CCNL Comunicazione e Servizi Innovativi
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2013
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2013
Riferimento CCNL
CCNL del 05/10/2011 - Decorrenza: 01/01/2011 - Scadenza: 31/12/2013
Panoramica del Contratto
lavoratori delle imprese che svolgono attività di servizi nei comparti della comunicazione e dei servizi innovativi per le imprese
Parti Stipulanti
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Assolombarda
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Appr. B1 - 1° Periodo | 944,46 € | 1468,68 € |
| AS | 1509,71 € | 2047,23 € |
| A | 1421,59 € | 1959,11 € |
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Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale è di 40 ore settimanali, normalmente distribuite nei primi 5 giorni della settimana.
Previo esame congiunto tra impresa ed RSU, l'orario di lavoro può essere distribuito su 6 giorni settimanali.
Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto, possono essere richieste in caso di particolari esigenze di servizio e sono retribuite con la quota oraria (1/173) della retribuzione mensile globale e con le seguenti maggiorazioni:
- 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale
- 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale
- 30% per le prestazioni di lavoro straordinario rese in giornata festiva
- 50% per le prestazioni di lavoro straordinario rese in orario notturno.
Tali percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ferie
Il personale ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima:
L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, normalmente alla vigilia di Natale, una mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui sopra.
Quattordicesima:
L'impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione del 1° luglio di ogni anno, una mensilità, di importo ragguagliato alla retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 14a mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati presso l'azienda.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei 12simi di cui sopra.
Non sono assorbiti nella 14a mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
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