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CCNL Comunicazione, Grafica ed Editoria - Artigianato

Categoria Retributiva: Comunicazione - Artigianato

Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti

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Tabella in vigore dal

01 marzo 2026

Riferimento CCNL

CCNL del 27/02/2018 - Decorrenza: 01/01/2016 - Scadenza: 31/12/2018

Ultimo aggiornamento

22 gennaio 2025

Panoramica del Contratto

Dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e medie Imprese dell'Area Comunicazione

Parti Stipulanti

Claai

Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane

Fistel Cisl

Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

Cna Comunicazione e terziario avanzato

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Uilcom Uil

Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione

Confartigianato Comunicazione

Slc Cgil

Sindacato Lavoratori Comunicazione

Casartigiani

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

Tabella Retributiva in Vigore

Tabella retributiva mensile in vigore dal 01/03/2026
LivelloPaga BaseTotale
1 A2490,07 €2490,07 €
1 B2215,27 €2215,27 €
22078,20 €2078,20 €

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Orario di lavoro

Durata normale 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.

Nel caso in cui la distribuzione dell'orario settimanale sia articolato in 6 giorni l'orario giornaliero e` di 6 ore e 40 minuti.

Durata media dell'orario di lavoro: è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. In presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, le parti potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi.

Turnisti: l'orario per il terzo turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione.

Lavoro straordinario

E' considerato straordinario il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali o l'orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali.

Le ore di prestazione straordinaria potranno - nella misura non inferiore a 1/3 - essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la maggiorazione prevista.

Maggiorazioni: non sono cumulabili (la maggiore assorbe la minore)

Tipologie

Percentuale

Diurno

35%

Notturno escluso sabato e prefestivi

45%

Festivo

50%

Festivo notturno

65%

 

Ferie

Il periodo di ferie annuali è di 180 ore.

Per i rapporti iniziati o cessati in corso d'anno tale periodo è frazionabile per dodicesimi in relazione ai mesi interi di servizio prestato. La frazione di un mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Ai fini del computo delle ferie rientrano nell'anzianità di servizio i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti del periodo di comporto, nonché le assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.

Per le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo feriale viene corrisposto il relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo stesso.

Mensilità Aggiuntive (Operai)

La tredicesima mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non inferiore a 173 ore di retribuzione).

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei periodi previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, ad integrazione

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