CCNL Cineaudiovisive - Imprese artigiane
Tabelle retributive, livelli, istituti contrattuali e aggiornamenti
- Tabelle retributive aggiornate al 01/01/2020
- Livelli, scatti e indennità
- Aggiornamenti contrattuali in tempo reale
Tabella in vigore dal
01 gennaio 2020
Riferimento CCNL
CCNL del 16/07/2019 - Decorrenza: 01/08/2019 - Scadenza: 18/01/2021
Panoramica del Contratto
Distribuzione - Importazione Film e Telefilm, Doppiaggio, Produzione Cinematografica, Televisiva e Cartoni animati, Sviluppo e stampa, Teatri di posa
Parti Stipulanti
Claai
Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane
Fistel Cisl
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Cna Cinema e audiovisivo
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Uilcom Uil
Unione Italiana Lavoratori Della Comunicazione
Slc Cgil
Sindacato Lavoratori Comunicazione
Casartigiani
Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani
Confartigianato Imprese
Tabella Retributiva in Vigore
| Livello | Paga Base | Totale |
|---|---|---|
| Appr. 3 - Tipo B - 2° periodo | 1329,09 € | 1329,09 € |
| 7 S | 2265,37 € | 2265,37 € |
| 7 | 2229,53 € | 2229,53 € |
Registrati gratis per consultare la tabella completa
Sblocca tabella completaProva gratuita 7 giorni – nessuna carta di credito richiestaPerché scegliere ilCCNL.it
Tabelle sempre aggiornate
Accedi alle tabelle retributive aggiornate ad ogni rinnovo contrattuale.
Notifiche sugli aggiornamenti
Ricevi avvisi quando il tuo CCNL viene rinnovato o aggiornato.
Ricerca intelligente
Cerca per CCNL, livello, istituto contrattuale. Trova ciò che ti serve.
Orario di lavoro
Si conviene che l'orario di lavoro contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma uniformemente su 5 giorni, salvo particolari esigenze organizzative aziendali o di singole unità produttive.
Gli istituti contrattuali riferiti a giornata lavorativa sono ragguagliati a giornate di retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale.
Guardiani notturni: si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini.
Turnisti: qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione, solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario predeterminato.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario contrattualmente previsto.
Si intende per lavoro straordinario notturno quello compiuto di notte nelle ore oltre le 8 giornaliere.
Si intende per lavoro straordinario festivo quello compiuto di domenica o nelle altre giornate festive oltre le 8 ore giornaliere.
Le ore di lavoro previste dal presente articolo dovranno essere compensate, con l'esclusione dell'E.A.R., maggiorando la quota oraria della retribuzione globale di fatto delle percentuali per ciascun tipo di lavoro indicate nei singoli accordi particolari di settore.
Le percentuali di cui ai singoli accordi particolari di settore non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Il ricorso del lavoro straordinario sarà contenuto per ciascun lavoratore nei limiti di 200 ore annue. E' altresì consentito il superamento del limite di cui sopra fino al limite previsto dall’art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 66/2003. Oltre tali termini, qualora si verifichino casi:
a) di eccezionali esigenze tecnico-produttive e nell’impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimenti di prototipi modelli o simili predisposti per le stesse.
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.
Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni giustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni, e lavaggi.
Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i dipendenti del settore dei Teatri di Posa che esplicano la propria opera in stretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film.
Qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione, solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario predeterminato.
Settore "distribuzione film":
Lavoro straordinario diurno: 35%
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%
Lavoro straordinario notturno: 60%
Lavoro straordinario festivo: 70%
Lavoro straordinario notturno festivo: 80%
Settore "doppiaggio film":
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 30%
Lavoro straordinario: prime due ore 30%; ore successive 40%
Lavoro straordinario festivo: 85%
Lavoro straordinario notturno: prime due ore 50%; ore successive 85%
Lavoro straordinario notturno festivo: 100%.
Settore "produzione cinematografica":
Lavoro straordinario diurno: 35%
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 35%
Lavoro straordinario notturno: 60%
Lavoro straordinario festivo: 70%
Lavoro straordinario notturno festivo: 80%
Settore "sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche:
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno: 25%
Lavoro straordinario: 1a ora 25%, 2a ora 35%; ore successive 40%
Lavoro straordinario notturno: 1a ora 60%, ore successive 80%
Lavoro straordinario festivo: 80%
Settore "teatri di posa":
|
Lavoro straordinario prestato nel 6° giorno |
30% |
|
Lavoro straordinario feriale: |
|
|
prime due ore: |
30% |
|
terza ora: |
40% |
|
dalla 4a ora in poi: |
60% |
|
Lavoro straordinario festivo : |
|
|
prime due ore: |
80% |
|
terza ora: |
90% |
|
sino alle ore 24: |
100% |
Per gli impiegati la percentuale prevista per il lavoro straordinario prestato nel 6° giorno e per lo straordinario diurno, viene mantenuta nella misura del 35%.
Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie, che agli effetti della retribuzione relativa.
I giorni festivi che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie.
Il lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma normalmente entro l’anno.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. La risoluzione per qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del diritto alle ferie, e pertanto, in tal caso, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite.
Non possono essere concesse ferie per i periodi di inferiori alla giornata.
Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in casa di cura ovvero che abbiano effettivamente determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto.
Lavoratori del settore dello sviluppo e stampa: nel corso di ciascun anno feriale i lavoratori del settore dello sviluppo e stampa che abbiano prestato continuativamente servizio in camera oscura per oltre tre mesi, beneficeranno di un giorno di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori; coloro che abbiano prestato continuamente servizio in camera oscura per oltre sei mesi beneficeranno di due giorni di ferie in aggiunta alla misura prevista per gli altri lavoratori. Ai fini di cui sopra non si intendono "camere oscure" quei luoghi di lavoro in cui le lavorazioni vengono svolte in condizioni normali di luce.
Mensilità Aggiuntive
Tredicesima: L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore in servizio in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica natalizia o 13a mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione dell'intera gratifica natalizia o 13a mensilità avverrà entro e non oltre il 20 dicembre.
Quattordicesima: L'azienda corrisponderà ai lavoratori, fra il 1° giugno e il 31 luglio di ogni anno, e comunque prima del godimento delle ferie annuali, una 14a mensilità ragguagliata all'intera retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Disciplina comune: Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero di servizio.
Il periodo di prova è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Inizia a consultare il CCNL Cineaudiovisive - Imprese artigiane
7 giorni di accesso gratuito. Nessuna carta di credito.
Registrati gratis