 dicembre 2001, viene corrisposto un ammontare annuo pari ad € 9,920, a titolo di "differenza ex mensa".
Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:
- € 154,10 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio";
- € 149,70 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e Vice Capo Commesso);
- € 61,64 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex operai";
- € 70,44 annui, quale "differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)".
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